Amministrazione digitale e information society. La Legge 54/2009 della Regione Toscana

La Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale 5 ottobre 2009, n. 54, intitolata

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

 Tale legge ha il grande pregio di trattare in maniera decisa il tema dell’open source nella pubblica amministrazione ed altri significativi temi di grande impatto per la società dell’informazione (information society).

Non è la prima legge regionale in tal senso, ovviamente (cfr. F. Bravo, Le leggi regionali sui programmi “Open Source”, in Ciberspazio e diritto, 2008, n. 3, pp. 295 e ss.). Il testo normativo si colloca dunque sulla scia di quei provvedimenti legislativi ragionali emanati nel proposito di migliorare in maniera decisiva il funzionamento interno dell’apparato amministrativo e, al contempo, l’efficienza dei servizi resi a cittadini e imprese.

L’innovazione apportata da tale testo, tuttavia, mi sembra considerevole rispetto ad altre leggi regionali in materia.

Nei prossimi post cercherò di rimarcare gli aspetti che mi sembrano più rilevanti.

A questo link potete accedere al testo in PDF della legge.

Fabio Bravo

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Risarcimento danni di 40.000 euro a carico del Provider per illecita diffusione di opere d’arte su Internet ed esempi virtuosi

La questione non è nuova. In un comunicato della SIAE del 4-9-2008  veniva data notizia della sentenza resa dalle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale del Tribunale di Roma, con cui la SIAE aveva ottenuto un risarcimento danni considerevole, pari a complessivi 40.000 euro, a carico di Tiscali, per l’illecita riproduzione di opere d’arte (in tutto non inferiori a 335), rientranti sotto la tutela della legge sul diritto d’autore (per un commento si veda, tra i tantissimi apparsi su Internet, quanto già riportato su Punto-Informatico da Luca Annunziata).

Tiscali, infatti, aveva diffuso sulle pagine del proprio sito web, in un’apposita sezione dedicata all’arte, numerose opere di celebri pittori, senza ottenere l’autorizzazione da parte degli autori o degli aventi diritto e senza corrispondere i compensi tramite la SIAE.

Come riferito nel predetto comunicato, oltre al risarcimento dei danni la pronuncia resa dal Tribunale di Roma contempla anche

l’inibizione della riproduzione, con ordine di immediata rimozione delle opere dal sito Internet (…) e la pubblicazione della sentenza sui due principali quotidiani italiani, Corriere e Repubblica.

Quanto alle modalità della violazione, nel comunicato si legge che

Molte opere di oltre 170 pittori famosi, tra cui Balla, Chagall, De Chirico, Francesconi, Giacometti, Guttuso, Klimt, Magritte, Mirò, Morandi, Picasso, Severini, Sironi, Tadini, erano state riprodotte nella sezione “Arte” del sito Internet di Tiscali, con possibilità per gli utenti di ingrandire, stampare o inviare le relative immagini.

(…)

Le riproduzioni di opere in formato digitale erano, infatti, conservate nel sito per più giorni ed erano consultabili dopo anni, con possibilità di essere riprodotte in cartoline e utilizzate per giochi interattivi e avevano ad oggetto interi repertori di opere. Niente “diritto di cronaca”, ma riproduzione illecita di opere tutelate, con vero e proprio scopo di lucro, come dimostra l’inserzione di annunci pubblicitari nella pagina web.

Quanto alla linea difensiva di Tiscali, disattesa dal giudice romano, si apprende che

La Società Tiscali aveva eccepito la legittimità della riproduzione di tali opere – in quanto funzionale all’informazione su mostre, musei e tutto ciò che accadeva nel mondo dell’arte – secondo quanto previsto dall’art. 65, 2°comma della legge sul diritto d’autore, che consente la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere protette, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo su avvenimenti di attualità. Il Tribunale (…) [aveva] riscontrato la mancanza di tali presupposti (e cioè la citazione temporanea ed attuale di un’opera, in relazione a una mostra o a un’esposizione di opere d’arte in corso e la sussistenza del mero scopo informativo) (…)

Sarebbe interessante rileggere la sentenza, per comprendere meglio le modalità per il computo del risarcimento del danno, quantificato sia con riferimento al danno patrimoniale che al danno non patrimoniale.

