L’obbligo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per imprese, professionisti e P.A. L’art. 16 della L. 2/2009

Gli adempimenti in materia di posta elettronica certificata (PEC) avranno un effetto rilevante per cittadini, imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, destinato ad incrementare ulteriormente con la progressiva effettiva diffusione della PEC.

Insieme ai tanti vantaggi, possono prevedersi anche criticità, difficoltà pratiche, problemi giuridici.

Non mancherò di dare il mio contributo nel discutere aspetti ed approfondimenti sulla PEC, sia su Information Society & ICT Law, sia nelle più tradizionali sedi del mondo accademico.

In questa sede, in vista dell’adempimento del 30 novembre 2009, mi limito a ricordare che l’art. 16 della Legge 2/2009 prevede l’obbligo per i professionisti e per le imprese, nonché per le P.A. che non abbiano già provveduto ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per l’invio e per la ricezione delle e-mail certificate, in modo da realizzare modalità di comunicazioni aventi, almeno negli intenti, valore probatorio simile a quello della raccomandata.

Per comodità riporto di seguito l’art. 16 (intitolato “Riduzione dei costi ammnistrativi a carico delle imprese”), limitatamente ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 che mi sembrano di maggiore interesse (cfr. anche il testo integrale).

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita’ con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia’ costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita’ ad accettarne l’utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi e’ consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

La norma consentirà alle imprese, ai professionisti ed alle pubbliche amministrazioni che abbiano attivato la posta elettronica certificata, o altro analogo sistema di certificazione dell’invio e della ricezione delle comunicazioni telematiche, di interagire tra loro in assenza del cartaceo, senza pregiudizio per il valore probatorio relativo all’avvenuta comunicazione, con previsione di incrementi di efficienza, risparmio di spesa, velocità nelle comunicazioni.

V’è però da rilevare che l’obbigo instituito per legge non pare accompagnato da sanzioni formali. Le osservazioni da fare, però, sono molte. Mi soffermerò in questa sede, nei successivi post.

Fabio Bravo

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Processo a Google. Udienza del 25.11.09. Lezioni di etica? Presupposti e allineamento interdisciplinare

Sto seguendo dall’inizio su questo blog il caso noto come ”Processo a Google“, in modo da ricostruire i diversi step fino all’epilogo che si attende tra non molto.

Si tratta, come già evidenziato, di un processo che si svolge a porte chiuse, su richiesta degli imputati, dirigenti della società che gestisce il servizio GoogleVideo (e YouTube) su cui è stato caricato il noto video che riproduceva un caso di vessazione ai danni di un ragazzo down (o, secondo altri, autistico) perpetrato all’intenro di un istituto scolastico torinese, poi diffuso a livello planetario sulla nota piattaforma di videosharing.

Il 25 novempre 2009, come preannunciato, si è svolta l’ultima udienza, nella quale il p.m. ha chiesto la condanna di 3 dei 4 dirigenti di Google ad un anno di reclusione e, per il quarto, la condanna a sei mesi.

Più precisamente, come riporta un resoconto di la Repubblica,

Si tratta del primo processo a carico di dirigenti del più famoso motore di ricerca al mondo, relativo alla pubblicazione di contenuti sul web. In particolare, i pm hanno chiesto la condanna a un anno di reclusione per David Carl Drummond, ex presidente del Cda di Google Italy e ora senior vice presidente, per George De Los Reyes, ex membro del cda di Google Italy e ora in pensione, e per Peter Fleitcher, responsabile delle strategie per la privacy per l’Europa di Google Inc. Per Arvind Desikan, responsabile del progetto Google Video per l’Europa, invece, l’accusa ha chiesto una condanna a sei mesi di reclusione.

(…)

Il video  (…) venne girato a fine maggio 2006 e caricato su Google Video l’8 settembre 2006, dove rimase online fino al 7 novembre. Il filmato era inserito nella categoria ‘Video piu’ divertentì ed era arrivato al 29/o posto dei video più cliccati, con 5500 contatti

Come già rimarcato, uno dei punti critici dell’accertamento in fatto sembrerebbe essere quello relativo al tempo intercorso tra le prime segnalazioni e la rimozione definitiva del filmato.

Alla precedente udienza del 29 settembre 2009, in cui v’è stata la testimonianza dell’Ing. Jeremy Doig, si sarebbe discusso (a porte chiuse) anche in ordine al rapporto tra segnalazioni e rimozione del filmato, così come riportato da TG24 di SKY.it.

Sul punto, infatti, l’accusa ritiene che vi sarebbero state delle segnalazioni in precedenza da parte degli utenti e i  responsabili del servizio di GoogleVideo non le avrebbero inzialmente prese in considerazione.

Tale circostanza, se confermata, potrebbe incidere in maniera rilevante sul giudizio relativo alle responsabilità di Google.

Si tratta comunue di un accertamento nel merito, che deve essere demandato nell’aula in cui si celebra il processo. Trattandosi poi di processo a porte chiuse, si comprende bene che qualsivolgia giudizio in ordine alle modalità su come siano effettivamente andate le cose sembra fuori luogo. Così, anche una valutazione delle responsabilità giuridiche di Google sembra fuori luogo, almeno fino a quando non venga emanata la sentenza. Sinceramente mi sembra fuori luogo, a maggior ragione, anche un giudizio etico sull’operato di Google.

