Processo a Google. Udienza del 27 gennaio 2010 rinviata al 24 febbraio 2010
Il 27 gennaio 2010 ci si aspettava l’ultima udienza del processo di primo grado pendente innanzi al Tribunale penale di Milano, sul caso Google / Vividown, con lettura del dispositivo.
Tuttavia, come appreso dal Collega Avv. Giuseppe Vaciago, uno dei difensori degli imputati, il giudizio è stato rinviato all’udienza del 24 febbraio 2010, a causa dell’astensione degli avvocati proclamata per lo scorso 27 gennaio.
Salvo altri imprevisti, all’udienza del 24 febbraio p.v., dunque, il Giudice, sentite eventuali brevi repliche della procura e della difesa, dovrebbe emanare la sentenza, con lettura del dispositivo in aula, differendo probabilmente il deposito delle motivazioni, come consentito dalla legge.
Non rimane che attendere.
Fabio Bravo
La posizione dell’AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) sul caso The Pirate Bay, sul caso RTI contro YouTube e sul Decreto Romani
Nella discussione sulle regole più adatte, anche de jure condendo, a disciplinare Internet è rilevante osservare la posizione di tutti gli stakeholders. Nel settore industriale hanno una forte voce l’industria della produzione di opere protette dal diritto d’autore o, comunque, l’industria che detiene e “controlla” i diritti.
E’ importante, però, che sia data diffusione, la più ampia possibile, anche ad altri stakeholders, tra i quali in primis i Providers, che, pur avendo un ruolo determinante per lo sviluppo tecnologico ed economico del Paese, non sembrano avere un’altrettanto forte capacità di presa sulle politiche dell’innovazione che si affacciano ogni giorno su tale materia.
Nel continuo confronto che intendo mantenere su tali temi, segnalo le posizioni dell’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) sia sul tanto discusso (cfr. 1 – 2 – 3) decreto Romani, che pone nuove forme di controllo sul web, sia sui casi caso The Pirate Bay. e RTI contro YouTube.
Invero, il caso The Pirate Bay (su cui è ora in corso di pubblicazione un mio contributo per la Giuffrè in un’opera collettanea curata dal Prof. Giovanni Ziccardi) suscita interrogativi a partire dall’interpretazione delle norme vigenti fornita in sede giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la quale tuttavia, va ricordato, ha una funzione nomofilattica nel nostro ordinamento, anche se non vincolante. E’ comunque opportuno cogliere l’occasione del caso giurisprudenziale per ridiscutere sul ruolo che i Providers devono avere nella società dell’informazione (information society).
La discussione apre due fronti: a) quali regole per il futuro; b) come interpretare le regole esistenti.
Per la verità si potrebbe forse affermare che le regole già ci sono e vanno bene così, basta interpretarle correttamente. E’ però innegabile che la società si evolve costantemente, soprattutto con riferimento al contesto tecnologico, per cui di pari passo con l’evoluzione sociale, economica e tecnologica, nonché con il moltiplicarsi degli effetti che la tecnologia ha sulla società, diventa inevitabile che si evolva anche il quadro normativo, destinato a divenire via via sempre più complesso.
Rimando ulteriori riflessioni ai prossimi post.
Fabio Bravo
Il caso Fapav contro Telecom. La CoPeerRight Agency e le modalità di investigazione sulla rete
Nell’articolo scritto da Alesandro Longo per la Repubblica sul caso Fapav contro Telecom veniva rivelato il nome della società che, per conto della Fapav, ha effettuato le operazioni “investigative” o di monitoriaggio relative alla condivisione illecita, tramite peer-to-peer (P2P), di opere protette dal diritto d’autore.
La società in questione, come già ricordato, è la CoPeerRight Agency.
Dal sito di quest’ultima si legge che è stata creata a Parigi nel 2003 ed
“è la prima compagnia specializzata nella tutela dei diritti d’autore e nella lotta contro la contraffazione digitali nelle reti Peer-to-Peer e Internet”.
