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C’è privacy e privacy. Stefano Rodotà, le intercettazioni e la privacy del potere

Sul ddl di riforma della disciplina sulle intercettazioni Stefano Rodotà più volte si è già espresso con parole dure.

Tuttavia, nota l’illustre giurista, il biasimo sulla privacy usata come schermo per altri fini ha portato all’ececsso opposto: quello di negare dignità alla privacy.

L’uso strumentale della privacy, in altre parole, avrebbe prodotto in gran parte dell’opinione pubblica uno svilimento del valore che la privacy intende proteggere.

L’insidia si cela dietro il ritornello, che abbiamo sentito molte volte, secondo cui chi non ha nulla da nascondere non deve temere di essere intercettato, controllato, monitorato. Ossia, è solo chi ha qualcosa da nascondere che invoca il diritto a non essere controllato.

Ma l’argomento è fallace e bisogna prestare attenzione per evitare equivoci interpretativi.

Per questo Vi ripropongo l’articolo di Stefano Rodotà dal titolo “Se si usa la privacy per difendere il potere“, di cui riporto di seguito i passaggi più significativi.

Con riguardo alle reazioni dell’opinione pubblica che manifestava contro il disegno di legge del Governo sulle intercettazioni, Rodotà dice:

Quando ho visto in piazza Montecitorio un cartello che proclamava “Non ho nulla da nascondere. Intercettatemi”, sono stato preso da un vero scoramento, mi sono chiesto il perché di quella protesta estrema e mi è sembrato subito evidente che la nostra fragile cultura della privacy è a rischio proprio a causa di una legge che proclama di volerla proteggere.

Ancora, si sofferma a riflettere sul perché:

Non è un esito paradossale. È il risultato di una riflessione sociale.

Un´opinione pubblica sempre più larga si è resa conto che quella non era una legge a tutela della riservatezza delle persone, ma uno scudo protettivo per un ceto di cui si scoprivano l´immoralità civile, i mille traffici, la corruzione come regola.

Da qui la reazione estrema, “intercettateci tutti”, che ricorda il grido disperato dei ragazzi di Locri dopo l´ennesimo delitto della ´ndrangheta, “ammazzateci tutti”.

Occorre stare attenti, perché da un eccesso si può giungere all’estremo opposto.

Rodotà prosegue così il suo attento ragionamento, ammonendo sul rischio che si percorrano strade che conducano nella direzione sbagliata:

Ma questa esasperazione ci porta nella direzione sbagliata.

Dico per l´ennesima volta che l´“uomo di vetro” è immagine nazista, è l´argomento con il quale tutti i regimi totalitari vogliono impadronirsi della vita delle persone.

Se non avete nulla da nascondere, non avete nulla da temere.

E così, appena qualcuno vuole rivendicare un brandello di intimità, diventa un “cattivo cittadino” sul quale lo Stato autoritario esercita le sue vendette.

Chi rivendica per sè la propria intimità diviene oggetto di sospetto. Per il solo fatto di volere la riservatezza o la discrezione della dimensione privata, lontana dagli occhi e dalel orecchie degli altri, un soggetto rischia di diventare sospettato o indiziato.

È un argomento, dunque, da non usare mai, così come mai si deve ricorrere al suo opposto, all´uso strumentale della difesa della privacy per occultare comportamenti illegali o socialmente inaccettabili, per negare la trasparenza e la controllabilità dell´esercizio d´ogni potere.

Entrambi questi atteggiamenti screditano la privacy agli occhi dei cittadini e occultano la realtà.

Ricorda Rodotà che la privacy dei cittadini ha subito duri colpi, senza che la realtà sia emersa in tutta la sua essenza.

Una realtà che, in questi anni, ha conosciuto gravi limitazioni della privacy dei dipendenti pubblici e il capovolgimento dell´impostazione con la quale si era cercato di mettere le persone al riparo dai disturbatori telefonici che invadono con pubblicità sgradite la sfera privata.

Pur a fronte della pesante limitazione della tutela della “privacy dei cittadini”, la forza politica di governo ora intende tutelare con rigore la “privacy del potere”.

Ecco come prosegue il nostro giurista:

Dopo aver ridotto la privacy di milioni di persone, ora la maggioranza si fa paladina di quella di un ceto indifendibile, cercando di cancellare quanto già è scritto nell´art. 6 del Codice sull´attività giornalistica: «La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilevo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica».

Per Stefano Rodotà, queste sono

Parole chiarissime, così come è chiara la ragione di questa ridotta “aspettativa di privacy” per tutti quelli che hanno ruoli pubblici.

In democrazia non bastano i controlli istituzionali (parlamentari, giudiziari, burocratici), serve il controllo diffuso di tutti i cittadini, dunque la trasparenza.