In questa pagina di commento in Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore si apprende che il risarcimento disposto con la predetta sentenza (n. 8481/2008) è stato ripartito in 30.ooo euro per il danno patrimoniale e in 10.000 euro per quello non patrimoniale, il cui riconoscimento in favore della SIAE rappresenterebbe una novità.

Il caso ha fatto molto parlare anche per via delle strade da percorrere per la fruizione dei prodotti culturali su Internet.

A dire il vero, però, non mancano iniziative in cui la diffusione on-line di opere d’arte digializzate, con elevata risoluzione, sia stata realizzata senza alcun intento lucrativo (neanche con spazi pubblicitari a pagamento presenti sul sito o altre trovate commerciali).

Al riguardo, per chi volesse godere della visione accurata di un patrimonio enorme di opere d’arte (767 dipinti, da 116 sculture, 51 oggetti e arredi di significativo pregio storico e artistico), vi segnalo il Progetto ARTGATE della Fondazione Cariplo, raggiungibile ai seguenti link: collezione on-line (con motore di ricerca e possibilità di zoom) e galleria virtuale.

Si tratta, ovviamente, di immagini non “degradate”. Ad esempio quest’opera, ricca di particolari, riprodotta al 5% nella prima visualizzazione, può essere ingrandita fino al 100% e visualizzata anche a schermo intero.

Tale progetto è la dimostrazione di come sia assolutamente possibile realizzare  progetti ICT di diffusione on-line di immagini digitalizzate, gratuitamente fruibili per l’utente, ad una definizione decisamente appagante. La giurisprudenza sopra richiamata non rappresenta certo un ostacolo alla realizzazione di pratiche virtuose come questa.

Fabio Bravo

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Rischio di diffamazione e rimozione del forum contenente commenti in forma anonima

Un interessante quanto sconcertante caso contrappone un’associazione di consumatori (ADUC) ad un esperto di mercati finanziari, in relazione ad una discussione aperta sul forum presente sul sito dell’ADUC con il titolo “Fabio Oreste e la Fantafinanza”. Questi, infatti, ricorreva ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento di urgenza in via cautelare, chiedendo la rimozione del forum nella parte in cui veniva ospitata la discussione predetta, e ciò, a quanto pare di capire, sulla base del rischio di essere diffamato via Internet, dagli utenti della rete, avvalendosi dell’anonimato.

Il giudice, all’esito della fase cautelare, accoglie il ricorso con un provvedimento singolare, in cui precisa che

“(…) osservato e considerato che è degno di tutela il diritto di opinione e di critica; ma che nell’ordinamento non può trovare protezione l’anonimato; che dalle notizie anonime e incontrollate, diffuse via Internet, può derivare danno irreparabile alla reputazione del ricorrente Fabio Oreste, con conseguenze negative anche economiche; ritenuto quindi che il ricorso sia accoglibile;

P.Q.M.

visto l’art. 700 c.p.c., inibisce all’ADUC la divulgazione del sito “Fabio Oreste e la fantafinanza” e ne ordina la rimozione (…)”.

La singolarità risiede nell’adozione di un provvedimento di rimozione del forum, negando a priori la libertà di manifestazione del pensiero in forma anonima, là dove l’art. 21 della Cost. non sembra invece richiedere la spendita delle generalità o l’identificazione del soggetto da parte degli interlocutori per avvalersi del diritto fondamentale in esso sancito.

Il provvedimento sorprende anche per altre ragioni, di carattere più tecnico, dato che in realtà il messaggio reso in forma anonima, ossia non “firmato” (nel senso: “privo dell’indicazione del nome e del cognome dell’autore”), non implica l’impossibilità di identificazione del soggetto che l’ha inviato. Infatti, tecnicamente, è possibile risalire all’indirizzo IP del soggetto che ha inviato il messaggio eventualmente diffamatorio e, tramite l’Internet Service Provider, risalire all’identità del soggetto a cui l’IP è stato assegnato, sia esso un IP statico o dinamico.

Ciò che appare sconcertante, però, è la natura del provvedimento che di fatto finisce per essere censorio, assecondando la richiesta di tutela preventiva a fronte del lamentato rischio di lesione dell’onore e della reputazione, che sarebbe ricollegato direttamente alle modalità di veicolazione in forma anonima dei messaggi che alimentano il forum.