Ancora, si legge:
“CoPeerRight Agency ha sviluppato e brevettato una serie di tecnologie informatiche innovative, attive 7g/7 e 24h/24 in tutto il mondo. Grazie a queste solusioni affidabili ed esclusive, CoPeerRight Agency propone ai titolari dei diritti dei servizi personalizzati in grado di limitare la contraffazione delle loro opere nelle reti P2P e Internet”.
Viene precisato dalla società, subito dopo, che tutti i servizi verrebbero resi rispettando la normativa vigente. Proprio ciò costituisce uno dei tanti aspetti interessanti della vicenda, dato che non sembra privo di significato la costituzione del Garante per la protezione dei dati personali nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale Civile di Roma contro la Telecom dalla Fapav, che si è avvalsa dell’operato della CoPeerRightAgency.
Tra i servizi offerti mi sembra significativa l’attività pubblicizzata dalla CoPeerRight Agency nella parte in cui descrive i propri reparti di monitoring e di produzione.
Quanto al “Reparto di Monitoring”, la CoPeerRight Agency afferma che
“Si occupa della raccolta e dell’uso dei dati riguardanti il download di ogni opera protetta nelle reti P2P. Questo dipartimento esegue anche ricerche qualitative e quantitative che mirano a determinare l’impatto finanziario della contraffazione digitale e la notorietà dell’opera”.
Poiché i dati relativi al “download” dell’opera nelle reti P2P riguardano, a quanto consta, anche gli indirizzi IP degli utenti, i file scaricati e il tempo di connessione, mi sembra indiscutibile che l’attività impatta sulla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, trattandosi di attività che finisce per rappresentare un monitoraggio di massa degli utenti.
La CoPeerRight Agency si avvale anche del “Reparto di Produzione”, che, come recitano le informazioni offerte dalla stessa CoPeerRight Agency sul proprio sito,
“rappresenta il cuore dell’attività della società, si occupa di realizzare e gestire le protezioni sul web, in particolare per la diffusione di files decoy (file esca) e l’invio di messaggi di dissuasione attraverso le reti P2P (…)”.
Per un esempio di questi messaggi vi trascrivo di sequito quello riportato tempo addietro da Paolo Attivissimo nel suo post, che vi consiglio di leggere per intero con attenzione, dal titolo “Peer-to-peer, misteriose diffide su e-Mule“:
*** Sessione Chat iniziata: CoPeerRight Agency – 02/01/2007 16.50.51
[16.50.51] CoPeerRight Agency: Le ricordiamo che il file :Natale a New York: e protetto dai diritti d autore secondo le leggi italiane e internazionali. Tutta la riproduzione o distribuzione totale o parziale di questo file realizzato senza autorizazzione e illecita e Lei si espon
[16.50.51] CoPeerRight Agency: e a delle azioni penali considerevoli. La preghiamo di abbandonare il download e di cancellare i file illegali della sua lista di condivisione. Le ricordiamo che la copia privata non autorizza la pirateria e si applica solo per le opere che Lei possi
[16.50.51] CoPeerRight Agency: ede e per il suo utilizzo personale. Questa copia deve essere realizzata rispettando l impiego normale in conformita alla legge sul diritto dautore.
[16.50.51] *** Disconnesso
Il post era del 27.3.2007 e Paolo Attivissimo precisa, già a quella data, che
“Le tecnologie usate da CoPeerRight sono riservate (…) e non è chiaro quanto sia significativo il rischio di equivoco che potrebbe portare un utente innocente ad essere accusato di pirateria perché ha condiviso un file il cui nome contiene una parola chiave ambigua (come Office, che potrebbe riferirsi sia alla suite open source OpenOffice.org, sia al pacchetto Microsoft); né si sa se le informazioni raccolte da CoPeerRight siano legalmente utilizzabili in tribunale.“
Ora, a distanza di tre anni, l’attività della CoPeerRight Agency emerge nelle aule di giustizia, per via dell’incarico che, a quanto consta, le sarebbe stato affidato dalla FAPAV, antecedentemente all’instaurazione del giudizio contro la Telecom innanzi al Tribunale Civile di Roma.