E la Corte europea dei diritti dell´uomo ha sottolineato con forza che questa essenziale esigenza democratica può rendere legittima anche la pubblicazione di notizie coperte dal segreto.

Insomma, occorre tener pretesente che

La privacy (…) conosce diversi livelli di protezione.

Quindi, privacy dei cittadini e privacy di chi esercita ruoli di potere sono su piani diversi, dal momento che in democrazia sono i governanti a dover rendersi trasparenti ai cittadini e non vioceversa, giacché l’opposto è tipico dei regimi totalitari ed antidemocratici.

Servono, dunque, strategie adeguate per contrastare la bulimia informativa di poteri pubblici e privati, per sottrarsi allo “tsunami digitale” che si sta abbattendo sulle persone.

Tra le strategie in questione una campeggia sulle altre:

La prima mossa riguarda l´osservanza del principio che limita la raccolta delle informazioni personali a quelle strettamente necessarie per raggiungere una determinata finalità.

In ogni caso, conclude Rodotà,

(…) dobbiamo uscire dalla trappola allestita da chi vuole trasformare la privacy in difesa del nudo potere.

Tuttavia, non bisogna fare lo sbaglio di sacrificare la privacy dei cittadini per fronteggiare la privacy del potere, usata strumentalmente come scudo per negare all’opinione pubblica la trasparenza sull’operato dei pubblici poteri, trasparenza di cui uno stato democratico si alimenta.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

Il caso Byoblu.com e l’obbligo di rettifica su un blog: così si presenta la pagina rettificata (proposta di modifica all’emendamento Cassinelli: dalla Rettifica 1.0 alla Rettifica 2.0)

Sull’obblilgo di rettifica è molto interessante far parlare la casistica.  Claudio Messora ha diffuso sul suo blog Byoblu.com il suo caso.

Lo avevo sinteticamente richiamato nel mio precedente post. Ora ve lo ripropongo con maggiore attenzione, arrivando anche a proporre una modifica correttiva all’emendamento Cassinelli.

A seguito della pubblicazione di un post sul crollo della casa dello studente a L’Aquila, riceveva dalla studio legale di un costruttore abruzzese una diffida (che Messora ha messo on-line disponibile per il download in ottemperanza alla richiesta di rettifica) contenente una richiesta di rimozione del materiale ritenuto lesivo della reputazione, della dignità e della integrità personale e professionale del costruttore, unitamente ad una espressa  richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8 della legge sulla stampa, alle informazioni fornite sul suo blog Byoblu.com.

Attualmente, in linea generale, è a dir poco azzardato equiparare un blog alla stampa ai fini dell’applicazione dell’obbligo di rettifica.

L’obbligo diventerà vigente se il disegno di legge sulle intercettazioni passasse così com’è o con l’emendamento Cassinelli volto ad introdurre talune mitigazioni.

Al ricevimento della diffida, su Byoblu.com è apparsa la rettifica apposta dal blogger Claudio Messora in calce al suo post: Strane voci a L’Aquila.

Messora osserva:

1) sarebbe meglio istituire per legge il meccanismo del trackback (normalmente presente su tuttle le piattaforme di blogging) che inserisce nell’articolo incriminato il link alla rettifica formulata direttamente dal soggetto interessato, il quale:

poteva recarsi in un internet point, che un’apposita normativa – pensata per la rete – potrebbe rendere competente, per pubblicare in rete una smentita relativamente ad un’informazione che si ritiene lesiva o non veritiera, legandola attraverso il meccanismo del trackback – che potrebbe essere reso obbligatorio per legge – all’articolo incriminato.

2) il termine di 48 ore per provvedere alla rettifica è insensato per i blog, giacché presupporrebbe che il blogger dedichi attenzione costante, di tipo professionale, al proprio strumento di comunicazione o sia dotato di una redazione in grado di leggere immediatamente la richiesta di rettifica ed effettuarla tempestivamente:

Il termine delle 48 ore per la pubblicazione delle rettifiche, pena una sanzione che può arrivare a 13.000€, equivale a un atto legislativo censorio per i blog individuali.

Sull’emendamento Cassinelli nutro qualche dubbio.

Il problema nasce dal fatto che lo strumento dei “commenti” non ha la stessa resa grafica del post e spesso i commenti sono visibili solamente a seguito di un click da parte del visitatore.

L’emendamento Cassinelli potrebbe essere corretto:

a) in pima istanza imponendo a carico dell’interessato l’onere di apportare la rettifica direttamente ed autonomamente ove lo strumento tecnico utilizzato (blog) consenta l’inserimento della rettifica con la stessa evidenza grafica dell’articolo incriminato (onere a carico dell’interessato, ove tecnicamente praticabile);

b) solamente ove ciò non sia possibile potrebbe essere previsto in via subordinata che l’adempimento della rettifica sia posto a carico dell’autore del post (obbligo sussidiario a carico del blogger, in caso di mancata attuazione delle condizioni che consentano l’assolvimento diretto dell’onere di rettifica da parte dell’interessato).