Non v’è traccia, nella motivazione resa dal giudice, della constatazione di messaggi lesivi dell’onore e della reputazione del ricorrente. La motivazione poggia invece solamente su due argomentazioni:

a) sul rischio che la reputazione venga compromessa da messaggi diffusi su Internet in forma anonima (ma sarebbe meglio dire “anonimizzata”, con possibilità di risalire all’effettiva identità del mittente);

b) sull’asserito differente grado di tutela che meriterebbero la protezione dell’onore e della reputazione, da un lato, e l’anominato, dall’altro lato, il quale ultimo non avrebbe cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico.

L’errore di impostazione mi sembra evidente.

Il contraltare della tutela dell’onore e della reputazione non è l’anonimato (ovvero, nel caso di specie, l’anonimizzazione del messaggio con conservazione della possibilità di identificazione dell’autore tramite il provider), ma la manifestazione del pensiero in forma anonimizzata, che, in quanto manifestazione del pensiero, ricade sempre nell’articolo 21 della Costituzione ed è meritevole di tutela nel nostro ordinamento fino a che il messaggio non sia in contrasto con le altre norme dell’ordinamento giuridico (ad esempio perché offendono l’onore e la reputazione di un soggeto o perché istigano a delinquere, etc.).

A dire il vero non c’è alcuna norma che vieti la diffusione di messaggi anonimi(zzati) sui forum di discussione.

Una prospettazione che individua un disvalore insito nella modalità di comunicazione a prescindere dai contenuti sinceramente  non mi pare accettabile nel vigente quadro normativo.

Ove il rischio di diffamazione venisse ricondotto alla forma anonima dei messaggi, non si vede perché il provvedimemento cautelare imponga la rimozione del forum e non, ad esempio, il mantenimento dello stesso con modifica delle modalità di inoltro dei messaggi, disponendo che il sistema consenta la pubblicazione dei soli messaggi che contengano l’indicazione dell’identità del mittente. Ma anche l’imposizione dell’identità del mittente, a dire il vero, appare una evidente forzatura, non inferiore a quella della rimozione del forum contenente messaggi anonimi, dato che non v’è alcuna norma che vieti il ricorso all’anonimato (e dato che l’identità dichiarata potrebbe non corrispondere con l’identità effettiva, anagrafica, del mittente). 

Diversamente ragionando, poi, la rimozione preventiva del forum di discussione alimentato da messaggi anonimi(zzati), rimozione disposta semplicemente sulla base di un asserito rischio di diffamazione e non sul concreto accertamento della presenza di messaggi diffamatori, appare sorretta da una motivazione debore e poco felice anche sotto altro profilo, dato che la diffamazione potrebbe essere perpetrata, come spesso avviene in contesti giornalistici, anche da chi firma gli articoli con nome e cognome.

Del resto, è noto, in un forum i commenti possono essere anche positivi e non solo negativi (e quando negativi non sono lecessariamente diffamatori). La chiusura del forum, ex abrupto, impedisce l’espressione della manifestazione del pensiero a tutti, anche a chi esprime idee e opinioni senza diffamare alcuno. 

La rimozione ha gli stessi effetti del sequestro dell’intero sito.   

Di questo provvedimento, importantissimo sotto il profilo giuridico, è bene che se ne parli, perché, pur nella sua non condividibile impostazione, è prezioso per far capire meglio i rischi che si celano dietro l’interpretazione e l’applicazione ad Internet delle norme vigenti.

La giurisprudenza, incluso il provvedimento cautelare in questione, è il banco di prova con cui si deve misurare anche il legislatore. 

Nell’auspicio che il dibattito sia alimentato vigorosamente, perché tocca temi importanti che attengono alle libertà fondamentali, rimando anche alla pagina critica dell’amico Guido Scorza, la cui lettura suggerisco per avere ulteriori spunti di riflessione.

Fabio Bravo

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Cyborg e mano bionica. Un altro passo avanti

L’integrazione unomo-macchina ha fatto ulteriori passi avanti.

Una ricerca condotta dall’Università di Lund, in Svezia, e dalla Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa, ha realizzato la SmartHand, una mano robotica che ha il pregio di restituire al soggetto che se ne avvale la percezione tattile.

Ecco il link alla pagina del progetto, ove recuperare le informazioni tecnico-scientifiche e i contatti.