Nel seguire con estremo interesse questo caso, ricordo che l’udienza è fissata per il 10 febbraio 2010 e nel giudizio, oltre al Garante per la protezione dei dati personali, ha dichiaro di volersi costituire anche l’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP).
Fabio Bravo
Peer-to-Peer, privacy e responsabilità del provider. Il caso Fapav contro Telecom si allarga
Sul caso FAPAV (Federazione Anti-Pirateria Audio-Visiva) contro Telecom, che coinvolge temi molteplici (come la disciplina del commercio elettronico e la responsabilità del provider, le tecniche investigative per l’accertametno degli illeciti e la tutela dei dati personali degli utenti, le tecniche di tutela della prorpietà industriale, etc.), sono state riportate nteressanti novità.
Apprezzo l’interesse di Alessandro Longo, per la Repubblica, che fornisce utili riscontri. In un suo articolo dal titolo “Lecito spiare che scambia file? Il Garante è con gli utenti“, che consiglio di leggere, interviene nuovamente sul caso in questione, rivelando che nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma, con prossima udienza prevista per i l10 febbraio 2010, si è costituito anche il Garante per la protezione dei dati personali, così come tempo addietro aveva fatto per il caso Peppermint.
Nell’articolo citato, poi, viene riportata anche la dichiarazione di Paolo Nuti, Presidente dell’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), che ha dichiarato, a propria volta, che anche l’AIIP intende costituirsi nel medesimo giudizio, per fronteggiare la posizione, ritenuta inaccettabile, della FAPAV.
La società a cui la Fapav ha demandato gli accertamenti tecnici e, a quanto pare, anche il monitoraggio della rete per la documentazione delle asserite violazioni tramite peer-to-peer sarebbe la Co-Peer-Right-Agency. Infatti, come riporta Longo,
Telecom (…) respinge le richieste di Fapav, perché “basate su prove raccolte illegittimamente”. Fapav ha scoperto i file condivisi dagli utenti tramite i servizi di CoPeerRight, azienda specializzata che è entrata sulle reti peer to peer con un proprio software di monitoraggio. È giallo invece su come Fapav abbia potuto conoscere i siti visitati. CoPeerRight nega di aver fornito quest’informazione. L’unico modo per ottenerla sarebbe di introdurre un malware spia sui pc degli utenti, azione di vera e propria pirateria informatica. Repubblica.it attende la risposta di Fapav, da due settimane. La Federazione ha fatto sapere che fornirà chiarimenti nei prossimi giorni.
Ritornerò presto sul tema.
Fabio Bravo
Tracciamento elettronico degli sciatori. Il Garante per la privacy dice no al servizio Daily-ski-times check di Dolomiti Superski
Un interessante servizio ideato da Dolomiti Superski consente allo sciatore di verificare su Internet i dati relativi alla propria performance sciistica, sistematicamente tracciata da un chip presente sullo skipass.
Il servizio in questione, denominato “Daily-Ski-Times-Check“, si è imbattutto tuttavia in un provvedimento del Garante per la privacy, che ne ha decretato la sospensione per via della possibile contrarietà alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
La sospensione del servizio risulta anche dalla pagina Internet ad esso dedicata sul sito di Dolomiti Superski, ove alla data di oggi (28/01/2010) si legge la seguente dicitura (cfr. immagine):
“Daily-Ski-times check. Check della propria performance sciistica
A seguito dell’intervento del Garante per la Protezione dei Dati personali ed in attesa di specifici chiarimenti il servizio è sospeso”.
