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Responsabilità del blogger. La sentenza della Corte di Appello di Torino
Vi segnalo l’interessante articolo dal titolo “Il blogger è responsabile solo dei messaggi firmati da lui“, apparso sul Corriere della Sera, con il quale si è diffusa la notizia della sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado con cui era stata affermata la responsabilità del blogger per messaggi dal contenuto diffamatorio.
La Corte di Appello avrebbe escluso la responsabilità del blogger per omesso controllo su messaggi che non siano stati firmati da quest’ultimo.
L’articolo del Corriere della Sera evidenzia che
secondo il giudice [d'appello - n.d.r.] tutti i post che non sono scritti dal gestore del blog devono essere considerati anonimi. In primo grado [il blogger, un giornalista di 63 anni - n.d.r.] era stato condannato a 3mila euro di ammenda e a 8mila euro di risarcimento.
Più precisamente, stando all’articolo citato, nella sentenza di primo grado sarebbe stato affermato che
«Colui che gestisce un blog – era scritto nelle motivazioni – altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito internet. Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è, mutatis mutandis, identica».
Viceversa, nel giudizio di secondo grado si sarebbe affermato che
Le responsabilità di un blogger non sono le stesse di un direttore di un giornale. Riformando la sentenza di primo grado, la terza sezione della Corte di Appello di Torino (presidente-relatore Gustavo Witzel) si è così espressa confermando solo in parte la condanna nei confronti di un blogger aostano (…). All’imputato è stata inflitta una pena pecuniaria di 1.000 euro per diffamazione relativamente a due post da lui stesso firmati.
Fabio Bravo
Rischio di diffamazione e rimozione del forum contenente commenti in forma anonima
Un interessante quanto sconcertante caso contrappone un’associazione di consumatori (ADUC) ad un esperto di mercati finanziari, in relazione ad una discussione aperta sul forum presente sul sito dell’ADUC con il titolo “Fabio Oreste e la Fantafinanza”. Questi, infatti, ricorreva ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento di urgenza in via cautelare, chiedendo la rimozione del forum nella parte in cui veniva ospitata la discussione predetta, e ciò, a quanto pare di capire, sulla base del rischio di essere diffamato via Internet, dagli utenti della rete, avvalendosi dell’anonimato.
Il giudice, all’esito della fase cautelare, accoglie il ricorso con un provvedimento singolare, in cui precisa che
“(…) osservato e considerato che è degno di tutela il diritto di opinione e di critica; ma che nell’ordinamento non può trovare protezione l’anonimato; che dalle notizie anonime e incontrollate, diffuse via Internet, può derivare danno irreparabile alla reputazione del ricorrente Fabio Oreste, con conseguenze negative anche economiche; ritenuto quindi che il ricorso sia accoglibile;
P.Q.M.
visto l’art. 700 c.p.c., inibisce all’ADUC la divulgazione del sito “Fabio Oreste e la fantafinanza” e ne ordina la rimozione (…)”.
La singolarità risiede nell’adozione di un provvedimento di rimozione del forum, negando a priori la libertà di manifestazione del pensiero in forma anonima, là dove l’art. 21 della Cost. non sembra invece richiedere la spendita delle generalità o l’identificazione del soggetto da parte degli interlocutori per avvalersi del diritto fondamentale in esso sancito.
Il provvedimento sorprende anche per altre ragioni, di carattere più tecnico, dato che in realtà il messaggio reso in forma anonima, ossia non “firmato” (nel senso: “privo dell’indicazione del nome e del cognome dell’autore”), non implica l’impossibilità di identificazione del soggetto che l’ha inviato. Infatti, tecnicamente, è possibile risalire all’indirizzo IP del soggetto che ha inviato il messaggio eventualmente diffamatorio e, tramite l’Internet Service Provider, risalire all’identità del soggetto a cui l’IP è stato assegnato, sia esso un IP statico o dinamico.
Ciò che appare sconcertante, però, è la natura del provvedimento che di fatto finisce per essere censorio, assecondando la richiesta di tutela preventiva a fronte del lamentato rischio di lesione dell’onore e della reputazione, che sarebbe ricollegato direttamente alle modalità di veicolazione in forma anonima dei messaggi che alimentano il forum.
Non v’è traccia, nella motivazione resa dal giudice, della constatazione di messaggi lesivi dell’onore e della reputazione del ricorrente. La motivazione poggia invece solamente su due argomentazioni:
a) sul rischio che la reputazione venga compromessa da messaggi diffusi su Internet in forma anonima (ma sarebbe meglio dire “anonimizzata”, con possibilità di risalire all’effettiva identità del mittente);
b) sull’asserito differente grado di tutela che meriterebbero la protezione dell’onore e della reputazione, da un lato, e l’anominato, dall’altro lato, il quale ultimo non avrebbe cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico.
L’errore di impostazione mi sembra evidente.
