Archivio per la categoria ‘e-Government’

Il sito italiano dedicato alla EUPL (EUPL.IT) approda su Wikipedia

EUPL.IT è il sito italiano dedicato alla EUPL (Europen Union Public Licence), con il proposito di diffonderne la conoscenza e l’utilizzo per l’adozione dell’open source presso la pubblica amministrazione e per la migliore attuazione delle strategie di riuso del software.

Su wikipedia, nella sua versione in lingua italiana, alla voce “Europen Union Public Licence”, è stato definitivamente consolidato il link ad EUPL.IT.

Tale sito,  sorto a prosecuzione dell’attività di ricerca da me svolta nell’ambito di un PRIN (Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) finanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) è stato già segnalato anche dall’OSOR.EU, quale primo (ed attualmente unico) sito interamente dedicato alla EUPL proveniente da un Paese membro dell’UE.

Il progetto è in crescita.  Sul sito in questione sono giunte diverse segnalazioni di carattere internazionale relative alle normative estere (spagnola e maltese) che menzionano espressamente la EUPL nelle strategie per l’adozione del software a codice sorgente aperto e per il riuso nei progetti di e-government.

A breve verranno presentati, su EULP.IT, alcuni interessanti case studies italiani sull’uso della EUPL.

Fabio Bravo

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Articolo su “EUPL e riuso di software da parte della P.A. Strategie di diritto contrattuale”

Sul sito EUPL.IT, interamente dedicato alla European Union Public Licence (EUPL), ho messo a disposizione in PDF l’articolo dal titolo “EUPL e riuso di software da parte della pubblica amministrazione. Strategie di diritto contrattuale“, pubblicato sulla Rivista “Ciberspazio e diritto“, 2010, n. 1, pp. 53-73.

L’articolo riproduce la relazione che ho tenuto alla Conferenza Nazionale ECL 2009.

Ringrazio il Prof. Giovanni Ziccardi e l’Editore di “Ciberspazione e diritto” per avermi concesso di mettere a disposizione on-line, per il download, la versione con impaginazione e grafica identica a quella pubblicata sulla rivista cartacea.

Fabio Bravo

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Licenze open source ed EUPL. Seminario presso il Dipartimento della Protezione Civile a Roma

Il 27 aprile 2010 ho tenuto una lezione seminariale presso il Dipartimento della Protezione Civile a Roma sul tema della licenze software a codice sorgente aperto, nell’ambito del quale ho voluto porre attenzione alla EUPL (European Union Public Licence).

Ne è emerso un confronto stimolante con quanti erano presenti. Per gli approfondimenti rimando all’articolo diffuso su EUPL.IT.

Fabio Bravo

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L’articolo di legge sui sistemi di Digital Rights Management (DRM) e l’istituzione dell’archivio informatico delle misure antielusione

V’è un articolo di legge, nel nostro ordinamento giuridico, che fa testualmente riferimento ai «DRMS (Digital Rights Management Systems)», intesi come sistemi di gestione dei diritti su opere digitali, al fine di proteggere le stesse contro usi o attività non autorizzati dal titolare dei diritti sulle opere medesime.

La norma in questione è l’art. 12 L.R. 54/2009, emanata dalla Regione Toscana, sulla quale mi sono già pronunciato con altri commenti in questa sede.

In tale articolo, rubricato «Archivio informatico delle misure antielusione», v’è una forte presa di posizione a favore dei sistemi di DRM, tant’è che, sin dal primo comma, la Regione dichiara il proprio favore per le misure tecnologiche di protezione dei diritti sulle opere digitali, a tal punto di promuoverne la ricerca e la sperimentazione.

Nei commi successivi, invece, viene istituito presso la Giunta regionale, con le opportune garanzie di sicurezza e riservatezza, un archivio informatico dei DRM riservato ai soggetti che abbiano nella regione Toscana la propria residenza o la propria sede legale.