Viene spiegato in un articolo di Ketty Areddia per Il Corriere della Sera, dal titolo “La mano bionica che sente la presa“, che

Finora, la robotica aveva inventato arti elettronici che, per quanto precisi, erano poco più che pinze mosse dalla contrazione dei muscoli del braccio. Oggi, invece, grazie ad alcuni sensori (40 per la precisione) e a quattro piccoli motori elettrici, le dita artificiali restituiscono al cervello la sensazione di spinta e la consistenza di un oggetto.

(…)

Spiega il meccanismo Christian Cipriani, ingegnere dell’Arts Lab di Pisa, guidato dalla professoressa Maria Chiara Carrozza: «Noi del Sant’Anna abbiamo sviluppato la mano robotica, un sistema in grado di afferrare gli oggetti e allo stesso tempo con un elevato numero di sensori, che rilevano la posizione delle dita (detta propriocezione) e misurano le interazioni con il mondo esterno. Quello che è cambiato rispetto alle mani robotiche inventate finora, è l’interfaccia sensoriale. Abbiamo, cioè applicato al moncone dei micromotori primordiali che, ad esempio, appena la mano artificiale tocca una bottiglia, spingono a livello superficiale su alcuni punti dell’arto cosiddetto “fantasma” e inviano così al cervello la sensazione del tatto».

Il funzionamento della SmartHand si basa sul ricordo cerebrale della mano mancante.

A tal riguardo nell’articolo citato si precisa che

Dopo un’amputazione, infatti avviene un rimappamento cerebrale, per cui alcuni punti dell’arto rimasto corrispondono al mignolo, altri all’anulare etc… In pratica, all’amputato rimane la sensazione della mano, anche se la mano non c’è più, perché è ancora presente nel nostro cervello. «Restituire la sensazione del tatto a una mano artificiale è importante, perché per quanto sofisticati siano gli arti artificiali non è facile muoverli in maniera controllata, se non si ha la percezione di quello che si fa», aggiunge Cipriani.

 L’intervista rilasciata da un giovane al quale la mano robotica è stata installata e sperimentata rivena il suo enorme entusiasmo, riportato ancora una volta da Ketty Areddia,

«È incredibile, quando afferro un oggetto duro riesco a sentirlo sulla punta delle dita, ed è strano visto che le dita non le ho più – ha commentato entusiasta Robin quando ha indossato la nuova mano -. Riesco anche a controllare molto meglio il mio movimento, visto che percepisco meglio quello che sto facendo».

La ricerca si colloca sul filo di una sperimentazione legata da un unico filo conduttore: quello che vede non solo l’interazione ma anche l’integrazione tra l’uomo e la maccina, mirando ad una ibridazione bionica che possa restituire all’uomo le funzionalità mancanti e, secondo altre prospettazioni, far accrescere nell’uomo “normale” le funzionalità, come in una sorta di evoluzione della specie umana.

Si veda, in proposito, anche la sperimentazione condotta da Kevin Warwick, a cui avevo fatto cenno nel post “Ibridazione uomo-macchina. L’avvetno dei Cyborg“.

Kevin Warwick aveva fatto ricorso all’impiantologia per innestare sul proprio sistema nervoso un chip sottocutaneo con cui riusciva a comandare, attraverso impulsi cerebrali, il movimento di una mano e, con sperimentazione successiva, aveva anche sondato la possibilità di feedback in entrata, estendendo il progetto alla comunicazione umana cervello-cervello senza l’intermediazione del linguaggio, mediata dagli impulsi cerebrali in entrata ed in uscita che due soggetti potevano scambiarsi interagendo ciascuno direttamente attraverso il chip installato sulle terminazioni nervose del proprio braccio.

Con riferimento alla mano robotica del progetto SmartHand, invece, l’articolo evidenzia la futura evoluzione proprio nel senso della realizzazione dell’ibridazione uomo-macchina, al fine di installare chirurgicamente i sensori e gli elettrodi con le terminazioni nervose del soggetto che ospita l’arto artificiale.

Nell’articolo del Corriere, infatti, si precisa testualmente che

Gli esperimenti condotti finora non sono stati invasivi, non hanno cioè previsto un intervento chirurgico, ma in futuro si spera che l’applicazione della SmartHand sia fatta a livello neurale, impiantando degli elettrodi nel sistema nervoso periferico dell’arto residuo.