La notizia è stata diramata anche dalla stampa locale (“Privacy degli sciatori. Il Garante blocca il Grande Fratello del DOlomiti Superski”):
“Il Dolomiti Superski ha momentaneamente sospeso il servizio daily check, quello grazie al quale gli utenti, collegandosi al sito internet www.dolomitisuperski.com, attraverso il codice del loro skipass potevano “ricostruire” la loro sciata, con i dati relativi al chilometraggio ed al dislivello raccolti al passaggio dagli impianti di risalita.
(…)
I responsabili del consorzio di impiantisti hanno ora 30 giorni di tempo per chiedere un incontro al garante, in occasione del quale contano di chiarire ogni aspetto della vicenda”.
Nell’articolo in questione viene riportata la posizione del Direttore di Dolomiti Superski:
«Il nostro è un normalissimo sistema di registrazione dei passaggi, come quelli adottati in tutto il resto del mondo», commenta il direttore del Dolomiti Superski, Franz Perathoner, che non nasconde una certa sorpresa per la contestazione arrivata dal garante. «I controlli risalgono addirittura al febbraio dell’anno scorso – spiega Perathoner -. Guardia di Finanza e garante avevano diffuso in proposito una nota, pubblicata anche dall’Alto Adige, con la quale riconoscevano la sostanziale osservanza della normativa vigente. Ci erano state chieste ulteriori delucidazioni, ma sembrava tutto in ordine. Il 7 gennaio, quasi un anno dopo, ci è invece arrivata la contestazione».
Ma qual è, nella sostanza, l’obiezione del garante? «Sostiene che dovremmo informare gli sciatori che il loro passaggio viene registrato, ma lo abbiamo già fatto. Mi spiego: ci sono due tipi di skipass, quelli fino a sette giorni e quelli “ricaricabili”. Per questi ultimi richiediamo i dati anagrafici dell’utente, anche per applicare gli sconti per over 65 e under 16. Ma per il trattamento dei dati, facciamo firmare il consenso».
Perathoner respinge poi la tesi che il daily check sia una sorta di Grande Fratello delle piste da sci. «Non è mica la videosorveglianza, non abbiamo l’equalizzazione geografica dello sciatore. Il tornello si apre solo se l’utente ha un certo biglietto, noi dobbiamo poter controllare se è valido. Se il daily check non si potrà più riattivare, non lo riattiveremo – conclude Perathoner -, ma vorrei sottolineare che nella stagione 2008/2009 furono 400 mila gli sciatori che se ne servirono. E dalla sospensione del servizio riceviamo 20/30 e-mail di protesta al giorno».
Seguiremo insieme l’evolversi della vicenda, che non mancherò di commentare più diffusamente.
Fabio Bravo
Processo a Google: oggi si attende la sentenza. Rinviata a giudizio anche l’insegnante
Nel celebre processo che vede contrapposto Google vs. Vividown innanzi al Tribunale penale di Milano è attesa per l’udienza di oggi (27/01/2010) la lettura del dispositivo della sentenza, leading case italiano in materia di responsabilità del provider.
Per chi volesse ripercorrere su Information Society & ICT Law le diverse fasi del processo a Google, che si è svolto a porte chiuse ( ed anche alcuni argomenti correlati), può leggere i diversi post che vi ho dedicato.
Merita essere ricordato che:
a) si è concluso anche il processo ai ragazzi autori delle vessazioni nei confronti del disabile, processati innanzi al Tribunale dei Minorenni. I reati ravvisati, tuttavia, per l’applicazione dell’istituto della messa alla prova, sono stati dichiarati estinti, come riporta la cronaca locale di Torino, città ove ha sede l’istituto in cui il video è stato girato:
i quattro responsabili di quelle violenze hanno superato la “messa alla prova” decisa dal Tribunale per i Minorenni, dopo aver prestato servizio in centri che si occupano di ragazzi con handicap. Ecco perché i reati di cui erano accusati (violenza privata, ingiurie, minacce) sono stati dichiarati estinti.