Il contraltare della tutela dell’onore e della reputazione non è l’anonimato (ovvero, nel caso di specie, l’anonimizzazione del messaggio con conservazione della possibilità di identificazione dell’autore tramite il provider), ma la manifestazione del pensiero in forma anonimizzata, che, in quanto manifestazione del pensiero, ricade sempre nell’articolo 21 della Costituzione ed è meritevole di tutela nel nostro ordinamento fino a che il messaggio non sia in contrasto con le altre norme dell’ordinamento giuridico (ad esempio perché offendono l’onore e la reputazione di un soggeto o perché istigano a delinquere, etc.).
A dire il vero non c’è alcuna norma che vieti la diffusione di messaggi anonimi(zzati) sui forum di discussione.
Una prospettazione che individua un disvalore insito nella modalità di comunicazione a prescindere dai contenuti sinceramente non mi pare accettabile nel vigente quadro normativo.
Ove il rischio di diffamazione venisse ricondotto alla forma anonima dei messaggi, non si vede perché il provvedimemento cautelare imponga la rimozione del forum e non, ad esempio, il mantenimento dello stesso con modifica delle modalità di inoltro dei messaggi, disponendo che il sistema consenta la pubblicazione dei soli messaggi che contengano l’indicazione dell’identità del mittente. Ma anche l’imposizione dell’identità del mittente, a dire il vero, appare una evidente forzatura, non inferiore a quella della rimozione del forum contenente messaggi anonimi, dato che non v’è alcuna norma che vieti il ricorso all’anonimato (e dato che l’identità dichiarata potrebbe non corrispondere con l’identità effettiva, anagrafica, del mittente).
Diversamente ragionando, poi, la rimozione preventiva del forum di discussione alimentato da messaggi anonimi(zzati), rimozione disposta semplicemente sulla base di un asserito rischio di diffamazione e non sul concreto accertamento della presenza di messaggi diffamatori, appare sorretta da una motivazione debore e poco felice anche sotto altro profilo, dato che la diffamazione potrebbe essere perpetrata, come spesso avviene in contesti giornalistici, anche da chi firma gli articoli con nome e cognome.
Del resto, è noto, in un forum i commenti possono essere anche positivi e non solo negativi (e quando negativi non sono lecessariamente diffamatori). La chiusura del forum, ex abrupto, impedisce l’espressione della manifestazione del pensiero a tutti, anche a chi esprime idee e opinioni senza diffamare alcuno.
La rimozione ha gli stessi effetti del sequestro dell’intero sito.
Di questo provvedimento, importantissimo sotto il profilo giuridico, è bene che se ne parli, perché, pur nella sua non condividibile impostazione, è prezioso per far capire meglio i rischi che si celano dietro l’interpretazione e l’applicazione ad Internet delle norme vigenti.
La giurisprudenza, incluso il provvedimento cautelare in questione, è il banco di prova con cui si deve misurare anche il legislatore.
Nell’auspicio che il dibattito sia alimentato vigorosamente, perché tocca temi importanti che attengono alle libertà fondamentali, rimando anche alla pagina critica dell’amico Guido Scorza, la cui lettura suggerisco per avere ulteriori spunti di riflessione.
Fabio Bravo
Equiparazione dei siti Internet alla stampa. Risposta a Stefano Quintarelli
Con l’acume che da sempre lo contraddistingue, Stefano Quintarelli ha postato in maniera ironica, sul suo blog, l’interrogativo sul senso della sentenza della Cassazione n. 10535/2009 alla luce della lettura dei disegni di legge sull’equiparazione dei siti Internet alla stampa, tra i quali, da ultimo, il disegno di legge c.881, proposto per iniziativa dei parlamentari Pecorella-Costa.
Su tale DDL, oggetto del mio precedente post, mi è sembrato utile ragionare procedendo per gradi, soffermando inizialmente l’attenzione:
a) sulla proposta di modifica dell’art. 1 della legge sula stampa, contenuta nel DDL c.881 Pecorella-Costa, secondo cui
«Le disposizioni della presente legge [sulla stampa, n.d.a.] si applicano, altresì, ai siti Internet aventi natura editoriale»;
b) sulla relazione illustrativa del predetto disegno di legge, al fine di comprendere meglio lo spirito con cui è stato proposto e consentire una breve rassegna dei contenuti, per una visione generale, secondo ciò che i proponenti hanno voluto mettere in evidenza.
Ora, procedendo con il confronto corale, come in un dialogo che esige il contraddittorio, c’è da replicare (costruttivamente e senza partito preso) al disegno di legge ed alla relazione illustrativa, con l’obiettivo di una interazione serena, a più livelli (dalla blogosfera al mondo imprenditoriale ed istituzionale, compreso quello universitario) che possa far giungere ad una maturazione di idee utile a chi ancora può intervenire per correggere eventuali distonie del testo normativo, prima che assuma la sua forma definitiva e diventi legge della Repubblica italiana.
In questo confronto Stefano Quintarelli richiama, giustamente, la sentenza della Cassazione n. 10535/2009, stimolando il mondo dell’avvocatura a fornire una risposta (a cui non mi sottraggo, dato che il tema mi interessa molto).