Recentemente è apparso, su La Stampa, un appassionato commento di Luciano Floridi, nell’articolo dal titolo “La Lezioni Etica di Google Vs. Vividown“, che ha il grande pregio di far riflettere, ma che mi sembra basato su un errore di impostazione.

L’impalcatura del discorso poggia infatti su un presupposto: che il video incriminato sia stato rimosso immediatamente, appena giuste le segnalazioni. Tutto ciò, come detto, non appare scontato ed, anzi, è proprio uno dei punti che deve essere affrontato nel merito, dato che l’accusa parrebbe ritenere, al contrario, che vi sia stata un”inerzia di Google protratta nel tempo, pur a fronte di diverse segnalazioni dell’abuso pepetrato mediante la propria piattaforma.

Floridi, infatti, testualmente afferma:

Il processo a carico di Google, per il reato di concorso in diffamazione aggravata ai danni dell’associazione Vividown, va considerato alla luce di questa cultura della rete e della sua etica dell’informazione. Si tratta della triste vicenda del filmato, poi caricato su Google Video, in cui sono ripresi i maltrattamenti contro un ragazzo disabile. Nel video, uno dei ragazzi diffama l’associazione Vividown. Appena allertata, Google ha rimosso il video, collaborato attivamente con le forze dell’ordine, e offerto le proprie scuse pubblicamente. I bulli sono stati puniti.La famiglia del ragazzo ha scelto di non prendere parte al processo. Le domande etiche che sorgono sono: Google si è comportata bene? Qual è la sua responsabilità morale? (…)

Dopo tre chiarimenti che invito a leggere con attenzione, che mostrano di poggiare le argomentazioni sui presupposti appena trascritti (che vengono dati per pacifici pur senza esserlo), Floridi giunge alla sua conclusione:

Questi chiarimenti mostrano che Google si è comportata giustamente e in modo moralmente responsabile, in senso positivo, a favore del miglioramento dell’ambiente informazionale e per il genere di esistenza che vi si conduce al suo interno. Nello specifico: il comportamento di Google nel caso Vividown è lodabile moralmente e universalizzabile eticamente: tutti dovrebbero prendere esempio dalla sua condotta, che soddisfa principi etici basilari.

 Mi chiedo però se, prima di esprimere una valutazione etica, non sia il caso di verificare i presupposti che sorreggono il giudizio etico. Potrà accadere che il giudizio penale, che si celebra a porte chiuse per volontà degli imputati, confermi i presupposti da cui muove Floridi, ma dato che sono in corso di accertamento in sede processuale, almeno fino alla sentenza sarebbe il caso di essere un po’ più cauti.

Mi chiedo (e lo chiedo anche a Luciano Floridi): se dovesse risultare confermata la tesi secondo cui il video sarebbe stato rimosso non immediatamente, a seguito delle prime segnalazioni, bensì solamente dopo un significativo lasso di tempo, la lezione etica nei confronti di Google rimarrebbe la stessa?

Vero è che il caso, che non pare abbia precedenti, è di estrema importanza, perché aiuta a ragionare sulla soluzione auspicabile in astratto, per giungere all’importante risultato di delinerare le migliori regole (anche giuridiche) per risolvere fattispecie analoghe a questa. Mi sembra importante arrivare presto ad un allineamento tra esigenze sociali, etica e diritto. In questo discorso interdisciplinare, l’apporto di Floridi, che è studioso attento e apprezzato, è indiscutibilmente prezioso. 

Fabio Bravo

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Tutela dei Marchi. TMview: il software web che consente di accedere liberamente on-line a oltre 5 milioni di marchi registrati

La registrazione del marchio è una delle primarie operazioni con cui si protegge e si assicura lo sviluppo economico ed imprenditoriale di chi opera sul mercato.

Può capitare, però, che il marchio sia stato già registrato da altri.

Recentemente è stata messa on-line la verione beta di TMview, un software web-based che consente di accedere liberamente a oltre 5 milioni di marchi registrati in diversi Paesi, compreso l’Italia, interrogando simultaneamente le banche dati dei diversi uffici.

Il software è utilizzabile on-line attraverso l’uso di un normale browser, all’indirizzo www.tmview.europa.eu

Il sistema prevede anche la possibilità di effettuare una ricerca avanzata.

Il servizio (molto intuitivo, ma del quale vengono offerti anche i Tutorials) nasce dalla collaborazione tra UAMI, WIPO e gli Uffici IP di diversi Stati, quali il Benelux, la Repubblica Ceca, la Danimarca, l’Italia, il Portogallo ed il Regno Unito. Tra fine 2009 e inizio 2010 si aggiungeranno altri otto Uffici IP, di altrettanti Paesi. A seguire, nel futuro, è prevista la connessione di molti altri Paesi, nella prospettiva di una interconnessione globale delle banche dati sui marchi registrati.