Tecnicamente dunque, al di là del trackbak, si potrebbe immaginare lo sviluppo di una sezione di “rettifica” simile a quella dei “commenti”, ma autonoma e distinta da quest’ultima, direttamente visibile in calce al messaggio, senza necessità di click da parte del visitatore. Nella sezione di “rettifica” il testo di rettifica, direttamente inserito dall’interessato, dovrebbe apparire con la medesima evidenza grafica dell’articolo che si vuole rettificare, magari con un titoletto che evidenzi lo stacco tra l’articolo e la rettifica.

Solamente ove il blog non consentisse all’interessato di operare direttamente la rettifica con l’inserimento diretto del messaggio nell’apposita sezione, si dovrebbe prevedere l’obbligo della rettifica a carico del blogger.

La previsione di una simile modalità, ancorché per ora non immediatamente praticabile dalla stragrande maggioranza dei blogger perché implicherebbe una modifica dei layout e un minimo di attività di programmazione, consentirebbe però di giungere in poco tempo a sviluppare layout che recepiscono lo strumento della rettifica diretta (che potremmo definire “Rettifica 2.0“).

Ove passasse questa idea, la rettifica sarebbe dapprima onere dell’interessato e non obbligo per il blogger. Sono in caso in cui all’interesatto fosse precluso di attivarsi tecnicamente per apportare la rettifica, scatterebbe l’obbligo per il blogger di provvedere in ossequio alla richiesta dell’interessato, ma, auspicabilmente, con la previsione di termini congrui allos volgimento di un’attività non professionale.

In fin dei conti la rettifica è nelle logiche del web2.0, perché induce l’interessato ad intervenire direttamente.

Bisognerebbe però che anche a livello legislativo venisse escogitato il sistema migliore per  giungere alla “rettifica 2.0″.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

Sull’obbligo di rettifica nei siti web. La casistica: già inoltrate le prime diffide

Il ddl sulle intercettazioni, com’è noto, interviene in maniera del tutto discutibile sulla libertà di espressione tramite Internet imponendo ai siti internet tout court (anche blog, forum, etc.) l’obbligo di rettifica, già previsto nella legge sulla stampa, e ciò anche qualora la manifestazione del pensiero on-line non abbia i caratteri della “stampa” e non sia ricollegabile all’attività giornalistica.

La norma ha sollevato un vivace dibattito e profonde perplessità.

Tra queste vorrei segnalarVi il recente post dell’Avv. Mauro Alovisio dell’Università di Torino (Blog e obbligo di rettifica in arrivo!!!), il quale riassume così alcuni degli aspetti critici della norma in esame

- la genericità del termine siti e pagine web ricomprende siti, forum, social network, blog – la brevità del termine di 48 ore; – l’obbligo di rettifica senza commento ma dove è la libertà di informazione? – il blog non dispongono di un comitato di redazione ed un direttore responsabile – il blog è uno strumento di interazione, se il blogger scrive cavolate o frasi offensive.. il cittadino potrà esprimere il proprio disappunto inserendo commenti o scrivendo un contro articolo o dei post di commento… o aprendo un blog

Con questa proposta si colpiscono anche i blog amatoriali, i forum, siti web che sono strumenti di comunicazione, dialogo ed interazione dei cittadini e partecipazione alla vita democratica del paese.

Il coro di proteste proveniente dalla blogosfera è davvero nutrito.

Così critica le emanande norme altro blogger:

È abbastanza evidente che vi sono numerosi nodi problematici che rendono difficile una interpretazione della norma e quindi, di conseguenza, potranno portare ad errori nella sua applicazione. Prima di tutto non è ben chiaro chi dovrebbe applicare la norma. Se pensiamo ad un blog non vi è solo il gestore o titolare del blog, colui che scrive materialmente, ma in teoria qualcuno potrebbe anche ritenere che la norma si applichi anche all’hosting provider o comunque a tutti i soggetti che si trovino a governare uno spazio web. Nei forum la criticità è decisamente maggiore, poiché in un forum si differenziano numerose figure, il titolare (colui che ha aperto il forum), gli amministratori, i moderatori, e così via. L’eccessiva generalità della norma potrebbe dare luogo ad ambiguità piuttosto pericolose.
Il secondo problema riguarda lo strumento da utilizzare per imporre la rettifica dei contenuti. Per come è scritta la norma pare sufficiente una semplice mail inoltrata al gestore del sito. L’assenza di qualsiasi formalità comporta l’obbligo di evadere qualsiasi richiesta senza la possibilità di verificare che sia proprio il soggetto presunto leso ad inoltrare la richiesta di rettifica, e ciò aprirebbe la strada a confusioni e richieste pretestuose.
Per i tempi si è già evidenziato che le 48 ore decorrono dall’inoltro della richiesta e non dalla ricezione o conoscenza, per cui il governo di un sito diverrebbe una attività professionale, in quanto ogni blogger dovrebbe dotarsi di una struttura in grado di evadere in tempi stretti tutte le richieste di rettifica. Un blogger non potrebbe nemmeno assentarsi dal sito per più di 48 ore, perché rischierebbe di subire una condanna per non aver evaso una richiesta di rettifica.

