Garante per la privacy e Banca dati del DNA. Problema sul tempo di conservazione
Il Garante per la protezione dei dati personali, con un comunicato del 25 maggio 2009, ha reso noto che, in tema di Banca Dati del DNA, si sono conclusi gli adempimenti per la messa in sicurezza dell’archivio dei RIS di Parma.
Ci sarebbe da chiedersi, però, fino ad ora (ossia nelle more dell’attuazione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative richieste dal Garante) che garanzie di sicurezza ha presentato tale archivio.
Come precisato dallo stesso Garante nel suo comunicato,
«L’archivio raccoglie migliaia di profili genetici e campioni biologici acquisiti negli anni nel corso di indagini penali e conservati su disposizione della magistratura.
Le misure, prescritte dal Garante privacy a partire dal 2007, sono volte a rafforzare il livello di protezione di dati personali particolarmente delicati come quelli genetici».
Quanto alle modalità di conservazione, il comunicato precisa che
«Presso il Ris sono detenuti in un archivio informatico profili genetici (costituiti da sequenze alfanumeriche) estratti da reperti rinvenuti in luoghi dove risultavano commessi reati o appartenenti a persone identificate nel corso di indagini (persone sospettate, vittime di reato, operatori di polizia), ma anche campioni biologici, in forma di “estratti di Dna”, che residuano dalle analisi effettuate.
Profili e campioni biologici, se non disposto diversamente dall’autorità giudiziaria, sono conservati a tempo indeterminato per eventuali, ulteriori esigenze investigative».
Qui emerge un dato che sorprende: il tempo di conservazione sia dei profili genetici che dei campioni biologici.
Il comunicato del Garante, come trascritto, dice che gli stessi vengono «conservati a tempo indeterminato» per eventuali ulteriori esigenze investigative «se non disposto diversamente dall’autorità giudiziaria» (ovviamente anche a prescindere dall’esito del giudizio, che, è bene ricordarlo, è eventuale, se, come normalmente avviene, il prelievo viene svolto su incarico della Procura nel corso delle indagini e, ad esempio, la comparazione tra la traccia biologica rinvenuta sul luogo del delitto ed il campione prelevato dall’indagato non abbiano dato risultati positivi: ricordate il caso di Perugia ed il primo indagato Patrik Lumumba, sottoposto a custodia cautelare in carcere ed a prelievo del DNA, risultato poi estraneo alla vicenda? Ricordate lo stupro della Caffarella, ove i due indagati di nazionalità rumena, denominati «il pugile» ed «il biondino», pur a fronte di una confessione, sono poi risultati estranei al reato perché il loro profilo genetico non era compatibile con quello rinvenuto in occasione del delitto? In casi come questi, se la magistratura non dispone diversamente, la conservazione dei profili e dei campioni genetici, anche di persone risultate completamente innocenti, rimarrebbe a tempo indeterminato…).
Dal comunicato del Garante sembra che l’Authority prenda atto della conservazione a tempo indeterminato, confermandone implicitamente la legittimità, giacché nulla obietta in proposito, senza badare, però, che in altra occasione lo stesso Garante per la privacy ha precisato a chiare lettere che la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza n. 880 del 4.12.2008, ha dichiarato illecita la conservazione dei profili genetici e del campioni biologici a tempo indeterminato.
Infatti, nella Newsletter n. 317 del 19 dicembre 2008, si trova annotato quanto segue:
«Corte europea dei diritti umani: no a conservazione illimitata del DNA
Conservare senza limiti di tempo profili del Dna, campioni biologici e impronte digitali viola il diritto alla privacy, soprattutto nel caso di minori.
Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza n. 880 del 4.12.2008, definendo il ricorso di due cittadini inglesi, uno dei quali minore, accusati rispettivamente di molestie e di tentato furto, che avevano chiesto invano alla polizia inglese la distruzione delle impronte digitali e dei campioni di Dna raccolti al momento dell’arresto e conservati anche dopo la chiusura, con assoluzione, del procedimento penale a loro carico. I due cittadini si erano visti rigettare la richiesta dalla polizia in base ad una legge nazionale che consente il prelievo e la conservazione di questi campioni senza limiti di tempo nella banca dati inglese del Dna.