Alcune riflessioni sui contenuti di questa sentenza, per la verità, le avevo già formulate in un mio post dal titolo «Sequestro di Forum e legge sulla stampa», a cui rimando, per non allungare eccessivamente il discorso (n.b.: il commento all’equiparazione tra siti Internet e stampa, alla luce della sentenza della Cassazione, è nella seconda parte del post).
I rischi dell’equiparazione tra siti Internet e stampa (e nella conseguente applicazione della legge sulla stampa alle manifestazioni del pensiero su Internet) risiedono nella forte compressione della possibilità di manifestare il proprio pensiero ove facciano ingresso adempimenti (anche di natura meramente burocratica e inefficaci sotto il profilo della tutela sostanziale) che scoraggiano l’apertura ed il mantenimento degli attuali strumenti di comunicazione ed espongono a responsabilità penali e sanzioni pecuniarie chi altro non fa che affacciarsi su Internet per comunicare il proprio pensiero, a prescindere dai contenuti e dalla forma. I rischi sussistono a fronte dell’attuale disciplina sulla stampa, variamente articolata e troppo vetusta per adagiarsi facilmente ai nuovi scenari tecnologici dell’information society, sicché la sua interpretazione finisce per essere non univoca e il cittadino può incappare nella sua violazione senza neanche accorgersene.
Emblematico, al riguardo, è il caso riferito da Articolo 21.
Tuttavia, l’eventuale mancata equiparazione del sito Internet alla stampa porta anche alla perdita di evidenti garanzie costituzionali, incluso:
a) quella contenuta nell’art. 21, co. 2, della Costituzione, ove viene stabilito che
«La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»;
b) quella contenuta nell’art. 21, co. 3, della Costituzione, ai sensi del quale, ove i reati siano commessi a mezzo stampa,
«Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi».
Ovviamente, l’autorizzazione prevista ex lege funziona da filtro sulla possibilità di sequestro, dato che, per maggior garanzia della libertà di stampa (fondamentale in una società libera e democratica), il sequestro con atto motivato dell’autorità giudiziaria diviene possibile non per tutti i reati previsti dalla legge, ma solo per quei delitti per i quali la legge sulla stampa autorizza espressamente a procedere con il sequestro. Si profila dunque un doppio regime in ordine al sequestro dei siti Internet:
- se questi sono equiparabili alla stampa, il sequestro in presenza di reato è possibile solamente quando, oltre all’atto motivato dell’autorità giudiziaria, vi sia anche una espressa previsione normativa, nella legge sulla stampa o in altra sede, che autorizzi a procedere con il sequestro per quel determinato reato;
- se i siti Internet non vengono equiparati alla stampa, il sequestro in presenza di reato è possibile con atto motivato dell’autorità giudiziaria, e ciò senza alcuna necessità che vi sia l’autorizzazione ex lege a procedere per tali reati con la misura cautelare reale (il sequestro, appunto).
Su questo tema, si noti, si è scontrata l’ADUC nel caso affrontato con la sentenza della Cassazione 10535/2009, dato che l’Associazione degli utenti e dei consumatori rivendicava l’equiparazione del proprio sito Internet alla stampa ai fini dell’applicazione della garanzia di cui all’art. 21, co. 3, Cost., per far caducare il sequestro dei messaggi presenti sul forum ospitato nel suo sito, pur in presenza dei reati ravvisati dall’autorità giudiziaria procedente in capo ad alcuni utenti del forum.
L’equiparazione del sito Internet alla stampa avrebbe comportato l’applicazione delle maggiori garanzie, con possibilità di sottrarsi al sequestro voluto dall’autorità giudiziaria in ragione della tutela della libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa. L’inapplicabilità del sequestro, è ovvio, non avrebbe fatto venir meno le responsabilità penali eventualmente ravvisabili per i reati commessi.
Come si vede, l’equiparazione dei siti Internet alla stampa porta in sé al contempo vantaggi e svantaggi. Pertanto occorre riflettere oculatamente sulla portata effettiva dell’innovazione che si vorrebbe apportare con la modifica dell’art. 1 della legge sulla stampa e con l’applicazione, ai siti Internet aventi natura editoriale, della disciplina tutta in essa contenuta.