Dai risultati dell’interrogazione si ottengono non solo tutte le informazioni relative ai marchi, ma anche la visualizzazione del marchio depositato.

Fabio Bravo

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L’articolo di legge sui sistemi di Digital Rights Management (DRM) e l’istituzione dell’archivio informatico delle misure antielusione

V’è un articolo di legge, nel nostro ordinamento giuridico, che fa testualmente riferimento ai «DRMS (Digital Rights Management Systems)», intesi come sistemi di gestione dei diritti su opere digitali, al fine di proteggere le stesse contro usi o attività non autorizzati dal titolare dei diritti sulle opere medesime.

La norma in questione è l’art. 12 L.R. 54/2009, emanata dalla Regione Toscana, sulla quale mi sono già pronunciato con altri commenti in questa sede.

In tale articolo, rubricato «Archivio informatico delle misure antielusione», v’è una forte presa di posizione a favore dei sistemi di DRM, tant’è che, sin dal primo comma, la Regione dichiara il proprio favore per le misure tecnologiche di protezione dei diritti sulle opere digitali, a tal punto di promuoverne la ricerca e la sperimentazione.

Nei commi successivi, invece, viene istituito presso la Giunta regionale, con le opportune garanzie di sicurezza e riservatezza, un archivio informatico dei DRM riservato ai soggetti che abbiano nella regione Toscana la propria residenza o la propria sede legale.

Presso tale archivio, il cui funzionamento e la cui organizzazione saranno disciplinati con separato regolamento, i soggetti interessati «possono volontariamente presentare la descrizione in forma digitale delle proprie opere ai fini del loro riconoscimento ed identificazione per l’apposizione di misure antielusione che verranno custodite presso l’archivio stesso».

Dunque, l’archivio consentirà sia il deposito volontario della misura antielusione, la cui integrità (necessaria all’efficacia del DRM) dovrebbe essere assicurata dalle garanzie di sicurezza e riservatezza che il regolamento individuerà, sia il deposito volontario della descrizione in forma digitale dell’opera che si intende proteggere con la misura tecnologica di protezione, per consentire quell’individuazione e l’identificazione necessaria a rivendicarne la tutela.

La norma (che trascrivo di seguito per comodità di chi legge), sembra contrapporsi alla visione politica ispirata all’apertura profonda e radicale all’open source ed ai formati aperti, risultante dall’art. 26 della medesima legge, dedicato ai «Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi».

Per un approfondimento sui DRM si mette a disposizione di chi abbia interesse l’e-book n. 2, dal titolo «DRM, contrattazione telematica e contrattazione cibernetica mediante agenti software nella distribuzione B2C» (liberamente scaricabile dalla pagina «e-Book»).

Art. 12 (L.R. 54/2009 – Regione Toscana) 

Archivio informatico delle misure antielusione

1. La Regione promuove la ricerca e la sperimentazione di sistemi avanzati di gestione dei diritti digitali o DRMS (Digital Rights Management Systems) quali strumenti che consentono di provvedere alla protezione dei diritti sulle opere digitali contro usi o attività non consentiti dal titolare o non previsti in via contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

2. Ai fini di cui al comma 1 e nel pieno rispetto delle normative e competenze statali ed europee, è istituito presso la Giunta regionale, con le opportune garanzie di sicurezza e riservatezza, un archivio informatico, presso il quale soggetti interessati, residenti o con sede legale in Toscana, possono volontariamente presentare la descrizione in forma digitale delle proprie opere ai fini del loro riconoscimento ed identificazione per l’apposizione di misure antielusione che verranno custodite presso l’archivio stesso.

3. Il funzionamento e l’organizzazione dell’archivio sono disciplinati con regolamento, che ne definisce anche modi di accesso ed eventuali oneri a carico dei privati richiedenti.

Fabio Bravo

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Programmi a codice sorgente aperto. La scelta della legge regionale toscana

La legge regionale 54/2009 compie un passo decisivo verso l’introduzione dell’open source nella pubblica amministrazione.

Colpisce molto la soluzione legislativa contenuta nell’art. 26 (trascritto in calce), ove, a dispetto delle maggiori cautele sulla scelta tra open source software e software proprietari espressa nella direttiva Stanca e poi nel codice dell’amministrazione digitale, qui si abbraccia nettamente ed aprioristicamente il modello open source e i formati liberi.

Quanto alla previsione del necessario ricorso ai formati liberi il discorso è sicuramente più chiaro e meno problematico rispetto alla scelta in ordine al ricorso necessario all’open source.

Il ricorso ai formati liberi, infatti, intende evitare che i file generati o ricevuti nell’ambito dell’attività amministrativa possano divenire inutilizzabili un domani, come invece potrebbe accadere qualora i formati siano di tipo proprietario. Quindi ben venga la scelta radicale verso i formati aperti, che intendono garantire a priori l’utilizzabilità dei file. Per la pubblica amministrazione ciò deve essere considerato rilevante e sarebbe opportuno che tutte le software house iniziassero a considerare imprescindibile la standardizzazione dei formati, optando definitivamente per i formati aperti.