L’importanza di queste ricerche si accompagna però ad un dilemma etico, dato che è sicuramente positivo l’utilizzo delle ricerche scientifiche per restituire un arto o un organo a chi l’ha perso, mentre è di più incerta collocazione (nel dibattito etico e scientifico, ma anche giuridico e sociale) il ricorso volontario della tecnologia bionica, con ibridazione uomo-macchina, per chi non ha perso alcuna funzionalità, ma ha solamente il desiderio di avere nuove potenzialità da sfruttare, reputando tali opportunità come parte dell’anello evolutivo della specie umana, che assiste all’avvento del super-uomo (Übermensch).

Sul tema ritornerò per tenere alto l’interesse alle problematiche sottese, da affrontare con un approccio interdisciplinare.

Fabio Bravo

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Invecchiamento artificiale del volto e tecniche investigative per il ritrovamento di persone scomparse

Partire da vecchie foto per cercare persone, nonostante il trascorrere di anni, può presentare problemi per via del processo di naturale invecchiamento del soggetto.

Le tecnologie informatiche possono tuttavia essere di grande aiuto.

L’attualità della riproduzione fotografica, infatti, può essere assicurata con specifici software per il morphing facciale, in grado di modificare l’immagine iniziale (il volto), rendendola artificialmente corrispondente all’età del soggetto rappresentato (ecco un esempio). Si ottiene in tal modo una immagine invecchiata, che non necessariamente corrisponde con quella effettiva, ma che costituisce comunque un probabile ed accurato identikit fotografico di supporto per le ricerche.

Le applicazioni sono molteplici e vanno dalla ricerca di persone indagate, condannate o evase, ma latitanti, fino alla ricerca di persone scomparse.

Un’ulteriore possibile applicazione riguarda anche la ricerca e l’individuazione, a distanza di tempo, di minori vittime di abusi sessuali ritratti in foto o video pedopornografici ritrovati dalle forze dell’ordine, ai fini di un intervento di recupero che coinvolga sia la vittima, sia il tessuto familiare.

Un esempio di applicazioni informatiche di supporto al ritrovamento di persone scomparse lo abbiamo con il caso di Madeleine McCann, scomparsa il 2 maggio 2007.

Per il ritrovamento è stato diffuso, dalla polizia britannica, un video e diverse foto che ritraggono la piccola Madeleine come era al momento della scomparsa e come potrebbe essere adesso, a distanza di due anni e mezzo.

Oltre alla ricostruzione digitale del volto “invecchiato”, le tecnologie sono di supporto per il coinvolgimento sociale, al fine di mantenere alta l’attenzione dell’opione pubblica e per coinvolgerla costantemente nelle azioni di ritrovamento.

Con tecniche di marketing e di commercio elettronico, applicate al caso Madeleine, si tenta di ottenere un’azione positiva e virtuosa della società civile, che può sostenere attivamente le attività di investigazione per il ritrovamento della bimba scomparsa.

Mi ha colpito molto il sito, raggiungibile all’indirizzo http://www.findmadeleine.com oppure, saltando l’introduzione, all’indirizzo http://www.findmadeleine.com/home.html

E’ possibile scaricare foto, video, poster, acquistare materiale da affiggere, immagini per il desktop, braccialetti con numero di telefono e altri gadget pensati per mantenere vigile l’attezione sul caso in questione. Si trova anche l’identikit dei possibili soggetti implicati nella scomparsa della piccola, e così via.

Vi riporto anche il link al materiale diffuso da Repubblica (foto e video).

Questo post è anche per dare il mio contributo nel tam-tam mediatico per il possibile ritrovamento della piccola madeleine. Invito, per chi potesse, a fare altrettanto.

Fabio Bravo

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Mobile Forensics. XRY e SMS

La digital forensics rientra tra le tecniche investigative più interessanti e di utilità crescente. La ricerca di indizi e l’acquisizione della prova attraverso l’analisi dei dati in forma elettronica sui dispositivi interessa non solamente i computers, ma anche i dispositivi di diverso tenore, compreso cellulari, palmari, etc.

Recentemente la digital forensics ha catalizzato l’attenzione del grande pubblico per la rilevanza che assume nelle indagini e nel procedimento penale anche dei crimini violenti, come per l’omicidio di Garlasco.