Le critiche sono innumerevoli. Basta fare una breve ricerca sui principali motori per rendersene conto.

Vi segnalo in materia anche la posizione dell’amico Marco Scialdone, che si schiera apertamente a favore dell’emendamento Cassinelli, con il quale si arriva ad una mitigazione nell’applicazione dell’obbligo di rettifica per siti diversi dalle testate telematiche registrate (per una prima osserazione critica all’emendamento Cassinelli rimando alle proposte di modifica di Guido Scorza).

In questo clima, prima che il testo di legge sia approvato definitivamente come legge dello stato, si registrano casi di diffide che cercano di anticiparne gli effetti.

Vi segnalo il caso ByoBlu.com (Primo casi di diffida e richiesta di rettifica per Byoblu.com).

Ne consiglio una lettura attenta, in modo da iniziare a portare la riflessione su casi concreti.

Fabio Bravo

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Privacy e intercettazioni: il monito dell’UE e la replica di Frattini. Il ddl sulle intercettazioni si conferma come caso internazionale

Il disegno di legge sulle intercettazioni, per i suoi contenuti, ha assunto una rilevanza internazionale. Nel dibattito si sono fatte sentire, allarmate, le voci di importanti istituzioni, come l’OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) e l’UE.

Dall’UE, come riportato anche dall’ANSA, un portavoce ha rimarcato che

“La Commissione Europea(…) non commenta bozze di provvedimento che sono ancora in discussione del Parlamento, ma e’ chiaro che siamo molto vigili su qualsiasi situazione che possa creare problemi”.

I problemi avvertiti a livello internazionale solo almento due:

a) il rischio che sia menomata la libertà di stampa;

b) il rischio che sia menomata la lotta alla criminalità.

Si tratta di due questioni distinte, seppur connesse.

Su entrambe il responsabile europeo per la Giustizia in seno alla Commissione europea Viviane Reading  ha preannunciato che vigilerà sul testo che sarà emanato dal parlamento italiano:

«La Commissione è al corrente dell’importanza delle questioni e delle discussioni in corso in Italia» sottolinea Reding e assicura che seguirà «con attenzione» l’evoluzione del testo nel resto del processo legislativo e quando verrà adottato «darò mandato ai miei esperti di verificare se sia di competenza europea e se ci siano implicazioni di diritto comunitario».

Sul versante della libertà di stampa si aggiunge:

La commissaria Reding ricorda anche l’alto valore simbolico della Carta europea sulla libertà di stampa che contiene «i principi di base che i governi devono rispettare quando hanno a che fare con i giornalisti, come il divieto di censurare, il libero accesso alle fonti e la libertà di trovare e pubblicare le notizie» e auspica che il governo italiano rispetti questi principi.

Ulteriori parole vengono spese sul versante della lotta alla criminalità ed il bilanciamento con le esigenze di tutela della privacy:

Quanto alla direttiva europea sulla privacy e sulla conservazione dei dati, la Reding annuncia che in autunno sarà pronto un primo rapporto sulla revisione della direttiva e che presterà «attenzione affinchè si bilanci l’obiettivo tra lotta lla criminalità e al terrorismo e il diritto dei cittadini alla privacy e alla protezione dei loro dati personali».

C’è da aspettarsi, dunque, una modifica della disciplina in materia di protezione dei dati personali in sede comunitaria, nella quale sicuramente verrà esaminata con rigore, alla luce del caso italiano, il rapporto con la disciplina sulle intercettazioni e gli altri strumenti di contrasto alla criminalità.

Alle preoccupazioni di Viviane Reding ha replicato recentemente il Ministro degli Esteri Franco Frattini, in un’intervista rilasciata per Repubblica, riportata anche on-line:

“Nella lotta al terrorismo, le direttive europee consentono la custodia temporale dei dati sul traffico telefonico ma non si riferiscono al trattenimento del contenuto delle telefonate: materia, questa, disciplinata a livello nazionale”

(…)

“Sarebbe un grande contributo, da parte della Commissione Europea, la pubblicazione di uno studio comparato sulla legislazione degli Stati membri, che possa evidenziare se e come in altri Stati è permessa la pubblicazione sui giornali del contenuto di intercettazioni telefoniche, anche durante la fase non pubblica del procedimento, e anche in riferimento a persone e fatti che sono estranei alla rilevanza penale”.