Quanto alla soluzione che esige il necessatio ricorso all’open source software, invece, qualche perplessità rimane. Per determinati enti, infatti, con particolar riferimento «alla Regione [Toscana] e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale», «agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione», nonché «alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale», l’art. 26 della legge regionale 54/2009 impone aprioristicamente l’adozione dell’open source, senza preoccuparsi di porre l’attenzione sulla necessità di valutare se, nel caso concreto, le soluzioni di tipo proprietario siano migliori o meno di quelle a codice aperto.

I due modelli di business, infatti, non si contrappongono in modo tale che il software OS sia necessariamente migliore del software di tipo proprietario, potendosi verificare anche il contrario. Potrebbe cioè verificarsi che venga sviluppato un applicativo non buono con rilascio del codice sorgente aperto, così come potrebbe verificarsi che una società specializzata in un determinato settore sviluppi con logiche di tipo proprietario un software che non ha eguali tra quelli rilasciati con il modello dell’open source. E’ dall’analisi del caso concreto delle singole soluzioni che si comprende se sia migliore, per quell’applicazione, il software proprietario o quello con codice sorgente aperto.  

Poiché la qualità del software non è dipendente dal modello di business utilizzato per svilupparlo, non ha molto senso abbracciare a priori un modello anziché un altro. È a parità di qualità del software che il modello open source dà evidenti vantaggi rispetto al modello di sviluppo che segue le logiche proprietarie.

È per questo che la normativa nazionale, dalla direttiva Stanca al codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), fissano principi ed indicazioni per consentire alle pubbliche amministrazioni di scegliere la soluzione migliore tra open source software e software di tipo proprietario. La scelta va valutata caso per caso nell’ambito della procedura di acquisizione, condotta secondo le regole fissate, in Italia, dal Codice dei contratti pubblici.

Del resto, una soluzione aprioritica per un modello di business va ad incidere in maniera drastica sul mercato, alterandolo, dato che nega ingiustamente alle software house o agli sviluppatori e programmatori che offrono prodotti software di tipo proprietario la possibilità di concorrere per la fornitura di cui la pubblica amministrazione necessita.

C’è invero anche il dubbio che l’art. 26 della L.R. n. 54/2009, della Regione Toscana, pur lodevole negli intenti, possa risultare viziata perché contrastante con la normativa nazionale e comunitaria, sia con riferimento al codice dell’amministrazione digitale, che con riferimento al codice dei contratti pubblici e alle norme sul regime di libera concorrenza tra gli operatori nel mercato unico europeo.

Al di là del possibile pregiudizio degli operatori del settore informatico che si conformano al modello di tipo proprietario, il rischio è anche che si vada ad incidere, paradossalmente, sul principio di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione sancito costituzionalmente all’art. 97 Cost., proprio con riferimento all’organizzazione dei pubblici uffici. Infatti, negare a priori l’acquisizione di software non conforme al modello di business «open source» pregiudica l’efficienza dell’azione amministrativa, nella parte in cui viene rifiutata la soluzione qualitativamente migliore anche ove venga offerta con software proprietari.

A parte tali primi rilievi critici, che vanno sicuramente discussi ed approfonditi, il ricorso all’open source software da parte della pubblica amministrazione merita di essere incentivato, per gli enormi vantaggi che puà arrecare alla P.A.

Per un approfondimento su open source e pubblica amministrazione si rinvia a questo e-book, prelevabile gratuitamente, concesso in licenza creative commons.

Di seguito riposto il testo integrale dell’art. 26 della L.R. 54/2009 ed il testo dell’art. 2 ivi citato, per agevolarne la lettura.

Art. 26 – Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, sostiene l’innovazione, incentiva la ricerca e promuove lo sviluppo e la diffusione di programmi informatici a codice sorgente aperto e di formati liberi come strumenti e modalità operative in grado di assicurare la libertà di accesso, l’interoperabilità tra le applicazioni ed i servizi, l’uso e lo sviluppo delle tecnologie, il pluralismo e la crescita della competitività nell’offerta dei prodotti informatici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, adottano programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l’adozione dei programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

4. Ai fini della presente legge, per assicurare maggiore economicità alle attività della pubblica amministrazione e favorire al tempo stesso la concorrenza nel mercato delle soluzioni informatiche, nelle procedure di valutazione delle gare pubbliche per l’acquisizione di programmi informatici costituisce titolo preferenziale l’uso di codici sorgente aperti o di formati liberi, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico delle diverse soluzioni disponibili sul mercato e delle esigenze organizzative.

***

 Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica: a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale; b) agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione; c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.

2. La presente legge, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica inoltre: a) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie; b) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali; c) agli organismi privati comunque denominati controllati dagli enti locali.

3. La presente legge si applica altresì ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

Fabio Bravo

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Amministrazione digitale e information society. La Legge 54/2009 della Regione Toscana

La Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale 5 ottobre 2009, n. 54, intitolata

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

 Tale legge ha il grande pregio di trattare in maniera decisa il tema dell’open source nella pubblica amministrazione ed altri significativi temi di grande impatto per la società dell’informazione (information society).