Presso tale archivio, il cui funzionamento e la cui organizzazione saranno disciplinati con separato regolamento, i soggetti interessati «possono volontariamente presentare la descrizione in forma digitale delle proprie opere ai fini del loro riconoscimento ed identificazione per l’apposizione di misure antielusione che verranno custodite presso l’archivio stesso».

Dunque, l’archivio consentirà sia il deposito volontario della misura antielusione, la cui integrità (necessaria all’efficacia del DRM) dovrebbe essere assicurata dalle garanzie di sicurezza e riservatezza che il regolamento individuerà, sia il deposito volontario della descrizione in forma digitale dell’opera che si intende proteggere con la misura tecnologica di protezione, per consentire quell’individuazione e l’identificazione necessaria a rivendicarne la tutela.

La norma (che trascrivo di seguito per comodità di chi legge), sembra contrapporsi alla visione politica ispirata all’apertura profonda e radicale all’open source ed ai formati aperti, risultante dall’art. 26 della medesima legge, dedicato ai «Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi».

Per un approfondimento sui DRM si mette a disposizione di chi abbia interesse l’e-book n. 2, dal titolo «DRM, contrattazione telematica e contrattazione cibernetica mediante agenti software nella distribuzione B2C» (liberamente scaricabile dalla pagina «e-Book»).

Art. 12 (L.R. 54/2009 – Regione Toscana) 

Archivio informatico delle misure antielusione

1. La Regione promuove la ricerca e la sperimentazione di sistemi avanzati di gestione dei diritti digitali o DRMS (Digital Rights Management Systems) quali strumenti che consentono di provvedere alla protezione dei diritti sulle opere digitali contro usi o attività non consentiti dal titolare o non previsti in via contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

2. Ai fini di cui al comma 1 e nel pieno rispetto delle normative e competenze statali ed europee, è istituito presso la Giunta regionale, con le opportune garanzie di sicurezza e riservatezza, un archivio informatico, presso il quale soggetti interessati, residenti o con sede legale in Toscana, possono volontariamente presentare la descrizione in forma digitale delle proprie opere ai fini del loro riconoscimento ed identificazione per l’apposizione di misure antielusione che verranno custodite presso l’archivio stesso.

3. Il funzionamento e l’organizzazione dell’archivio sono disciplinati con regolamento, che ne definisce anche modi di accesso ed eventuali oneri a carico dei privati richiedenti.

Fabio Bravo

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Programmi a codice sorgente aperto. La scelta della legge regionale toscana

La legge regionale 54/2009 compie un passo decisivo verso l’introduzione dell’open source nella pubblica amministrazione.

Colpisce molto la soluzione legislativa contenuta nell’art. 26 (trascritto in calce), ove, a dispetto delle maggiori cautele sulla scelta tra open source software e software proprietari espressa nella direttiva Stanca e poi nel codice dell’amministrazione digitale, qui si abbraccia nettamente ed aprioristicamente il modello open source e i formati liberi.

Quanto alla previsione del necessario ricorso ai formati liberi il discorso è sicuramente più chiaro e meno problematico rispetto alla scelta in ordine al ricorso necessario all’open source.

Il ricorso ai formati liberi, infatti, intende evitare che i file generati o ricevuti nell’ambito dell’attività amministrativa possano divenire inutilizzabili un domani, come invece potrebbe accadere qualora i formati siano di tipo proprietario. Quindi ben venga la scelta radicale verso i formati aperti, che intendono garantire a priori l’utilizzabilità dei file. Per la pubblica amministrazione ciò deve essere considerato rilevante e sarebbe opportuno che tutte le software house iniziassero a considerare imprescindibile la standardizzazione dei formati, optando definitivamente per i formati aperti.

Quanto alla soluzione che esige il necessatio ricorso all’open source software, invece, qualche perplessità rimane. Per determinati enti, infatti, con particolar riferimento «alla Regione [Toscana] e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale», «agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione», nonché «alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale», l’art. 26 della legge regionale 54/2009 impone aprioristicamente l’adozione dell’open source, senza preoccuparsi di porre l’attenzione sulla necessità di valutare se, nel caso concreto, le soluzioni di tipo proprietario siano migliori o meno di quelle a codice aperto.