Ebbene, riassumendo i termini di un possibile ragionamento si può osservare questo percorso di riflessione:
1) il punto di partenza, da cui muove anche la recente sentenza della Cassazione n. 10535/2009 sopra richiamata, è la nozione di stampa;
2) l’art. 1 della legge n. 62/2001, richiamato dalla sentenza della Cassazione e da questa dunque tenuto ben a mente, ha esteso l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge sulla stampa al «prodotto editoriale», stabilendo che per tale deve intendersi, ai fini della legge sulla stampa, anche il
«prodotto realizzato (…) su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico»;
3) la definizione di «prodotto editoriale» contenuta nell’art. 1 della legge n. 62 del 2001 non è, tuttavia, immediatamente applicabile ad ogni manifestazione del pensiero che avviene su Internet. Va scongiurata, cioè, l’interpretazione restrittiva dell’art. 1 della legge 62/2001, la quale deve lasciare il passo ad un’interpretazione estensiva, capace di far evitare l’equiparazione automatica tra stampa e diffusione del pensiero su Internet;
4) si noti che il rischio dell’interpretazione restrittiva è dietro l’angolo, come emerge anche dall’interessante commento dell’amico e collega Guido Scorza nel suo articolo su Punto-Informatico, il quale osserva (proprio in riferimento al combinato disposto tra l’art. 1 delle legge 62/2001 sulla definizione di «prodotto editoriale» e l’art. 1 della legge sulla stampa nella sua modifica proposta dal DDL c.881) che
«Tutti i siti internet attraverso i quali vengono diffuse al pubblico notizie, informazioni o opinioni, dunque, appaiono suscettibili, in caso di approvazione del DDL Pecorella-Costa, di dover soggiacere alla vecchia disciplina sulla stampa»
Per la verità mi sembra che il rischio c’è ma deve essere affrontato dando una giusta interpretazione del concetto di «natura editoriale» del sito, terreno sul quale la formulazione del DDL Pecorella -Costa sembra destinato a muovere interminabili discussioni;
5) La sentenza della Cassazione n. 10535/2009, avendo a mente la definizione di «prodotto editoriale» contenuta nella legge 62/2001, chiarisce infatti, in maniera significativa, che
«Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l’art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero»;
6) in altre parole, va esaminata la modalità di manifestazione del pensiero tramite Internet per verificare se, in concreto, l’equiparazione tra sito Internet e stampa sia possibile nel caso di specie che di volta in volta viene in considerazione. La Cassazione, con riferimento al caso dei commenti sul forum dell’ADUC, ragiona così:
- «D’altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata)».
- «Acutamente il difensore del ricorrente sostiene che la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero. Ma da questo assunto, non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell’art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi».
7) al riguardo, ribadendo quanto osservavo in un mio precedente commento:
a) per la Corte è da escludere un giudizio aprioristico che voglia accomunare in un’unica categoria tutte le modalità di manifestazione del pensiero per assimilarle in blocco alla stampa;
b) nelle parole della Corte di Cassazione può tuttavia nascondersi un’insidia. Infatti, è vero che la valutazione deve essere fatta distinguendo tra mezzo di comunicazione e mezzo di comunicazione (es. tra forum e blog, tra blog e mailing list, tra newsgroup e chat, etc.), ma occorre anche valutare, caso per caso, come si presenta la singola modalità di manifestazione del pensiero, evitando che si possa arrivare alla conclusione, ad esempio, che il blog costituisca di per sè sempre una modalità di manifestazione del pensiero coincidente con un prodotto «editoriale», senza badare ad esaminare quali siano gli elementi che rendono il prodotto accostabile alla stampa (es. periodicità; contenuti informativi; esistenza di una redazione; etc.) e se concretamente tali elementi possono essere ravvisati nella fattispecie di volta in volta considerata.
c) occorre, mi sembra ovvio, che si proceda ad una valutazione caso per caso.
8) ancora, la sentenza n. 10535/2009 aggiunge un’importante precisazione:
«In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest’ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale».
Quindi, non basta che vi siano contenuti informativi comunicati ad un pubblico affinché tale comunicazione possa rientrare nel concetto di stampa;
9) alla luce di questo primo percorso di riflessione, l’equiparazione tra siti Internet e stampa non può essere automatica, neanche a fronte della formulazione introdotta nella proposta di legge Pecorella-Costa, giacché, nel testo da questi proposto, l’equiparazione non è automatica per tutti i siti Internet, ma solamente per quelli aventi «natura editoriale».
Ove passasse il DDL c.881, dunque, l’applicazione della legge sulla stampa non sembra possa essere affermata per tutti i siti Internet, dato che occorrerà distinguere tra quelli aventi natura editoriale e quelli non aventi natura editoriale.
La definizione di «prodotto editoriale» di cui all’art. 1 della legge 62/2001, ancorché ampia, va interpretata restrittivamente, secondo le indicazioni offerte dalla sentenza della Cassazione n. 10535/2009;
10) rassegnando una prima conclusione, mi sembra dunque possibile sostenere che:
- è decisivo interrogarsi su cosa abbia, in Internet, «natura editoriale» e cosa no, dato che i confini semantici sulla nozione della «natura editoriale» andranno a delimitare l’applicazione della legge sulla stampa alla manifestazione del pensiero su Internet (non solo ove passasse il DDL Pecorella-Costa, ma anche in relazione all’attuale contesto normativo, con riferimento all’art. 1 della legge 62/2001);
- è da escludere un ragionamento volto ad individuare aprioristicamente se abbia natura editoriale o meno una tipologia di manifestazione del pensiero o un determinato strumento di comunicazione (es.: blog, CMS, forum, etc.), dato che occorre fare un accertamento caso per caso sulle caratteristiche, sulle modalità, sui contenuti e sugli aspetti organizzativi del fare informazione tramite Internet;
- l’accertamento caso per caso può essere fatto verificando l’esistenza o meno di determinati parametri nel «sito Internet» genericamente inteso, sia esso un sito statico o dinamico, un blog, un CMS, un forum, una pagina su facebook, etc.;
- i parametri da prendere in considerazioni potrebbero essere, ad esempio, i seguenti:
a) esistenza o meno di una redazione;
b) presenza o meno di più autori;
c) presenza o meno di un direttore (genericamente inteso);<
d) presenza o meno di un controllo editoriale;
e) eventuale periodicità;
f) presenza o meno di contenuti sistematicamente informativi (e non di mera opinione);
g) eventuale raccolta sistematica di pubblicità commerciale;
h) etc.