Il ddl sulle intercettazioni, è evidente, si conferma come caso internazionale. Reclama l’intervento di istituzioni ultranazionali ed esige in confronto comparatistico con le legislazioni degli altri Paesi, quantomeno di area UE.

Il confronto, ovviamente, non basta. Viviane Reding, infatti, ha preannunciato l’emanazione di una modifica in sede europea della disciplina sulla privacy, proprio per far fronte al caso italiano.

Su altro fronte s’è già detto che se proprio la privacy dei cittadini fosse il bene principale da tutelare, vi sarebbero soluzioni meno drastiche, in grado di garantire la protezione dei dati personali senza menomare la lotta alla criminalità. Lo ha rimarcato bene Stefano Rodotà con parole dure che ho già avuto modo di ricordare e che anche in questa sede Vi ripropongo:

Questa operazione sostanzialmente eversiva si ammanta del virtuoso proposito di tutelare la privacy. Ma, se questo fosse stato il vero obiettivo, era a portata di mano una soluzione che non metteva a rischio né principi, né diritti. Bastava prevedere che, d’intesa tra il giudice e gli avvocati delle parti, si distruggessero i contenuti delle intercettazioni relativi a persone estranee alle indagini o comunque irrilevanti; si conservassero in un archivio riservato le informazioni di cui era ancora dubbia la rilevanza; si rendessero pubblicabili, una volta portati a conoscenza delle parti, gli atti di indagine e le intercettazioni rilevanti.
Su questa linea vi era stato un largo consenso, che avrebbe permesso una approvazione a larga maggioranza di una legge così congegnata.

Ma l’obiettivo era diverso. La tutela della privacy è divenuta il pretesto per aggredire l’odiata magistratura, l’insopportabile stampa. Non si vuole che i magistrati indaghino sul “mostruoso connubio” tra politica e affari, sull’illegalità che corrode la società.

Il rapporto sul bilanciamento tra tutela della privacy e lotta alla criminalità va approfondito.

Fabio Bravo

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Ecco la lettera dell’OSCE contro il DDL italiano sulle intercettazioni e a favore del giornalismo investigativo

Dal sito de Il Sole 24 Ore si inviene il link alla nota dell’OSCE (The Organization for Security and Co-operation in Europe), pubblicata sul proprio sito istituzionale a firma della delegata per la libertà dei media Dunja Mijatovic, con la quale si

chiede all’Italia di non approvare definitivamente nella versione uscita dal Senato il testo di legge sulle intercettazioni proposto dal Governo Berlusconi.

Riporto di seguito alcuni passaggi della nota dell’OSCE, così come proposti dal Sole 24 ore:

(1.)

«Il progetto di legge approvato dal Senato nella sua formulazione attuale (…) contraddice le raccomandazioni dell’Osce, specialmente nella misura in cui proibisce l’uso di alcune fonti confidenziali e materiali che possono essere necessari per indagini giornalistiche significative al servizio della democrazia».

(2.)

«Sono preoccupata che il Senato abbia approvato una legge che potrebbe seriamente ostacolare il giornalismo investigativo in Italia nonostante i diversi ammonimenti venuti dal mio ufficio: esso (…) segna una tendenza alla criminalizzazione del lavoro giornalistico. I giornalisti devono essere liberi di riportare le notizie di pubblico interesse e di essere in grado di decidere come portare avanti un’inchiesta in modo responsabile».

(3.)

La rappresentante Osce, in particolare, ha ribadito la censura da parte dell’organismo da lei rappresentato delle norme del ddl intercettazioni che prevedono «forti restrizioni – ha denunciato – nella pubblicazione di atti processuali o di indagine anche prima dell’inizio dei processi», così come le «multe salate» e «anche il carcere» per editori e giornalisti che le pubblichino, così come la previsione del carcere per chiunque, senza essere giornalista, registri e diffonda conversazioni senza il consenso dell’altra persona.

Consiglio di leggere con attenzione l’intero comunicato dell’OSCE, in versione originale (in inglese).

Fabio Bravo

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Giornalismo investivativo. Il monito dell’OSCE sul DDL italiano in materia di intercettazioni

Il disegno di legge sulle intercettazioni solleva numerose perplessità in materia di libertà dell’informazione, costringendo al silenzio il giornalismo investigativo, paralizzandone a monte le inchieste.  A tal riguardo si è sollevata ora anche la voce dell’OSCE (The Organization for Security and Co-operation in Europe), che porta finalmente la questione italiana al centro dell’attenzione internazionale.