Non è la prima legge regionale in tal senso, ovviamente (cfr. F. Bravo, Le leggi regionali sui programmi “Open Source”, in Ciberspazio e diritto, 2008, n. 3, pp. 295 e ss.). Il testo normativo si colloca dunque sulla scia di quei provvedimenti legislativi ragionali emanati nel proposito di migliorare in maniera decisiva il funzionamento interno dell’apparato amministrativo e, al contempo, l’efficienza dei servizi resi a cittadini e imprese.

L’innovazione apportata da tale testo, tuttavia, mi sembra considerevole rispetto ad altre leggi regionali in materia.

Nei prossimi post cercherò di rimarcare gli aspetti che mi sembrano più rilevanti.

A questo link potete accedere al testo in PDF della legge.

Fabio Bravo

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Risarcimento danni di 40.000 euro a carico del Provider per illecita diffusione di opere d’arte su Internet ed esempi virtuosi

La questione non è nuova. In un comunicato della SIAE del 4-9-2008  veniva data notizia della sentenza resa dalle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale del Tribunale di Roma, con cui la SIAE aveva ottenuto un risarcimento danni considerevole, pari a complessivi 40.000 euro, a carico di Tiscali, per l’illecita riproduzione di opere d’arte (in tutto non inferiori a 335), rientranti sotto la tutela della legge sul diritto d’autore (per un commento si veda, tra i tantissimi apparsi su Internet, quanto già riportato su Punto-Informatico da Luca Annunziata).

Tiscali, infatti, aveva diffuso sulle pagine del proprio sito web, in un’apposita sezione dedicata all’arte, numerose opere di celebri pittori, senza ottenere l’autorizzazione da parte degli autori o degli aventi diritto e senza corrispondere i compensi tramite la SIAE.

Come riferito nel predetto comunicato, oltre al risarcimento dei danni la pronuncia resa dal Tribunale di Roma contempla anche

l’inibizione della riproduzione, con ordine di immediata rimozione delle opere dal sito Internet (…) e la pubblicazione della sentenza sui due principali quotidiani italiani, Corriere e Repubblica.

Quanto alle modalità della violazione, nel comunicato si legge che

Molte opere di oltre 170 pittori famosi, tra cui Balla, Chagall, De Chirico, Francesconi, Giacometti, Guttuso, Klimt, Magritte, Mirò, Morandi, Picasso, Severini, Sironi, Tadini, erano state riprodotte nella sezione “Arte” del sito Internet di Tiscali, con possibilità per gli utenti di ingrandire, stampare o inviare le relative immagini.

(…)

Le riproduzioni di opere in formato digitale erano, infatti, conservate nel sito per più giorni ed erano consultabili dopo anni, con possibilità di essere riprodotte in cartoline e utilizzate per giochi interattivi e avevano ad oggetto interi repertori di opere. Niente “diritto di cronaca”, ma riproduzione illecita di opere tutelate, con vero e proprio scopo di lucro, come dimostra l’inserzione di annunci pubblicitari nella pagina web.

Quanto alla linea difensiva di Tiscali, disattesa dal giudice romano, si apprende che

La Società Tiscali aveva eccepito la legittimità della riproduzione di tali opere – in quanto funzionale all’informazione su mostre, musei e tutto ciò che accadeva nel mondo dell’arte – secondo quanto previsto dall’art. 65, 2°comma della legge sul diritto d’autore, che consente la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere protette, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo su avvenimenti di attualità. Il Tribunale (…) [aveva] riscontrato la mancanza di tali presupposti (e cioè la citazione temporanea ed attuale di un’opera, in relazione a una mostra o a un’esposizione di opere d’arte in corso e la sussistenza del mero scopo informativo) (…)

Sarebbe interessante rileggere la sentenza, per comprendere meglio le modalità per il computo del risarcimento del danno, quantificato sia con riferimento al danno patrimoniale che al danno non patrimoniale.

In questa pagina di commento in Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore si apprende che il risarcimento disposto con la predetta sentenza (n. 8481/2008) è stato ripartito in 30.ooo euro per il danno patrimoniale e in 10.000 euro per quello non patrimoniale, il cui riconoscimento in favore della SIAE rappresenterebbe una novità.

Il caso ha fatto molto parlare anche per via delle strade da percorrere per la fruizione dei prodotti culturali su Internet.

A dire il vero, però, non mancano iniziative in cui la diffusione on-line di opere d’arte digializzate, con elevata risoluzione, sia stata realizzata senza alcun intento lucrativo (neanche con spazi pubblicitari a pagamento presenti sul sito o altre trovate commerciali).

Al riguardo, per chi volesse godere della visione accurata di un patrimonio enorme di opere d’arte (767 dipinti, da 116 sculture, 51 oggetti e arredi di significativo pregio storico e artistico), vi segnalo il Progetto ARTGATE della Fondazione Cariplo, raggiungibile ai seguenti link: collezione on-line (con motore di ricerca e possibilità di zoom) e galleria virtuale.

Si tratta, ovviamente, di immagini non “degradate”. Ad esempio quest’opera, ricca di particolari, riprodotta al 5% nella prima visualizzazione, può essere ingrandita fino al 100% e visualizzata anche a schermo intero.