I due modelli di business, infatti, non si contrappongono in modo tale che il software OS sia necessariamente migliore del software di tipo proprietario, potendosi verificare anche il contrario. Potrebbe cioè verificarsi che venga sviluppato un applicativo non buono con rilascio del codice sorgente aperto, così come potrebbe verificarsi che una società specializzata in un determinato settore sviluppi con logiche di tipo proprietario un software che non ha eguali tra quelli rilasciati con il modello dell’open source. E’ dall’analisi del caso concreto delle singole soluzioni che si comprende se sia migliore, per quell’applicazione, il software proprietario o quello con codice sorgente aperto.  

Poiché la qualità del software non è dipendente dal modello di business utilizzato per svilupparlo, non ha molto senso abbracciare a priori un modello anziché un altro. È a parità di qualità del software che il modello open source dà evidenti vantaggi rispetto al modello di sviluppo che segue le logiche proprietarie.

È per questo che la normativa nazionale, dalla direttiva Stanca al codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), fissano principi ed indicazioni per consentire alle pubbliche amministrazioni di scegliere la soluzione migliore tra open source software e software di tipo proprietario. La scelta va valutata caso per caso nell’ambito della procedura di acquisizione, condotta secondo le regole fissate, in Italia, dal Codice dei contratti pubblici.

Del resto, una soluzione aprioritica per un modello di business va ad incidere in maniera drastica sul mercato, alterandolo, dato che nega ingiustamente alle software house o agli sviluppatori e programmatori che offrono prodotti software di tipo proprietario la possibilità di concorrere per la fornitura di cui la pubblica amministrazione necessita.

C’è invero anche il dubbio che l’art. 26 della L.R. n. 54/2009, della Regione Toscana, pur lodevole negli intenti, possa risultare viziata perché contrastante con la normativa nazionale e comunitaria, sia con riferimento al codice dell’amministrazione digitale, che con riferimento al codice dei contratti pubblici e alle norme sul regime di libera concorrenza tra gli operatori nel mercato unico europeo.

Al di là del possibile pregiudizio degli operatori del settore informatico che si conformano al modello di tipo proprietario, il rischio è anche che si vada ad incidere, paradossalmente, sul principio di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione sancito costituzionalmente all’art. 97 Cost., proprio con riferimento all’organizzazione dei pubblici uffici. Infatti, negare a priori l’acquisizione di software non conforme al modello di business «open source» pregiudica l’efficienza dell’azione amministrativa, nella parte in cui viene rifiutata la soluzione qualitativamente migliore anche ove venga offerta con software proprietari.

A parte tali primi rilievi critici, che vanno sicuramente discussi ed approfonditi, il ricorso all’open source software da parte della pubblica amministrazione merita di essere incentivato, per gli enormi vantaggi che puà arrecare alla P.A.

Per un approfondimento su open source e pubblica amministrazione si rinvia a questo e-book, prelevabile gratuitamente, concesso in licenza creative commons.

Di seguito riposto il testo integrale dell’art. 26 della L.R. 54/2009 ed il testo dell’art. 2 ivi citato, per agevolarne la lettura.

Art. 26 – Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, sostiene l’innovazione, incentiva la ricerca e promuove lo sviluppo e la diffusione di programmi informatici a codice sorgente aperto e di formati liberi come strumenti e modalità operative in grado di assicurare la libertà di accesso, l’interoperabilità tra le applicazioni ed i servizi, l’uso e lo sviluppo delle tecnologie, il pluralismo e la crescita della competitività nell’offerta dei prodotti informatici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, adottano programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l’adozione dei programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

4. Ai fini della presente legge, per assicurare maggiore economicità alle attività della pubblica amministrazione e favorire al tempo stesso la concorrenza nel mercato delle soluzioni informatiche, nelle procedure di valutazione delle gare pubbliche per l’acquisizione di programmi informatici costituisce titolo preferenziale l’uso di codici sorgente aperti o di formati liberi, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico delle diverse soluzioni disponibili sul mercato e delle esigenze organizzative.