E’ di applicazione diffusa, non solo per i reati informatici.

Per la verità si tratta di tecnica investigativa utilizzata anche al di là delle ipotesi di reato, come avviene in contesti industriali o comunque aziendali (spionaggio industriale, concorrenza sleale, etc.), nei rapporti con i dipendenti (nei casi di licenziamento a seguito, ad esempio, di navigazione su Internet e download di file estranei all’attività lavorativa da parte del lavoratore, durante l’orario di lavoro; etc.), nei casi di accertamento delle responsabilità in sede civile, e così via.

Riscontri di grande rilevanza si ottengono proprio analizzando i dispositivi che più si utilizzano, giacché sono costantemente sottomano, come avviene per cellulari, palmari, PDA, etc.

La “mobile forensics” richiede un’attenzione particolare rispetto alla “digital forensics” in generale.

Soluzioni tecnologiche mirate alla mobile forensics sono state approntate da imprese specializzate, come per la soluzione commercializzata con il marchio “.XRY”, che offre un importante aiuto al digital forenser chiamato ad analizzare i dispositivi mobile.

Benedetta Perilli, per La Repubblica, ne offre una descrizione ponendo provocatoriamente l’attenzione sulle ripercussioni sociali a fronte della possibile violazione della privacy, prospettando solo uno degli scenari possibili, legato alle infedeltà coniugali.

L’articolo, che ha il pregio di avvicinare il grande pubblico a tematiche di settore come questa, mi sembra che contenga un’imprecisione vistosa nella parte in cui attribuisce la paternità di XRY ad una società di consulenza australiana Khor Wills & Associates, anziché alla produttrice svedese Micro Systemation (come invece risulta da questo link  - e in particolare questo – nonché da questo documento tecnico). 

Per avere un’idea del funzionamento di XRY si può consultare anche questo post.

Peraltro, l’offerta dei tools di mobile forensics è varia e, come ricorda un commento reperito in rete, a seguito di prove tecniche per testare la loro funzionalità, è sempre opportuno che l’analista ricorra per il medesimo caso a software diversi, cumulativamente (una prova tecnica con 5 tools diversi ha dato risposte differenti e non tutto ciò che è stato rilevato in un test veniva rilevato anche negli altri test). 

Avv. Fabio Bravo

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Facebook, minacce e istigazione a delinquere. Le aggressioni mediatiche e le reazioni

Su Facebook, come riportato da fonti giornalistiche, vi sarebbero più di 500 gruppi che inziano con la parola “Uccidiamo”.

Quello che ha fatto più scalpore in questo periodo è il gruppo “Uccidiamo Berlusconi”.

Su Repubblica, in un recente articolo, si precisa che la Procura di Roma ha già aperto un’indagine e

l’ipotesi di reato è di minacce gravi. Dopo l’analisi dei post del gruppo non è escluso che la Procura possa prendere in considerazione anche il reato di istigazione a delinquere. E potrebbero esere adottate misure cautelari, come l’oscuramento della pagina Facebook.

Ecco una panoramica dei post riportati nel predetto gruppo su Facebook, trascritti nell’articolo dianzi citato:

Inquietanti alcuni commenti: “500mila euro e mi offro volontario come killer”, oppure “lo vorrei morto perché sta rovinando il Paese”. C’è chi ipotizza rapimenti: “Un anonimo autocarro alle quattro di mattina, il prelievo, e poi nulla”: E chi dice: “Deve vivere fino a 100 anni, marcendo fra processi, pentiti mafiosi che lo accusano, insulti e minacce”.

La reazione è fatta di elogi per il premier: si va da “ci ha regalato la prima formazione politica anglosassone della storia italiana” al tormentone “meno male che Silvio c’è” fino a “Berlusconi ha saputo rappresentare la borghesia italiana”. Ma su Facebook parte anche la vendetta. C’è infatti “Uccidiamo chi vuole uccidere Berlusconi”, un gruppo nato con l’esplicita volontà di contrapporsi all’altro.

(…)

Molte le critiche fra i post. “Un gruppo del genere può solo crearlo chi alleva vipere, chi ha la cultura dell’odio e chi trova nell’avversario sempre e comunque un nemico”. E ancora, “Berlusconi non mi è simpatico, non per questo mi permetto di offendere o minacciare nessuno come a malincuore noto in questo gruppo”. C’è chi si spinge a definirlo come “un ramo sovversivo della rete”.