Tale progetto è la dimostrazione di come sia assolutamente possibile realizzare  progetti ICT di diffusione on-line di immagini digitalizzate, gratuitamente fruibili per l’utente, ad una definizione decisamente appagante. La giurisprudenza sopra richiamata non rappresenta certo un ostacolo alla realizzazione di pratiche virtuose come questa.

Fabio Bravo

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Rischio di diffamazione e rimozione del forum contenente commenti in forma anonima

Un interessante quanto sconcertante caso contrappone un’associazione di consumatori (ADUC) ad un esperto di mercati finanziari, in relazione ad una discussione aperta sul forum presente sul sito dell’ADUC con il titolo “Fabio Oreste e la Fantafinanza”. Questi, infatti, ricorreva ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento di urgenza in via cautelare, chiedendo la rimozione del forum nella parte in cui veniva ospitata la discussione predetta, e ciò, a quanto pare di capire, sulla base del rischio di essere diffamato via Internet, dagli utenti della rete, avvalendosi dell’anonimato.

Il giudice, all’esito della fase cautelare, accoglie il ricorso con un provvedimento singolare, in cui precisa che

“(…) osservato e considerato che è degno di tutela il diritto di opinione e di critica; ma che nell’ordinamento non può trovare protezione l’anonimato; che dalle notizie anonime e incontrollate, diffuse via Internet, può derivare danno irreparabile alla reputazione del ricorrente Fabio Oreste, con conseguenze negative anche economiche; ritenuto quindi che il ricorso sia accoglibile;

P.Q.M.

visto l’art. 700 c.p.c., inibisce all’ADUC la divulgazione del sito “Fabio Oreste e la fantafinanza” e ne ordina la rimozione (…)”.

La singolarità risiede nell’adozione di un provvedimento di rimozione del forum, negando a priori la libertà di manifestazione del pensiero in forma anonima, là dove l’art. 21 della Cost. non sembra invece richiedere la spendita delle generalità o l’identificazione del soggetto da parte degli interlocutori per avvalersi del diritto fondamentale in esso sancito.

Il provvedimento sorprende anche per altre ragioni, di carattere più tecnico, dato che in realtà il messaggio reso in forma anonima, ossia non “firmato” (nel senso: “privo dell’indicazione del nome e del cognome dell’autore”), non implica l’impossibilità di identificazione del soggetto che l’ha inviato. Infatti, tecnicamente, è possibile risalire all’indirizzo IP del soggetto che ha inviato il messaggio eventualmente diffamatorio e, tramite l’Internet Service Provider, risalire all’identità del soggetto a cui l’IP è stato assegnato, sia esso un IP statico o dinamico.

Ciò che appare sconcertante, però, è la natura del provvedimento che di fatto finisce per essere censorio, assecondando la richiesta di tutela preventiva a fronte del lamentato rischio di lesione dell’onore e della reputazione, che sarebbe ricollegato direttamente alle modalità di veicolazione in forma anonima dei messaggi che alimentano il forum.

Non v’è traccia, nella motivazione resa dal giudice, della constatazione di messaggi lesivi dell’onore e della reputazione del ricorrente. La motivazione poggia invece solamente su due argomentazioni:

a) sul rischio che la reputazione venga compromessa da messaggi diffusi su Internet in forma anonima (ma sarebbe meglio dire “anonimizzata”, con possibilità di risalire all’effettiva identità del mittente);

b) sull’asserito differente grado di tutela che meriterebbero la protezione dell’onore e della reputazione, da un lato, e l’anominato, dall’altro lato, il quale ultimo non avrebbe cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico.

L’errore di impostazione mi sembra evidente.

Il contraltare della tutela dell’onore e della reputazione non è l’anonimato (ovvero, nel caso di specie, l’anonimizzazione del messaggio con conservazione della possibilità di identificazione dell’autore tramite il provider), ma la manifestazione del pensiero in forma anonimizzata, che, in quanto manifestazione del pensiero, ricade sempre nell’articolo 21 della Costituzione ed è meritevole di tutela nel nostro ordinamento fino a che il messaggio non sia in contrasto con le altre norme dell’ordinamento giuridico (ad esempio perché offendono l’onore e la reputazione di un soggeto o perché istigano a delinquere, etc.).

A dire il vero non c’è alcuna norma che vieti la diffusione di messaggi anonimi(zzati) sui forum di discussione.

Una prospettazione che individua un disvalore insito nella modalità di comunicazione a prescindere dai contenuti sinceramente  non mi pare accettabile nel vigente quadro normativo.

Ove il rischio di diffamazione venisse ricondotto alla forma anonima dei messaggi, non si vede perché il provvedimemento cautelare imponga la rimozione del forum e non, ad esempio, il mantenimento dello stesso con modifica delle modalità di inoltro dei messaggi, disponendo che il sistema consenta la pubblicazione dei soli messaggi che contengano l’indicazione dell’identità del mittente. Ma anche l’imposizione dell’identità del mittente, a dire il vero, appare una evidente forzatura, non inferiore a quella della rimozione del forum contenente messaggi anonimi, dato che non v’è alcuna norma che vieti il ricorso all’anonimato (e dato che l’identità dichiarata potrebbe non corrispondere con l’identità effettiva, anagrafica, del mittente). 

