Archivio per la categoria ‘Immagini Foto e Video’

Il vertice di Toledo e la decisione sui body scanner

Durante il vertice di Toledo svoltosi nei giorni scorsi, l’UE ha deciso di attendere l’esito degli studi sugli effetti dei body scanner sulla salute, al fine di scongiurare eventuali pericoli. Come preannunziato tempo addietro, tuttavia, Maroni pare sia intenzionato a voler avviare ugualmente l’installazione dei body scanner nei tre aeroporti italiani di Roma, Milano e Venezia.

Oltre alla lesione della salute, i rischi legati all’introduzione dei body scanner riguardano anche il problema dell’aggressione alla dignità umana ed alla privacy.

I body scanner, tra l’altro, possono memorizzare le immagini ed i suoni (compreso le voci) emessi all’interno della cabina e, anche ove ciò  fosse vietato ex lege, non è detto che poi non vi siano casi in cui immagini e audio non vengano salvati lo stesso.

La storia ci insegna. Si ricorderà, ad esempio, che in occasione dei noti episodi dell’11 settembre, sono stati resi pubblici i contenuti degli sms inviati e ricevuti dai soggetti coinvolti nella strage, non solo dopo il momento dell’attentato, ma anche ore prima. Chi sorveglia i cittadini, chi memorizza i dati, chi li veiola ai media consentendone la diffusione?

Con i body scanner potrebbe avvenire la stessa cosa con immagni e audio regstrati anche senza autorizzazioni o in violazione di norme di legge. L’introduzione dei body sanner, poi, potrebbe rivelarsi totalmente inefficace per via delle numerose possibilità di aggiramento, dato che, com’è noto, le cavità corporee non possono essere controllate con tali strumenti.

Come già sostenuto, le strategie di contrasto per la lotta al terrorismo negli aeroporti, in altre parole, potrebbero percorrere altre strade.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

Foto su Internet. Sfruttamento dell’immagine a fini commerciali senza il consenso dell’interessato

Accade spesso che si approfitti della facile reperibilità su Internet (in particolare sui profili di Facebook e di altri social network) delle immagini che ritraggono persone note e non note per acquisirle senza il consenso dell’interessato o dell’avente diritto ed utilizzarle per scopi diversi.

V’è giurisprudenza consolidata che affronta il tema dell’illiceità dell’utilizzazione dell’immagine altrui, senza il consenso dell’interessato, accordando il relativo risarcimento del danno.

Recentemente sul tema si è espresso anche il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha ribadito, per quanto di sua compentenza, il principio secondo cui l’utilizzazione per scopi commerciali dell’immagine di un personaggio noto presa da Internet senza il consenso dell’interessato è illecita, in quanto viola anche le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e pertanto va inibita.

Il caso riguardava l’utilizzazione, da parte di uno studio dentistico, di un’immagine di un personaggio noto, prelevata da Internet e riprodotta su 50.000 volantini pubblicitari distribuiti per scopi commerciali.

Ovviamente il Garante per la protezione dei dati personali non ha accordato il risarcimento del danno, in quanto, com’è noto, le decisioni in ordine alle richieste risarcitorie attengono alla compentenza dell’autorità giudiziaria, alla quale l’interessato potrà a tal fine rivolgersi ove intendesse ottenere il dovuto ristoro.

La condotta esaminata dal Garante, si noti, viola contemporaneamente sia le norme del codice civile dediate alla tutela dell’imagine, sia quelle contenute nella legge sul diritto d’autore, sia quelle del codice in materia di protezione dei dati personali.

Riporto di seguito il comunicato del Garante, contenuto nella Newsletter n. 333 dell’11 gennaio 2010:

Sfruttamento illecito dell’immagine: stop del Garante
Non è possibile sfruttare commercialmente l’immagine di una persona, anche se nota, senza il suo consenso.

Lo ha stabilito il Garante affrontando il caso di una donna di spettacolo, impegnata anche in politica, che aveva casualmente scoperto la sua fotografia su alcuni volantini pubblicitari utilizzati per reclamizzare servizi odontoiatrici. L’interessata aveva diffidato il centro dentistico dal proseguire il volantinaggio ma, dopo aver scoperto che le pubblicità erano ancora in distribuzione presso una delle sedi dello studio, aveva chiesto l’intervento del Garante.

Dagli accertamenti avviati dall’Autorità è emerso che lo studio professionale aveva scaricato la fotografia della donna da un sito web e, senza il consenso dell’interessata, l’aveva poi stampata su 50.000 volantini.

L’Autorità – anche sulla base di quanto stabilito dalla disciplina sul diritto d’autore – ha sottolineato che la riproduzione e la divulgazione del ritratto di una persona nota senza il suo consenso, anche nel caso in cui si tratta di un’immagine liberamente reperibile su internet, è lecita soltanto se risponde a esigenze di “pubblica informazione” e non ad altre finalità, in particolare quelle commerciali.

Essendo stati violati i principi di liceità e correttezza fissati dal Codice privacy, il Garante ha dunque vietato allo studio dentistico l’ulteriore trattamento, in qualunque forma, della foto della donna, inclusa la distribuzione, presso le diverse sedi, dei volantini già stampati.

L’Autorità ha, inoltre, avviato un autonomo procedimento per l’eventuale contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alla normativa sulla privacy commesse dallo studio dentistico.

Qui, invece, è possibile scaricare il provvedimento del Garante, in versione integrale.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

Iscriviti

Get every new post delivered to your Inbox.