La vicenda, sicuramente deprecabile, pone alla ribalta nuovamente la questione sulle modalità di intervento sulle pagine incriminate. Quale reazione approntare? Vi sono margini per il sequestro? Come va eseguito (ricordate il caso The Pirate Bay e le modalità di sequestro della procura di Bergamo)?

Riporta ancora la Repubblica:

Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, che si è tenuto nel pomeriggio al Viminale, sta valutando con molta attenzione la questione che riguarda il presidente del Consiglio. Lo rivela il ministro Alfano: “Abbiamo affrontato, nel Comitato al Viminale, un tema grande di sicurezza che riguarda la persona del presidente del Consiglio”. Quanto al gruppo nato su Facebook, aggiunge: “Mi aspetto che la magistratura faccia il proprio dovere indagando, perseguendo e trovando coloro i quali, inneggiado all’odio e all’omicidio, commettono un reato penale”.

A prescindere da chi sia la persona offesa in questo momento, le aggressioni mediatiche costituiscono un fenomeno che sta rapidamente incrementando sia il target che la forza di impatto e sinceramente si respira un’aria non felice per la democrazia quando l’aggressione mediatica fugge dal diritto di critica per essere imbracciata come arma di lotta politica, condotta a 360 gradi contro:

- i media (ricordate il caso Boffo e l’aggressione de Il Giornale che ne ha provocato le dimissioni?);

- la magistratura (ricordate il caso Mesiano, il pedinamento con le telecamere di Canale 5 e lo “stravagante” servizio giurnalistico di Mattino 5? Rircordate l’accusa di disegno eversivo mossa a seguito della pronuncia della Consulta sul lodo Alfano?);

- gli avversari politici (ricordate, solo per fare un esempio, le pagine de Il Giornale su Fini e i molti altri casi che, senza distinzione di colori politici e di strumenti di comunicazione, si alternano ogni giorno e, da ultimo, il caso del gruppo di Facebook “Uccidiamo Berlusconi”, riportato anche in questo post?).

Fabio Bravo

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Il caso Mesiano. Interviene il Garante per la privacy

Poco meno di due settimane fa veniva resa dal giudice Mesiano la famosa sentenza civile di condanna al risarcimento danni, per un importo elevatissimo, nella controversia che ha visto contrapposta la Cir alla Fininvest.

La reazione della Fininvest si è fatta sentire su Mattino 5 (sulla rete televisiva ”Canale 5″), con un servizio apparso discutibile sotto molti punti di vista.

Il servizio riprendeva di nascosto il giudice Mesiano in normali comportamenti di vita pivata. Le riprese sono andate in onda accompagnate da commenti che pretendevano di mettere in evidenza asseriti atteggiamenti “stravaganti” del magistrato, assonciandoli in qualche modo all’attività lavorativa svolta, senza che vi sia in realtà alcun nesso. Veniva poi artatamente ricollegata la promozione avuta dal giudice di recente con la sentenza resa nel giudizio Cir-Fininvest, quando in realtà il sistema di avanzamento di carriera è per anzianità e non in relazione al merito delle pronunce emesse. 

I dettagli possono essere appresi nell’articolo di Repubblica e in quello de La Stampa.

La vicenda è singolare per le implicazioni relative alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante, infatti, ricevuta una segnalazione dall’Associazione Nazionale Magistrati, ha emanato proprio oggi un comunicato stampa, in cui si legge:

 

  Caso Mesiano: Garante privacy sta valutando l’apertura di una possibile istruttoria

L’Autorità garante per la privacy sta valutando la segnalazione dell’Anm, relativa ai servizi di alcune testate giornalistiche riguardanti la persona del giudice Raimondo Mesiano, anche al fine di aprire una possibile istruttoria.

Roma, 16 ottobre 2009    

 

Vita privata, privacy, attenzione mediatica, giornalismo, politica, giustizia, stanno vivendo un connubio forte, che fa da eco con nuova forza alla situazione che ha dato vita, nel 1890, alla prima teorizzazione del diritto ad essere lasciato in pace (the right to be let alone) portata avanti da Warren e Brandeis allorché costruirono l’impalcatura teorica per il diritto alal privacy.