Diversamente ragionando, poi, la rimozione preventiva del forum di discussione alimentato da messaggi anonimi(zzati), rimozione disposta semplicemente sulla base di un asserito rischio di diffamazione e non sul concreto accertamento della presenza di messaggi diffamatori, appare sorretta da una motivazione debore e poco felice anche sotto altro profilo, dato che la diffamazione potrebbe essere perpetrata, come spesso avviene in contesti giornalistici, anche da chi firma gli articoli con nome e cognome.

Del resto, è noto, in un forum i commenti possono essere anche positivi e non solo negativi (e quando negativi non sono lecessariamente diffamatori). La chiusura del forum, ex abrupto, impedisce l’espressione della manifestazione del pensiero a tutti, anche a chi esprime idee e opinioni senza diffamare alcuno. 

La rimozione ha gli stessi effetti del sequestro dell’intero sito.   

Di questo provvedimento, importantissimo sotto il profilo giuridico, è bene che se ne parli, perché, pur nella sua non condividibile impostazione, è prezioso per far capire meglio i rischi che si celano dietro l’interpretazione e l’applicazione ad Internet delle norme vigenti.

La giurisprudenza, incluso il provvedimento cautelare in questione, è il banco di prova con cui si deve misurare anche il legislatore. 

Nell’auspicio che il dibattito sia alimentato vigorosamente, perché tocca temi importanti che attengono alle libertà fondamentali, rimando anche alla pagina critica dell’amico Guido Scorza, la cui lettura suggerisco per avere ulteriori spunti di riflessione.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

Cyborg e mano bionica. Un altro passo avanti

L’integrazione unomo-macchina ha fatto ulteriori passi avanti.

Una ricerca condotta dall’Università di Lund, in Svezia, e dalla Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa, ha realizzato la SmartHand, una mano robotica che ha il pregio di restituire al soggetto che se ne avvale la percezione tattile.

Ecco il link alla pagina del progetto, ove recuperare le informazioni tecnico-scientifiche e i contatti.

Viene spiegato in un articolo di Ketty Areddia per Il Corriere della Sera, dal titolo “La mano bionica che sente la presa“, che

Finora, la robotica aveva inventato arti elettronici che, per quanto precisi, erano poco più che pinze mosse dalla contrazione dei muscoli del braccio. Oggi, invece, grazie ad alcuni sensori (40 per la precisione) e a quattro piccoli motori elettrici, le dita artificiali restituiscono al cervello la sensazione di spinta e la consistenza di un oggetto.

(…)

Spiega il meccanismo Christian Cipriani, ingegnere dell’Arts Lab di Pisa, guidato dalla professoressa Maria Chiara Carrozza: «Noi del Sant’Anna abbiamo sviluppato la mano robotica, un sistema in grado di afferrare gli oggetti e allo stesso tempo con un elevato numero di sensori, che rilevano la posizione delle dita (detta propriocezione) e misurano le interazioni con il mondo esterno. Quello che è cambiato rispetto alle mani robotiche inventate finora, è l’interfaccia sensoriale. Abbiamo, cioè applicato al moncone dei micromotori primordiali che, ad esempio, appena la mano artificiale tocca una bottiglia, spingono a livello superficiale su alcuni punti dell’arto cosiddetto “fantasma” e inviano così al cervello la sensazione del tatto».

Il funzionamento della SmartHand si basa sul ricordo cerebrale della mano mancante.

A tal riguardo nell’articolo citato si precisa che

Dopo un’amputazione, infatti avviene un rimappamento cerebrale, per cui alcuni punti dell’arto rimasto corrispondono al mignolo, altri all’anulare etc… In pratica, all’amputato rimane la sensazione della mano, anche se la mano non c’è più, perché è ancora presente nel nostro cervello. «Restituire la sensazione del tatto a una mano artificiale è importante, perché per quanto sofisticati siano gli arti artificiali non è facile muoverli in maniera controllata, se non si ha la percezione di quello che si fa», aggiunge Cipriani.

 L’intervista rilasciata da un giovane al quale la mano robotica è stata installata e sperimentata rivena il suo enorme entusiasmo, riportato ancora una volta da Ketty Areddia,

«È incredibile, quando afferro un oggetto duro riesco a sentirlo sulla punta delle dita, ed è strano visto che le dita non le ho più – ha commentato entusiasta Robin quando ha indossato la nuova mano -. Riesco anche a controllare molto meglio il mio movimento, visto che percepisco meglio quello che sto facendo».

La ricerca si colloca sul filo di una sperimentazione legata da un unico filo conduttore: quello che vede non solo l’interazione ma anche l’integrazione tra l’uomo e la maccina, mirando ad una ibridazione bionica che possa restituire all’uomo le funzionalità mancanti e, secondo altre prospettazioni, far accrescere nell’uomo “normale” le funzionalità, come in una sorta di evoluzione della specie umana.