La Corte, all’unanimità, ha riconosciuto la violazione del diritto alla vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani del 1950.
I giudici di Strasburgo hanno sottolineato, in particolare, che i profili di Dna permettono di risalire all’origine etnica e ricostruire i legami familiari, il che rende la conservazione più delicata e suscettibile di ledere il diritto alla riservatezza anche di terzi.
Nella sentenza, inoltre, i giudici europei hanno rilevato che Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord sono i soli paesi in Europa a consentire la conservazione illimitata delle impronte digitali e dei prelievi di Dna di qualsiasi persona sospettata di aver commesso un reato, indipendentemente dall’età, natura e gravità del reato specifico. I giudici hanno considerato, poi, particolarmente preoccupante il rischio di stigmatizzazione, derivante dal fatto che persone innocenti siano state trattate alla stregua di criminali. Per tutti questi motivi la Corte ha considerato che la conservazione indiscriminata e senza limiti temporali dei profili del Dna e di altri elementi biometrici costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e non può ritenersi accettabile in una società democratica, né proporzionata alle finalità di tutela della sicurezza pubblica.
La Corte ha chiesto alla Gran Bretagna di adottare tutte le misure necessarie per dare seguito alla sentenza».
Ovviamente la Banca Dati del DNA, di fatto già costituita presso i RIS di Parma e di altre città, è un prezioso strumento investigativo per l’accertamento di molti reati e va salutata con favore.
Occorre però prestare grande attenzione per la particolare delicatezza dei dati genetici e per i rischi di violazione dei diritti fondamentali.
Il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e repressione dei reati, da una parte, e tutela dei diritti fondamentali, dall’altra, è estremamente delicato. Ogni scelta normativa e tecnica va ponderata con attenzione, per gli effetti, anche inaspettati, che può produrre e per l’impatto che può determinare sulla nostra società.
Sicuramente va regolamentata meglio la materia, con norme di rango legislativo e numerosi sono stati i tentativi, nelle diverse legislature, per approdare ad un testo di legge che mai è arrivato a completare il suo iter parlamentare. I disegni di legge presentati nell’ultima legislatura sono andati a confluire in questo testo (a cui ha fatto seguito un errata corrige).
L’articolato normativo contenuto nella proposta di legge presenta numerosi aspetti che vanno discussi e meritano attente riflessioni. Ritornerò sicuramente in più occasioni sull’argomento.
Quanto alle attuali Banche Dati del DNA già esistenti in Italia, quelle gestite dai RIS di Parma, Roma, Messina e Cagliari per esigenze investigative e di contrasto alla criminalità, il comunicato del Garante conclude precisando che
«Le misure prescritte dal Garante e adottate dal Ris per la messa in sicurezza dei dati sono particolarmente rigorose. Tra le principali figurano l’obbligo di conservare traccia di ogni accesso al database e delle operazioni effettuate dal personale autorizzato che ha accesso ai campioni; l’adozione di sistemi di autenticazione per il personale che accede al database nonché sistemi elettronici (almeno con riconoscimento biometrico) per controllare l’ingresso ai locali dove sono conservati i campioni biologici; l’individuazione preventiva del personale autorizzato alla loro consultazione; l’adozione di soluzioni tali da non rendere i campioni conservati direttamente riconducibili a persone identificate.
Al Ris è stato infine prescritto che l’eventuale ulteriore uso dei profili e dei campioni biologici, compresa l’attività di comparazione tra i profili genetici, deve essere effettuato attenendosi alle disposizioni delle competenti autorità giudiziarie.
Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato, infine al Garante, che le stesse misure sono state applicate, oltre che al Reparto di Parma, anche agli altri Ris di Roma, Messina e Cagliari».
Tuttavia, nelle more del provvedimento legislativo (e, come dimostra la richiamata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, anche a prescindere da esso), sul tempo di conservazione sarebbe opportuno, con urgenza, un ulteriore intervento del Garante.
Che ne dite?
Fabio Bravo
[...] di là di quanto già avveniva e tuttora avviene con il materiale biologico e i profili genetici conservati presso i RIS di Parma, Roma, Messina e [...]