***

 Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica: a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale; b) agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione; c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.

2. La presente legge, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica inoltre: a) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie; b) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali; c) agli organismi privati comunque denominati controllati dagli enti locali.

3. La presente legge si applica altresì ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

Fabio Bravo

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Amministrazione digitale e information society. La Legge 54/2009 della Regione Toscana

La Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale 5 ottobre 2009, n. 54, intitolata

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

 Tale legge ha il grande pregio di trattare in maniera decisa il tema dell’open source nella pubblica amministrazione ed altri significativi temi di grande impatto per la società dell’informazione (information society).

Non è la prima legge regionale in tal senso, ovviamente (cfr. F. Bravo, Le leggi regionali sui programmi “Open Source”, in Ciberspazio e diritto, 2008, n. 3, pp. 295 e ss.). Il testo normativo si colloca dunque sulla scia di quei provvedimenti legislativi ragionali emanati nel proposito di migliorare in maniera decisiva il funzionamento interno dell’apparato amministrativo e, al contempo, l’efficienza dei servizi resi a cittadini e imprese.

L’innovazione apportata da tale testo, tuttavia, mi sembra considerevole rispetto ad altre leggi regionali in materia.

Nei prossimi post cercherò di rimarcare gli aspetti che mi sembrano più rilevanti.

A questo link potete accedere al testo in PDF della legge.

Fabio Bravo

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Utilizzo di Internet nella P.A.

Fa da eco al provvedimento del Garante sulla privacy la Circolare n. 2 del 26 maggio 2009 resa dal Ministro Brunetta per regolamentare l’uso di Internet, compreso la posta elettronica, nell’ambito della pubblica amministrazione.

Come commentato dall’Avv. Mauro Alovisio sul suo blog,

La circolare, nel difficile equilibrio fra diritto alla riservatezza della corrispondenza e il potere di controllo richiama lo statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) e ricalca le linee guida del garante per la protezione dei dati personali del 1 marzo 2007 in materia di posta elettronica ed internet nei posti di lavoro.

Non risultano citati i social network (facebook, vi è una raccomandazione a dotarsi di software idonei ad impedire l’accesso a siti internet e/o contenuti vietati dalla legge ( cosa non semplicissima dal punto di vista tecnico e non priva di costi ). La circolare invita a regolamentare l’utilizzo degli strumenti tecnologici e della posta elettronica e a responsabilizzare gli utenti da utilizzi non coerenti con le prestazioni lavorative e contiene una rassegna di sentenze di diritto del lavoro e di diritto penale e della Corte costituzionale.

Il testo, che mi sembra molto interessante, verrà ripreso in prossimi post.

Fabio Bravo

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e-Book n. 4 su EUPL, Open Source e P.A.

e-Book n. 4

e-Book n. 4

Ecco l’ultima fatica digitalizzata in e-Book, dal titolo “Software Open Source e Pubblica Amministrazione (L’esperienza europea e quella italiana tra diritto d’autore, appalti pubblici e diritto dei contratto. La EUPL)”.

L’opera riproduce, con l’aggiunta di alcuni aggiornamenti, il mio contributo reso nell’ambito del Progeto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2005-2007) svolto presso l’Università di Bologna, Coordinato a livello nazionale dall’Università di Pavia (Coordinatore Nazionale Prof. Luigi Carlo Ubertazzi). Tale PRIN è stato condotto sul tema più generale “Open Source e Proprietà Intellettuale”. Io ho curato la parte di settore relativa allo studio delle questioni giuridiche coincernenti l’Open Source e la P.A.

L’argomento è attuale, soprattutto con riferimento all’EUPL (European Union Public Licence), valido strumento non solo per l’acquisizione di software da parte della P.A., ma anche per consentire alle pubbliche amministrazioni di “licenziare” nel miglior modo possibile il software di cui hanno acquistato i diritti.