Un recente articolo del Corriere della Sera rimarca, infatti, che

Il ddl intercettazioni diventa un caso internazionale: l’Osce, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, chiede all’Italia di rinunciare al disegno di legge o di modificarlo in sintonia con gli standard internazionali sulla libertà di espressione. «Sono preoccupata che il Senato abbia approvato una legge che potrebbe seriamente ostacolare il giornalismo investigativo in Italia», ha detto in un comunicato Dunja Mijatovic, responsabile Osce per la libertà dei media. «I giornalisti devono essere liberi di riferire su tutti i casi di pubblico interesse e devono poter scegliere come condurre una indagine responsabile», ha aggiunto Mijatovic, responsabile dell’Osce per la libertà dei media.

Il problema, ovviamente, non è da valutare solamente con riguardo al giornalismo investigativo, ma anche con riguardo alle investigazioni svolte in ambito giudiziario e dalle forze di polizia, genericamente intese, che ogni giorno pongono azioni di contrasto alla criminalità.

Il fatto che si ponga l’attenzione forte alla paralisi del giornalismo di inchiesta è dovuto all’aggressione al principio democratico, assicurato dall’art. 21 Cost.

Il giornalismo assolve ad una funzione fondamentale nella nostra società, non a caso definita società dell’informazione (information society).

L’informazione diffusa dal giornalismo, soprattutto dal “temibile” giornalismo investigativo, rende edotta l’opinione pubblica, che in tal modo è in grado di esercitare un controllo, indiretto, sul potere politico e, in ogni caso, decidere per una conferma o un cambiamento della propria espressione di voto in occasione delle periodiche consultazioni elettorali.

Se tacessero i giornalisti dei talk show e quelli che portano avanti le inchieste, quale forma rimarrebbe per esercitare la fisiologica funzione di controllo di quel potere politico che pretende di trarre la proria legittimazione dal consenso popolare, spesso anche a dispetto di azioni giudiziarie etichettate, fondatamente o artatamente, come politicizzate?

Il giornalismo investigativo va salvaguardato.

Fabio Bravo

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Elenchi telefonici e ricerca inversa: dal numero di telefono sarà di nuovo possibile risalire al titolare dell’utenza

Con la Newsletter del 28 maggio 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha diramato la precisazione secondo cui la c.d. “ricerca inversa“, che consente di risalire dal numero telefonico al nominativo del chiamante (rectius, al nominativo del soggetto intestatario dell’utenza a cui il numero si riferisce) è possibile, anche senza il consenso espresso dell’interessato, per i numeri telefonici già inseriti in elenco  alla data del 01.02.2005, fatta salva la facoltà di opporre in diniego.

Varrà invece l’obbligo del consenso preventivo per i nuovi abbonati.

La ricerca inversa verrà riattivata, per i numeri dei vecchi abbonati, a decorrere dal 01.01.2011.

Di seguito riposto il testo diffuso dal Garante:

Elenchi telefonici: via libera alla “ricerca inversa”

Sarà di nuovo possibile risalire all’abbonato sulla base del suo numero telefonico

Dal 1° gennaio 2011 sarà di nuovo possibile risalire al nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, a meno che l’interessato non abbia espresso una volontà contraria al proprio operatore. La possibilità di “ricerca inversa” riguarda i “vecchi” abbonati, i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, e i nuovi abbonati che hanno espresso un esplicito consenso su questo punto.

Il Garante privacy, su richiesta di alcune società che offrono servizi di informazione sull’elenco abbonati, ha chiarito alcuni aspetti della normativa sugli elenchi telefonici. L’intervento del Garante (relatore Mauro Paissan) permette di sanare quello che da molti utenti era percepito come un disservizio. I fornitori, infatti, non offrivano più al pubblico la possibilità della “ricerca inversa” ritenendo di non essere legittimati ad effettuarla senza consenso. Interpretazione corretta, secondo il Garante, solamente riguardo ai nuovi abbonati.

Per questi ultimi, infatti, la normativa sugli elenchi telefonici prevede l’acquisizione di uno specifico consenso all’uso dei dati attraverso il questionario che ciascun operatore sottopone ai propri clienti.

Discorso diverso per i “vecchi” abbonati per i quali – ha spiegato il Garante – la ricerca inversa è ammessa, anche senza consenso, sulla base della direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche (2002/58/Ce), nel punto in cui prevede che i dati personali degli abbonati già presenti in un elenco telefonico al 1 febbraio 2005 possano restare inseriti anche in elenchi cartacei e elettronici che offrono questa funzione.