Si veda, in proposito, anche la sperimentazione condotta da Kevin Warwick, a cui avevo fatto cenno nel post “Ibridazione uomo-macchina. L’avvetno dei Cyborg“.

Kevin Warwick aveva fatto ricorso all’impiantologia per innestare sul proprio sistema nervoso un chip sottocutaneo con cui riusciva a comandare, attraverso impulsi cerebrali, il movimento di una mano e, con sperimentazione successiva, aveva anche sondato la possibilità di feedback in entrata, estendendo il progetto alla comunicazione umana cervello-cervello senza l’intermediazione del linguaggio, mediata dagli impulsi cerebrali in entrata ed in uscita che due soggetti potevano scambiarsi interagendo ciascuno direttamente attraverso il chip installato sulle terminazioni nervose del proprio braccio.

Con riferimento alla mano robotica del progetto SmartHand, invece, l’articolo evidenzia la futura evoluzione proprio nel senso della realizzazione dell’ibridazione uomo-macchina, al fine di installare chirurgicamente i sensori e gli elettrodi con le terminazioni nervose del soggetto che ospita l’arto artificiale.

Nell’articolo del Corriere, infatti, si precisa testualmente che

Gli esperimenti condotti finora non sono stati invasivi, non hanno cioè previsto un intervento chirurgico, ma in futuro si spera che l’applicazione della SmartHand sia fatta a livello neurale, impiantando degli elettrodi nel sistema nervoso periferico dell’arto residuo.

L’importanza di queste ricerche si accompagna però ad un dilemma etico, dato che è sicuramente positivo l’utilizzo delle ricerche scientifiche per restituire un arto o un organo a chi l’ha perso, mentre è di più incerta collocazione (nel dibattito etico e scientifico, ma anche giuridico e sociale) il ricorso volontario della tecnologia bionica, con ibridazione uomo-macchina, per chi non ha perso alcuna funzionalità, ma ha solamente il desiderio di avere nuove potenzialità da sfruttare, reputando tali opportunità come parte dell’anello evolutivo della specie umana, che assiste all’avvento del super-uomo (Übermensch).

Sul tema ritornerò per tenere alto l’interesse alle problematiche sottese, da affrontare con un approccio interdisciplinare.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

 

 

 

 

Invecchiamento artificiale del volto e tecniche investigative per il ritrovamento di persone scomparse

Partire da vecchie foto per cercare persone, nonostante il trascorrere di anni, può presentare problemi per via del processo di naturale invecchiamento del soggetto.

Le tecnologie informatiche possono tuttavia essere di grande aiuto.

L’attualità della riproduzione fotografica, infatti, può essere assicurata con specifici software per il morphing facciale, in grado di modificare l’immagine iniziale (il volto), rendendola artificialmente corrispondente all’età del soggetto rappresentato (ecco un esempio). Si ottiene in tal modo una immagine invecchiata, che non necessariamente corrisponde con quella effettiva, ma che costituisce comunque un probabile ed accurato identikit fotografico di supporto per le ricerche.

Le applicazioni sono molteplici e vanno dalla ricerca di persone indagate, condannate o evase, ma latitanti, fino alla ricerca di persone scomparse.

Un’ulteriore possibile applicazione riguarda anche la ricerca e l’individuazione, a distanza di tempo, di minori vittime di abusi sessuali ritratti in foto o video pedopornografici ritrovati dalle forze dell’ordine, ai fini di un intervento di recupero che coinvolga sia la vittima, sia il tessuto familiare.

Un esempio di applicazioni informatiche di supporto al ritrovamento di persone scomparse lo abbiamo con il caso di Madeleine McCann, scomparsa il 2 maggio 2007.

Per il ritrovamento è stato diffuso, dalla polizia britannica, un video e diverse foto che ritraggono la piccola Madeleine come era al momento della scomparsa e come potrebbe essere adesso, a distanza di due anni e mezzo.

Oltre alla ricostruzione digitale del volto “invecchiato”, le tecnologie sono di supporto per il coinvolgimento sociale, al fine di mantenere alta l’attenzione dell’opione pubblica e per coinvolgerla costantemente nelle azioni di ritrovamento.

Con tecniche di marketing e di commercio elettronico, applicate al caso Madeleine, si tenta di ottenere un’azione positiva e virtuosa della società civile, che può sostenere attivamente le attività di investigazione per il ritrovamento della bimba scomparsa.

Mi ha colpito molto il sito, raggiungibile all’indirizzo http://www.findmadeleine.com oppure, saltando l’introduzione, all’indirizzo http://www.findmadeleine.com/home.html

E’ possibile scaricare foto, video, poster, acquistare materiale da affiggere, immagini per il desktop, braccialetti con numero di telefono e altri gadget pensati per mantenere vigile l’attezione sul caso in questione. Si trova anche l’identikit dei possibili soggetti implicati nella scomparsa della piccola, e così via.

Vi riporto anche il link al materiale diffuso da Repubblica (foto e video).

Questo post è anche per dare il mio contributo nel tam-tam mediatico per il possibile ritrovamento della piccola madeleine. Invito, per chi potesse, a fare altrettanto.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

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