Non basta, cioè, che vi siano contenuti informativi comunicati ad un pubblico tramite Internet affinché tale comunicazione possa rientrare nel concetto di stampa e a tal riguardo la sentenza della Cassazione n. 10535/2009 su cui Stefano Quintarelli ha voluto riproporre l’attenzione mi sembra fin troppo chiara.
La mia idea, quindi, è quella di portare l’attenzione sull’individuazione di parametri quanto più possibile certi per chiarire la natura editoriale o meno del sito Internet genericamente inteso, evitando la disordinata e caotica applicazione di norme che rischiano di sovvertire quel principio costituzionale della libertà di informazione di cui all’art. 21 Cost., il cui primo comma, è bene ricordarlo, afferma che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
Fabio Bravo
Siti internet e legge sulla stampa. Il ddl Pecorella-Costa (c.881) interviene su risarcimento del danno, rettifica, ingiuria e diffamazione
E’ noto il disegno di legge n. 881 presentato l’8 maggio 2008 alla Camera dei Deputati per iniziativa degli On. Pecorella e Costa, con il titolo “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante”.
Il 14 settembre scorso tale testo è stato assegnato alla II Commissione Giustizia.
Tale passaggio, nei lavori parlamentari, impone di prendere coscienza con maggior vigore dei contenuti, al fine di costribuire a quella discussione che porterà all’eventuale emanazione del testo definitivo.
Internet oggi consente non solo di apprendere i contenuti dei testi di legge presentati in Parlamento e di seguirne i lavori parlamentari, ma, e la cosa non è di poco conto, consente anche, grazie al web 2.0, di formulare e scambiare opinioni e convincimenti, riflettere e far riflettere, discutere e interagire con altri cittadini, giuristi, giornalisti, imprenditori, associazioni, movimenti o istituzioni (Università compresa), e così via, interessati a non subire le norme ma discuterne i contenuti e gli effetti.
Ecco allora che questa proposta di legge reclama, come ogni proposta di legge, riflessioni attente, essendo destinata ad incidere in maniera evidente sui processi e sui flussi di informazione nel cyberspazio.
La facilità con cui è possibile pubblicare su Internet fa immediatamente riflettere sulle potenzialità applicative della disciplina che si vuole introdurre. L’impatto delle norme potrebbe interessare, cioè, non solo chi fa informazione professionale, ma una cerchia molto ampia di cittadini che, alimentati dal desiderio di manifestare liberamente il proprio pensiero come l’art. 21 della Costituzione consente, si rivolgono ad Internet per scrivere post, articoli, commenti, su contitori di informazioni, propri o altrui, che Internet consente di veicolare planetariamente.
Per ora orientarei la discussione solo su alcuni punti, riportando la modifica al comma 1 della legge sulla stampa e la relazione al disegno di legge, per riflettere e far riflettere, nel desiderio di alimentare la discussione, anche con i miei studenti che, se vogliono, con questo strumento incontrano ulteriore possibilità di dialogo.
1) La riforma dell’art. 1 della legge sulla stampa
L’art. 1 della proposta di legge in questione si propone di novellare l’art. 1 della legge n. 47/1948 (legge sulla stampa), inserendo il comma seguente come ultimo comma:
“Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale”.
2) La relazione illustrativa che introduce il DDL c.881
Tenendo presente che lo scopo principale della legge appare quello di estendere la più rigorosa normativa sulla stampa anche ad Internet, con riferimento al danno risarcibile e alle conseguenze di natura penale, c’è da leggere con attenzione la relazione illustrativa, per poi confrontarla con il contenuto degli articoli (al cui commento dedicherò altri post):
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è diretta a riformare la disciplina dei reati di diffamazione con il mezzo della stampa. In particolare, essa riproduce il testo unificato atto Camera n. 26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355-A approvato dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura dopo un approfondito esame durato oltre due anni e ripresentato anche nella XV legislatura come atto Camera n. 918. Rispetto al citato testo unificato, non è stata riprodotta la norma transitoria, in quanto nel frattempo la legge 24 febbraio 2006, n. 85, recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, ha tradotto in disposizione a regime applicabile a qualsiasi reato il principio secondo cui, nei casi in cui vi sia stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore preveda esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, che il citato testo unificato prevedeva in via transitoria e in riferimento ai soli reati di diffamazione con il mezzo della stampa.