A seguito dell’intervento del Garante gli operatori telefonici che abbiano clienti i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico, dovranno però informare questi ultimi dell’attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti e consentire in tal modo di esprimere un’eventuale opposizione. L’informativa alla clientela dovrà essere inserita nella bolletta e pubblicata sui siti web dei gestori.

C’è però qualcosa che non torna.

Se la ricerca inversa è possibile ab initio per i vecchi abbonati presenti in elenco dal 01.02.2005 (anche in forza delle disposizioni riconducibili alla Direttiva 2002/58/CE) e se, come afferma il Garante, l’eliminazione della possibilità di ricerca inversa per tali abbonati è dipesa solamente da una errata interpretazione degli operatori telefonici, a fronte dell’introduzione delle nuove norme sui nuovi abbonati, perché rendere nuovamente operativa la ricerca inversa solamente dal 01.01.2011 e non da subito nei motori di ricerca on-line?

Se il trattamento era legittimo dal 01.02.2005, perché occorre un Provvedimento ad hoc del Garante ex art. 143, co . 1, lett. b), ed ex art. 154, co. 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali?

Si noti che, in forza di tali articoli, il Garante può prescrivere ai titolari del trattamento le misure mecessarie o opportune per rendere i loro trattamenti conformi alla normativa vigente. In questo caso, però, la normativa vigente già consentiva di effettuare il trattamento in questione, volontariamente sospeso dagli operatori per un “malinteso interpretativo”.

Non sarebbe stato sufficiente un comunicato stampa con cui si avvertiva dell’errore interpretativo? C’è dell’altro?

Come esternato dal Garante nella newsletter e come si evince dai contenuti del provveimento, quest’ultimo è stato reso “su richiesta di alcune società che offrono servizi di informazione sull’elenco abbonati”.

Fabio Bravo

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La disciplina delle intercettazioni, ovvero l’erosione lenta che cancella i principi fondativi del nostro sistema. L’appello di Stefano Rodotà e Milena Gabanelli

Così Stefano Rodotà si esprime sul disegno di legge destinato a modificare la disciplina delle intercettazioni:

Se la legge sulle intercettazioni verrà approvata nel testo in discussione al Senato, sarà fatto un passo pericoloso verso un mutamento di regime. I regimi non cambiano solo quando si è di fronte ad un colpo di Stato o ad una rottura frontale. Mutano pure per effetto di una erosione lenta, che cancella principi fondativi di un sistema.

Poi aggiunge:

Se quel testo diverrà legge della Repubblica, in un colpo solo verranno pregiudicati la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto di sapere dei cittadini, il controllo diffuso sull’esercizio dei poteri, le possibilità d’indagine della magistratura. Ci stiamo privando di essenziali anticorpi democratici. La censura come primo passo concreto verso l’annunciata riforma costituzionale, visto che si incide sulla prima parte della Costituzione, quella dei principi e dei diritti, a parole dichiarata intoccabile? Se così sarà, dovremo chiederci se viviamo ancora in uno Stato costituzionale di diritto.

La tutela della privacy, nella ricostruzione dell’insigne giurista, appare in realtà solo un pretesto per giungere ad obiettivi ben diversi, attuati con una operazione “sostanzialmente eversiva”:

Questa operazione sostanzialmente eversiva si ammanta del virtuoso proposito di tutelare la privacy. Ma, se questo fosse stato il vero obiettivo, era a portata di mano una soluzione che non metteva a rischio né principi, né diritti. Bastava prevedere che, d’intesa tra il giudice e gli avvocati delle parti, si distruggessero i contenuti delle intercettazioni relativi a persone estranee alle indagini o comunque irrilevanti; si conservassero in un archivio riservato le informazioni di cui era ancora dubbia la rilevanza; si rendessero pubblicabili, una volta portati a conoscenza delle parti, gli atti di indagine e le intercettazioni rilevanti.
Su questa linea vi era stato un largo consenso, che avrebbe permesso una approvazione a larga maggioranza di una legge così congegnata.

Ma l’obiettivo era diverso. La tutela della privacy è divenuta il pretesto per aggredire l’odiata magistratura, l’insopportabile stampa. Non si vuole che i magistrati indaghino sul “mostruoso connubio” tra politica e affari, sull’illegalità che corrode la società.

Rodotà prosegue con parole dure, che devono far riflettere.

Invito tutti a leggerle per intero.

All’appello accorato di Stefano Rodotà si aggiunge, tra tanti, anche quello di Milena Gabanelli (Report):

«Se non siete d’accordo con questo provvedimento, fatevi sentire nelle sedi competenti perchè presto sarà legge».

Si è concluso così un breve appello lanciato da Milena Gabanelli, prima della sigla di apertura della puntata di stasera di Report su Rai 3, in cui la conduttrice ha spiegato le possibili conseguenze del disegno di legge sulle intercettazioni in corso di approvazione da parte del Parlamento.