Il testo dell’EUPL, nella sua ultima versione 1.1, è allegato in appendice all’e-Book.

L’e-Book presenta anche una breve rassegna dei progetti di maggior interesse elaborati sulle piattaforme di ambiente cooperativo di sviluppo messe a disposizione della Comunità europea, al fine di favorire la realizzazione di software “Open Source” da parte della comunità di sviluppatori.

Fabio Bravo

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e-Book n. 3 su Appalti Pubblici nel settore ICT e appalti pubblici elettronici

e-Book n. 3

e-Book n. 3

Dopo gli e-Book n. 1 e n. 2, ho messo a disposizione della comunità anche l’e-Book n. 3, dal titolo “Appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi nel settore ICT e appalti pubblici elettronici (alla luce del d.lgs. 163/2006)”, prelevabile gratuitamente in questo post, nella pagina “e-Book” del presente blog e nella pagina “pubblicazioni” del sito www.fabiobravo.it

Si tratta del risultato della mia attività di ricerca svolta presso il CIRSFID dell’Università di Bologna nell’ambito del Progetto di Ricerca di rilevante Internesse Nazionale (PRIN 2003-2005) cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (MURST), dal titolo “Il cittadino elettronico e l’identità digitale nell’e-government”. 

Il progetto è stato coordinato a livello nazionale proprio dall’Università di Bologna. Il Coordinatore Nazionale dell’intero progetto di ricerca è stato il Prof. Enrico Pattaro, a cui reitero i miei ringraziamenti.

Il lavoro di ricerca è stato già pubblicato in versione cartacea, ma, essendomi riservato tutti i diritti al fine di divulgare quanto più possibile i risultati del progetto, Vi ripropongo i contenuti in forma di e-Book, in modo da renderli fruibili e veicolabili con maggiore facilità e diffusione per chiunque fosse interessato.

Fabio Bravo

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P.A. Digitale e dematerializzazione dei flussi documentali cartacei in entrata.

e-Book n. 1

e-Book n. 1

 

Segnalo la pubblicazione, in licenza creative commons, dell’e-book che inaugura la serie relative ad alcune delle ricerche in “Information and Communication Technology Law” (ICT Law), svolte da Fabio Bravo presso l’Università di Bologna.

 L’e-Book n. 1, scaricabile gratuitamente anche nella pagina “e-Book” di questo blog o nella pagina “pubblicazioni” del sito www.fabiobravo.it, riguarda il tema relativo alla digitalizzazione dei flussi cartacei in entrata da parte della Pubblica Amministrazione, ricorrendo direttamente al servizio postale.

Lo studio riguarda la fattibilità e le criticità di una reingegnerizzazione dei processi che porti ad utilizzare il “servizio postale” come servizio in grado di ricercere la corrispondenza cartacea destinata alla pubblica amministrazione, per poi digitalizzarla ed  inviarla direttamente alla pubblica amministrazione competente, per posta elettronica o con altri sistemi di work flow (incluso il sistema di uploading su determinate aree di memoria su server dedicati, consultabili ad esempio in ambiente web).

Lo studio, elaborato presso il CIRSFID, è stato presentato dall’Avv. Fabio Bravo nell’ambito del Convegno DAE (Diritto Amministrativo Elettronico) del 2005.

L’e-Book è aggiornato al 2006.  Farà seguito la pubblicazione di altri e-Book della medesima serie, relativi ad altre ricerche già svolte, anche qualora già pubblicate.

Per tali ricerche, infatti, mi sono riservato tutti i diritti di ripubblicare in qualsiasi forma il materiale, al fine di contribuire quanto più possibile alla fruizione da parte di chiunque fosse interessato.

L’intento è quello di diffondere i risultati delle ricerche svolte in ambito accademico, per renderle fruibili alla collettività, pur nella consapevolezza che trattasi di argomenti di settore. 

La pagina ed i post relativi agli e-Book, in questo blog, sono aperti ai liberi commenti.

Fabio Bravo

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