Si tratta di una riforma estremamente importante, perché volta a garantire effettività a diritti di rilevanza costituzionale. Sono anni che si chiede al Parlamento di superare la rigida disciplina attuale che espone il giornalista, spesso in buona fede, ad elevati rischi che possono interferire con la libertà di espressione e di critica e con il diritto di cronaca. Tuttavia, non si è ancora riusciti a dare una risposta adeguata a tale legittima richiesta, in ragione dell’estrema difficoltà che si incontra nel contemperare questa esigenza con quella, sicuramente non meno rilevante, di assicurare sempre e comunque un’effettiva tutela dell’onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio. Il citato testo unificato approvato dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura aveva trovato un giusto equilibrio tra le due contrapposte esigenze di garantire la libertà di stampa e, nello stesso tempo, di non fare venir meno le garanzie dei cittadini. Da un lato, infatti, era stata abolita la pena detentiva che spesso aveva colpito, in maniera del tutto casuale, l’autore di un reato di questo tipo ed era stato previsto un tetto massimo per il risarcimento, in via equitativa, del danno non patrimoniale. Dall’altro lato, era stato dato un maggiore peso alla rettifica e si era prevista l’interdizione fino a sei mesi dalla professione solo per coloro che erano stati già condannati per il reato di diffamazione e che, quindi, era da ritenere che non si trovassero in una condizione di buona fede. È bene sottolineare che non si era proceduto a una depenalizzazione del reato di diffamazione con il mezzo della stampa, ma solo a eliminare la previsione della pena detentiva.
L’articolo 1 della presente proposta di legge interviene sulla legge sulla stampa, la legge 8 febbraio 1948, n. 47, specificando che essa si applica anche ai siti internet aventi natura editoriale, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto della rettifica, prevedendolo anche per la stampa non periodica, come, per esempio, i libri, riformulando il reato di diffamazione con il mezzo della stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del danno.L’articolo 2 interviene sul codice penale, modificando il regime dei delitti contro l’onore, l’ingiuria, la diffamazione e la diffamazione con il mezzo della stampa, in maniera coerente rispetto alle scelte effettuate per il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa per fatto determinato.
Si modifica, inoltre, il codice di procedura penale (articolo 3), prevedendo la sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria. Si tratta di una norma che potrebbe sembrare ultronea rispetto al contenuto della proposta di legge, ma che in realtà è strettamente connessa alla ratio del provvedimento. Infatti, essa è volta a ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma di pressione psicologica in vista di un risarcimento civile, fenomeno che vede proprio i giornalisti quali principali vittime.
Tornando alle disposizioni penali del testo, queste in primo luogo eliminano le pene detentive per i reati di diffamazione con il mezzo della stampa. È bene ricordare che, con l’attribuzione di competenze penali al giudice di pace, si è di fatto esclusa la pena detentiva per i diritti di ingiuria e di diffamazione semplice e che, comunque, al fine di evitare disparità di trattamento, sono state graduate anche le pene pecuniarie relative a questi ultimi delitti, tenendo conto del grado di lesione del bene giuridico dell’onore che da essi deriva. Si segnala, infatti, che la riforma delle competenze del giudice di pace ha determinato un’incongrua parificazione delle pene pecuniarie previste per i delitti di ingiuria e di diffamazione semplice.
Si è ritenuto, invece, di punire più pesantemente il giornalista recidivo, in quanto la reiterazione del reato porta ad escludere la buona fede dell’autore. Anche in questo caso, tuttavia, si è voluta escludere la pena detentiva, prevedendo la pena accessoria – già prevista dal codice penale in via generale – dell’interdizione temporanea dall’esercizio della professione per un massimo di sei mesi.
Altro punto qualificante della riforma è la disposizione che conferisce all’adempimento o alla richiesta di rettifica da parte del diffamato la natura di causa di esclusione della punibilità. A tale proposito è da chiarire che la rettifica rimane uno strumento a tutela della parte offesa, alla quale è lasciata la libera scelta di utilizzarlo o meno.
Fabio Bravo
Cass. Pen., Sez. III, Sent. 10535/2009
Di seguito riporto il testo integrale della Sentenza n. 10535/2009, in relazione alla quale ho già anticipato alcune considerazioni al precedente post (Sequestro di Forum e legge sulla Stampa).
Suprema Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale
Sentenza 11 dicembre 2008 – 10 marzo 2009, n. 10535
Pres. Dott. Vitalone – Rel. Dott. Franco
Ricorrente Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori)
Svolgimento del processo
Con ordinanza 25 ottobre 2007 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania respinse la richiesta dell’Aduc di revoca del sequestro preventivo di alcune pagine web di sua proprietà disposto il 20.11.2007 in relazione al reato di cui all’art. 403 cod. pen.
Il tribunale del riesame di Catania, con l’ordinanza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’Aduc, revocò il sequestro previa rimozione sul sito internet dell’Aduc delle espressioni e dei messaggi oggetto dei reati contestati, inibendone l’ulteriore diffusione.
L’Aduc propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza dell’art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo poiché non attiene a reati contro il buon costume. Osserva che l’art. 21, comma 6, Cost. consente la limitazione dell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero nei soli casi di manifestazioni contrarie al buon costume.