Qui è disponibile il testo completo del disegno di legge S.1611 (dal titolo “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”), nonché degli emendamenti proposti.

Per agevolarne la lettura riporto:

1) un Dossier preparato da “La Stampa”

2) un recente aggiornamento

3) un frammento della videointervista di Stefano Rodotà, in cui spiega perché la privacy è un pretesto.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

Il Regio Decreto spagnolo 4/2010. La Spagna stabilisce che il software libero (open source) venga distribuito con licenza EUPL

La Spagna ha adottato un testo normativo con il quale si prevede che il rilascio e la distribuzione di software libero (open source) da parte delle pubbliche amministrazioni avvenga con licenza EUPL (European Union Public Licence).

Il provvedimento in questione è il Regio Decreto spagnolo n. 4/2010 dell’8 gennaio 2010, adottato in forza della legge 11/2007 sul quadro nazionale per l’interoperabilità dei servizi di e-Government.

All’argomento ho dedicato l’articolo “La EUPL per legge. L’interessante iniziativa della Spagna per la distribuzione del software libero (Real Decreto n. 4/2010)“, su EUPL.IT, a cui rinvio sia per gli approfondimenti, sia per i link al testo normativo e ad alcuni articoli di commento (in inglese).

La notizia, appresa da Patrice-E. Schmitz a seguito di una cortese segnalazione, è di particolare rilievo, dato che la Spagna è il primo Stato Membro che ha previsto espressamente, con un provvedimento normativo a livello nazionale, l’utilizzo della licenza EUPL in via principale da parte delle P.A. che devono licenziare o distribuire il software nell’ambito delle strategie di interoperabilità e di riuso.

Riporto di seguito l’art. 16 del R.D. 4/2010 citato, al cui terzo comma viene menzionata testualmente la EUPL (European Union Public Licence).

CHAPTER VIII
Reuse and technology transfer

Article 16. Applicable licensing conditions.

1. In the licensing conditions of the applications and related documentation and of other information objects of which Public Administration are holders of intellectual property rights and that can be made available for other Public Administrations and for the citizens, without return or necessity of agreement will take into account that the aim to pursue is the use and the reuse, as well as the protection against its exclusive appropriation by a third party, in conditions when the transferor is relieved from the responsibility because of the possible misuse by the transferee and also from the obligation of the technical assistance or the maintenance by the transferor, or compensation in case of errors in the application.

2. For the applications declared as open source, administrations will use licences which assure that shared programmes, data or information:
a) Can be executed for any purpose.
b) Let its source code be known.
c) Can be modified or improved.
d) Can be redistributed to other users with or without changes if the derived work keeps these four guarantees.

3. For this aim the application of the European Union Public Licence will be procured, without prejudice of other licences that can guarantee the same rights stated in the paragraphs 1 and 2.

E’ un esempio importante e credo debba essere seguito anche dall’Italia, magari con un’apposita modifica degli artt. 68 e 69 del vigente codice dell’amministrazione digitale.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

Diffuse su Internet le nuove regole del Garante Privacy per i sistemi di videosorveglianza

Oggi 27 aprile 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha provveduto a diffondere on-line, sul proprio sito Internet:

a) il comunicato stampa con cui annuncia i contenuti delle nuove norme sulla videosorveglianza;

b) un vademecum che illustra sintetivamente i contenuti delle nuove norme sulla videosorveglianza;

c) il Provvedimento Generale dell’8 aprile 2010, non ancora pubblicato in G.U., contenente la nuova disciplina in tema di videosorveglianza, che sostituisce il provvedimento del 2004;

d) gli allegati contenenti i nuovi modelli di informativa semplificata sulla videosorveglianza.

Come presicato nel comunicato stampa,

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

Ritenendo di fare cosa utile, riporto di seguito la parte del Comunicato stampa in cui vengono riassunti schematicamente i contenuti della nuova disciplina, raccomandando al contempo, però, l’attenta lettura dell’intero provvedimento generale.

Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell’interno e dall’Anci.

Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.

Principi generali

• Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

• Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Settori di particolare interesse

• Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l’obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica,  prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati  non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

• Sistemi integrati:  per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici  che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

• Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza “intelligenti” dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (es. “riconoscimento facciale”) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. “motion detection”) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

• Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri,  eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l’infrazione non devono essere inviati  al domicilio dell’intestatario del veicolo.

• Deposito rifiuti:  lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole” per monitorare  modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Settori specifici

• Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).

• Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E’ ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

• Istituti scolastici: ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti  vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

• Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.

• Trasporto pubblico: lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).

•  Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

Soggetti privati.

• Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

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