Vedremo l’esito dell’interessamento del Garante, che nelle sue esternazioni darà sicuramente un contributo prezioso.

Fabio Bravo

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Videosorveglianza globale. Google Earth e le informazioni video in tempo reale

Avrete sentito parlare delle sperimentazioni che alcuni ricercatori del Georgia Institute of Technology stanno effettuando per visualizzare tramite Internet immagini tridimensionali in movimento che rappresentano in tempo reale ciò che sta avvenendo in un determinato angolo della terra, sviluppando il servizio le capacità offerte dal servizio Google Earth, .

In un interessante articolo apparso sul Corriere della sera, a firma di Carola Frediani, si rendono noti i dettagli sul sistema di videosorveglianza globale che si sta realizzando, attraverso l’imprementazione di tecnologie aggiuntive rispetto a quelle già in atto per l’offerta del servizio Google Earth, che attualmente offrono immagini statiche ottenute con il satellite, aggiornate a lunghi intervalli temporali.

Con l’evoluzione descritta da Carola Frediani assistiamo a scenari incredibili. Vengono aggiunte molteplici telecamere, in grado di effettuare riprese in tempo reale, tridimensionali, con un dettaglio significativo. Le immagini vengono elaborate da particolari software in grado di mostrare ciò che sta accadendo in quel determinato momento, con possibilità di cambiare anche l’angono di visuale.

Nell’articolo citato  si legge:

In questo modo è possibile aggiungere alle mappe aeree della Terra – come il già citato Google Earth, ma anche Microsoft Virtual Earth – dei video live sul traffico, i passanti, le nuvole e qualsiasi altro dato dinamico che venga trasmesso da una telecamera. Combinando le riprese di diverse cam, i ricercatori sono stati in grado di sovrapporre a Google Earth la rappresentazione in 3D di una partita di calcio, del traffico di automobili lungo una data strada, del movimento di pedoni in un campus. Benché ricreato artificialmente da un software, quello che si vede mostra dati, veicoli, persone reali, che si stanno muovendo proprio in quel momento.

 

  Ecco su YouTube una dimostrazione di cosa è possibile fare ora.

 Annota ancora Frediani:

Le hanno chiamate Augmented Earth Maps, riferendosi al concetto di realtà aumentata (augmented reality), cioè all’idea di sovrapporre alla realtà dati digitali provenienti dal web o da altri database. Anche se, in questo caso, sembra essere piuttosto la realtà – intesa come flussi di persone, auto, oggetti catturati da una telecamera – a essere inserita sul virtuale. In ogni caso il risultato finale è dirompente. E anche se finora si tratta solo di una sperimentazione applicata ad alcune videocamere, già c’è chi prefigura scenari orwelliani.

Si tratta di tecnologie che va tenuta presente, perchè siamo ancora in fase sperimentale ed è destinata ad essere implementata velocemente. Occorre iniziare a riflettere se l’uso di tale tecnologia debba essere regolamenta in dettaglio, anche in considerazione dell’impatto che la stessa può avere sulla società civile in generale e sui diritti fondamentali della persona. La normativa in materia di protezione dei dati personali offre già un’ampia tutela, ma come spesso accade per settori o applicazioni di particolare rilevanza, non mancano provvedimenti generali che disciplinano nel dettaglio singoli aspetti o singole tecnologie.

Il Garante già si è attivato egregiamente nel settore della videosorveglianza.

I nuovi scenari che si annunciano all’orizzonte, tuttavia, reclamano strategie di intervento diverse, anche alla luce delle peculiarità della tecnologia in esame e della possiiblità tecnica di realizzare il sistema di videosorveglianza in maniera globale e ultraterritoriale.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

Firme elettroniche e riproduzione elettronica di firme. Aspetti giuridici

Ieri ho partecipato ad un convegno nazionale a Roma, giunto alla quinta edizione, sull’aggiornamento professionale e la responsabilizzazione dei consulenti tecnici e dei periti, organizzato dall’Istituto Superiore di Grafologia.

La mia relazione ha avuto per titolo “Firme elettroniche e riproduzione elettronica di firme. Aspetti giuridici”.

Appena mi sarà possibile preparerò un paper da pubblicare su una rivista scientifica e da consegnare all’attenzione anche di chi, pur interessato all’argomento, non ha potuto presenziare all’evento.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

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