b) si apre un nuovo processo (ed è il terzo dopo quello ai ragazzi autori degli illeciti e quello ai dirigenti di Google). Infatti, innanzi al Tribunale di Torino, è stata rinviata a giudizio anche l’insegnante, che ha abbandonato l’aula, consentendo agli alunni rimasti privi di controllo, lo svolgimento dei fatti ormai noti. Come riportato da CronacaQui.it, edizione di Torino, nell’articolo del 15/12/2009, infatti,
“Dopo due richieste di archiviazione presentate dalla procura e altrettante opposizioni a quelle richieste avanzate dalla parte civile, il processo all’insegnante dell’Albe Steiner di Torino, colpevole di non aver impedito le violenze sullo studente disabile della III B, è finalmente approdato in un’aula di tribunale. La prima udienza del procedimento a porte chiuse nei confronti di Anna Mairino, ora in pensione, si è tenuta ieri mattina.
La donna è accusata di concorso omissivo in violenza privata e ingiurie (…).
La famiglia del ragazzino disabile si è costituita parte civile (…).
A rappresentare l’accusa in aula è il pubblico ministero Livia Locci. Il processo si svolge davanti al giudice Flavia Nasi, della quarta sezione penale”.
In tale articolo si precisa che
“(…) nei guai sarebbe finita anche l’insegnante Mairino, colpevole di aver lasciato la classe e di non aver impedito le violenze sul povero Francesco. Attraverso le immagini girate in aula – è la contestazione mossa all’imputata è infatti possibile constatare come l’insegnanti abbandoni la classe proprio nel momento in cui i bulli passano all’azione. Se Anna Mairino fosse rimasta al proprio posto, in aula – prosegue l’accusa -, le violenze ai danni di Francesco non si sarebbero probabilmente consumate. Da quando partono i primi insulti verso lo studente disabile – è ancora il punto di vista dell’accusa – trascorrono circa due minuti prima che l’insegnante abbandoni l’aula. Lei percepisce qualcosa, avverte le frasi indirizzate al povero Francesco. Ma anzichè intervenire in difesa del disabile, si allontana dalla classe”.
Fabio Bravo
Il vertice di Toledo e la decisione sui body scanner
Durante il vertice di Toledo svoltosi nei giorni scorsi, l’UE ha deciso di attendere l’esito degli studi sugli effetti dei body scanner sulla salute, al fine di scongiurare eventuali pericoli. Come preannunziato tempo addietro, tuttavia, Maroni pare sia intenzionato a voler avviare ugualmente l’installazione dei body scanner nei tre aeroporti italiani di Roma, Milano e Venezia.
Oltre alla lesione della salute, i rischi legati all’introduzione dei body scanner riguardano anche il problema dell’aggressione alla dignità umana ed alla privacy.
I body scanner, tra l’altro, possono memorizzare le immagini ed i suoni (compreso le voci) emessi all’interno della cabina e, anche ove ciò fosse vietato ex lege, non è detto che poi non vi siano casi in cui immagini e audio non vengano salvati lo stesso.
La storia ci insegna. Si ricorderà, ad esempio, che in occasione dei noti episodi dell’11 settembre, sono stati resi pubblici i contenuti degli sms inviati e ricevuti dai soggetti coinvolti nella strage, non solo dopo il momento dell’attentato, ma anche ore prima. Chi sorveglia i cittadini, chi memorizza i dati, chi li veiola ai media consentendone la diffusione?
Con i body scanner potrebbe avvenire la stessa cosa con immagni e audio regstrati anche senza autorizzazioni o in violazione di norme di legge. L’introduzione dei body sanner, poi, potrebbe rivelarsi totalmente inefficace per via delle numerose possibilità di aggiramento, dato che, com’è noto, le cavità corporee non possono essere controllate con tali strumenti.
Come già sostenuto, le strategie di contrasto per la lotta al terrorismo negli aeroporti, in altre parole, potrebbero percorrere altre strade.
Fabio Bravo
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