2) inosservanza dell’art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo perché l’offesa ad una confessione religiosa non è contraria al buon costume.
3) erronea applicazione dell’art. 403 cod. pen. per erronea individuazione del bene giuridico protetto dalla norma. Osserva che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non c’è offesa se non vengono individuati i singoli individui, soggetti passivi della norma e portatori del bene giuridico da essa tutelato.
4) erronea applicazione dell’art. 21, comma 3, Cost. ed erronea individuazione dell’ambito applicativo del divieto di sequestro ivi previsto. Erronea interpretazione restrittiva del concetto di stampa che esclude l’informazione non ufficiale.
Motivi della decisione
Il primo motivo è inammissibile perché consiste in una censura nuova non dedotta con l’appello, e che non può quindi essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Il motivo è comunque manifestamente infondato perché l’art. 21, comma 6, Cost. vieta direttamente «le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume», disponendo altresì che «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni», ma non ha inteso dire che un comportamento, costituente manifestazione del pensiero, possa essere dalla legge vietato e previsto come reato esclusivamente quando sia contrario al buon costume, e non anche quando sia lesivo di altri beni ritenuti meritevoli di tutela, sebbene non lesivo del buon costume.
Se così non fosse, del resto, dovrebbe ritenersi che i reati di ingiuria e diffamazione non sarebbero legittimi quando colpiscano comportamenti lesivi solo dell’onore e della reputazione delle persone, e non anche del buon costume.
Per le stesse ragioni è inammissibile, sia perché nuovo sia perché manifestamente infondato, anche il secondo motivo. Con l’atto di appello, invero, non era stato dedotto che il sequestro in questione era illegittimo perché le frasi contestate non erano suscettibili di offendere il buon costume inteso come pudore sessuale della collettività. Né tale doglianza può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità solo perché l’ordinanza impugnata ha osservato che alcune delle frasi incriminate, oltre ad avere offeso la religione cattolica mediante il vilipendio dei suoi fedeli e dei suoi ministri, avevano travalicato i limiti del buon costume alludendo espressamente a pratiche pedofile dei sacerdoti per diffondere il «sacro seme del cattolicesimo».
In ogni caso il motivo è manifestamente infondato perché l’art. 21, comma 6, Cost. non limita la possibilità della legge di prevedere, in caso di reato, il sequestro di cose che rappresentino manifestazioni del pensiero soltanto quando queste siano lesive del pudore sessuale.
Il terzo motivo è infondato perché esattamente il tribunale del riesame ha ritenuto che per la configurabilità del reato di cui all’art. 403 cod. pen. non occorre che le espressioni di vilipendio debbano essere rivolte a fedeli ben determinati, ben potendo invece, come nella specie, essere genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli.
La norma invero protegge il sentimento religioso di per sé, sanzionando le pubbliche offese verso lo stesso attuate mediante vilipendio dei fedeli di una confessione religiosa o dei suoi ministri.
Opportunamente, invero, l’ordinanza impugnata ha ricordato la sent. n. 188 del 1975 della Corte costituzionale, la quale affermò che «il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell’art. 3 e dall’art. 20.
Perciò il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell’ipotesi dell’art. 403 cod. pen., che qui interessa, legittimamente può limitare l’ambito di operatività dell’art. 21: sempre che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire “tenere a vile”, e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa», e che «il vilipendio, dunque, non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l’espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell’art. 21 (e dell’art. 19), la contumelia, lo scherno, l’offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato».
D’altra parte, anche la recente sent. n. 168 del 2005 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 403 cod. pen. nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice) ha fatto espresso riferimento alle «esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose», ribadendo che tutte le norme contemplate dal capo dei delitti contro il sentimento religioso «si riferiscono al medesimo bene giuridico del sentimento religioso, che l’art. 403 cod. pen. tutela in caso di offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto».
Del resto, anche qualora potesse accogliersi la tesi del ricorrente secondo cui il bene tutelato dalla norma non è il sentimento religioso ma la persona (fisica o giuridica) offesa in quanto appartenente ad una determinata confessione religiosa, non si vedrebbe perché questa tesi dovrebbe comportare che, per aversi reato, il vilipendio dovrebbe rivolgersi verso determinate persone e non verso il gruppo indistinto dei fedeli di quella confessione religiosa nei cui confronti viene pubblicamente portata l’offesa.
È infine infondato anche il quarto motivo.
Va preliminarmente osservato che il tribunale del riesame ha revocato il sequestro del forum esistente nell’ambito del sito appartenente alla associazione ricorrente, lasciandolo esclusivamente sui singoli messaggi inviati da alcuni partecipanti al forum in questione, contenenti le frasi oggetto dei reati contestati.
Ciò posto, il Collegio ritiene che esattamente il tribunale del riesame ha dichiarato che nel caso di specie non trova applicazione l’art. 21, comma 3, Cost., secondo cui «Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili», dato che la concreta fattispecie in esame non rientra nella più specifica disciplina della libertà di stampa, ma solo in quella più generale di libertà di manifestazione del proprio pensiero di cui all’art. 21, comma 1, Cost.
Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell’ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha esteso l’applicabilità delle disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) al «prodotto editoriale», stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il «prodotto realizzato … su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico».
Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica.
Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l’art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero.
D’altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata).
Acutamente il difensore del ricorrente sostiene che la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero. Ma da questo assunto, non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell’art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.
In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest’ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sequestro di Forum e legge sulla Stampa
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con un’interessante sentenza depositata il 10 marzo 2009, recante n. 10535, è intervenuta in materia di sequetro di un forum on-line, in una fattispecie nella quale il forum, presente sul sito dell’ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori), ospitava alcuni post contenenti dichiarazioni offensive scritti nel 2006 da tre diversi utenti ai danni di una confessione religiosa, oltre che a portatori di handicap (vedasi le notizie diramate da il Corriere e La Repubblica).
La fattispecie è particolarmente significativa sotto diversi aspetti.
Per prima cosa c’è da riflettere ancora una volta sulle modalità di attuazione del sequestro, dato che inizialmente lo stesso ha riguardato l’intero forum e non solamente i messaggi ritenuti illeciti. Le modalità di attuazione di sistemi di controllo volti ad impedire la diffusione di tutti i messaggi, compreso quelli lecitamente resi in forza del diritto costituzionalmente garantito di manifestare liberamente il proprio pensiero (cfr. art. 21 Cost.), lasciano perplessi e l’esperienza in questione, come altre che si sono succedute nel panorama giurisprudenziale nostrano, dovrebbero far riflettere allorché si approntano testi di legge che incidono sulla libertà di manifestazione del pensiero, come nel caso del noto emendamento D’Alia, passato nel pacchetto sicurezza dal Senato alla Camera.
È ovviamente giusto che vengano approntati strumenti di reazione e di controllo degli illeciti, ma occorre prestare attenzione alla loro ideazione ed alla loro attuazione o implementazione, al fine di non sacrificare diritti di rilevanza costituzionale. Come in ogni caso, occorre contemperare bene le opposte esigenze.
Il tema delle modalità di esecuzione dei sequestri in ambiente on-line è particolarmente delicato. Sul punto vorrei segnalare anche un comunicato dell’AIIP (Associazione Italiana Internet Provider), reso tempo addietro, che evidenzia le esigenze di settore degli Internet Service Providers in materia di sequestro.
Un secondo aspetto riguarda la possibilità o meno di estendere la normativa sulla stampa anche ai forum. Qui occorre essere molto cauti, perché insieme alle guarrentigie, con riferimento alle norme di favore in tema di sequestro, vi sono anche obbligi, come ben sa chi, a seguito dell’equiparazione del blog ad un prodotto editoriale, si è visto condannare in primo grado per mancata registrazione della testata giornalistica.
La sentenza resa ora dalla Corte di Cassazione (10535/09) affronta il tema del rapporto tra stampa e nuove modalità di manifestazione del pensiero attraverso Internet.
Per meglio comprendere l’approccio, riproduco di seguito il testo che più interessa questo discorso:
Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell’ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha esteso l’applicabilità delle disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) al «prodotto editoriale», stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il «prodotto realizzato … su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico».
Ed infatti, precisa la Corte
Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l’art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero.
Se ciò vale come considerazione generale, con specifico riguardo alla fattispecie sottoposta al suo esame la Suprema Corte precisa ulteriori elementi, notando che
D’altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata).
Viene richiamato il tema del controllo editoriale sul materiale inserito.
V’è poi un’ulteriore considerazione, che riguarda anche altri strumenti informatici, al di là dei forum. La stentenza in questione, infatti, aggiunge che:
Acutamente il difensore del ricorrente sostiene che la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero. Ma da questo assunto, non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell’art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.
Si noti, infatti, che per la Corte è da escludere un giudizio aprioristico che voglia accomunare in un’ unica categoria tutte le modalità di manifestazione del pensiero per assimilarle in blocco alla stampa.
In queste parole può nascondersi un’insidia. Infatti, è vero che la valutazione deve essere fatta distinguendo tra mezzo di comunicazione e mezzo di comunicazione (es. tra forum e blog, tra blog e mailing list, tra newsgroup e chat, etc.), ma occorre anche valutare, caso per caso, come si presenta la singola modalità di manifestazione del pensiero, evitando che si possa arrivare alla conclusione, ad esempio, che il blog costituisca di per sè sempre una modalità di manifestazione del pensiero coincidente con un prodotto «editoriale», senza badare ad esaminare quali siano gli elementi che rendono il prodotto accostabile alla stampa (es. periodicità; contenuti informativi; esistenza di una redazione; etc.) e se concretamente tali elementi possono essere ravvisati nella fattispecie di volta in volta considerata.
Occorre, mi sembra ovvio, che si proceda ad una valutazione caso per caso.
Quanto al forum, la Corte aggiunge:
In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest’ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale.
Non basta, cioè, che vi siano contenuti informativi comunicati ad un pubblico affinché tale comunicazione possa rientrare nel concetto di stampa.
Fabio Bravo
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