Archivio per la categoria ‘Privacy’
Passaporto biometrico
E’ entrato a regime il passaporto biometrico.
Dal sito della Polizia di Stato si possono avere le informazioni sulle modalità di rilascio.
Come riassunto dal comunicato dell’ANSA,
Nei nuovi documenti di viaggio e’ previsto l’inserimento della foto, della firma digitalizzata e anche impronte digitali. Sul passaporto dovranno comparire le impronte del dito indice di tutte e due le mani, prima la destra e poi la sinistra. Solo gli uffici di polizia, questure e commissariati, sono abilitati a rilevarle. Per i minori di 14 anni, compariranno i dati dei genitori.
Sul sito della Polizia di Stato viene precisato che
Sul passaporto ordinario è introdotta la firma digitalizzata del titolare che è stampata a pag.2 del libretto.
Sono previsti dei casi di esenzione dalla firma:
- Minori di anni 12;
- Analfabeti (documentato con un atto di notorietà);
- Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma;
In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura “esente” scritta anche in lingua inglese e francese.
Quanto ai minori
ci sono già stati dei cambiamenti. Ora infatti il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non è più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto.
Viene poi precisato che
le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell’istanza
e che
La domanda (…) per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:
- la Questura
- l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
- la stazione dei Carabinieri
- Comune di residenza
E’ possibile scaricare, sul sito della Polizia di Stato, il modulo per la richiesta di passaporto in PDF, con l’avvertenza che
le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato
Viene prestata atetnzione anche all’informativa in materia di protezione dei dati personali,ove si dovrà tener conto della specificità del trattamento tramite uso di strumenti biometrici.
Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poiché deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l’ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri.
Copia dell’informativa sarà rilasciata al cittadino.
Norme particolari sono previste per i minori.
L’uso della biometria nel passaporto ha destato molte critiche.
Le tecnologie per la sicurezza e per il controllo sociale vanno usate con oculatezza, ammettendo l’eventualità che il riscontro biometrico possa dare falsi positivi e falsi negativi.
Per riflettere meglio sul “livello di sicurezza” del passaporto biometrico, vi ripropongo di leggere il post che avevo scritto il 30 giogno 2009 su Information Society & ICT Law, dal titolo “Passaporto biometrico. Dalla fotografia alle impronte digitali“.
Ritornerò sull’argomento e, più in generale, sulla biometria, con altre osservazioni.
Fabio Bravo
C’è privacy e privacy. Stefano Rodotà, le intercettazioni e la privacy del potere
Sul ddl di riforma della disciplina sulle intercettazioni Stefano Rodotà più volte si è già espresso con parole dure.
Tuttavia, nota l’illustre giurista, il biasimo sulla privacy usata come schermo per altri fini ha portato all’ececsso opposto: quello di negare dignità alla privacy.
L’uso strumentale della privacy, in altre parole, avrebbe prodotto in gran parte dell’opinione pubblica uno svilimento del valore che la privacy intende proteggere.
L’insidia si cela dietro il ritornello, che abbiamo sentito molte volte, secondo cui chi non ha nulla da nascondere non deve temere di essere intercettato, controllato, monitorato. Ossia, è solo chi ha qualcosa da nascondere che invoca il diritto a non essere controllato.
Ma l’argomento è fallace e bisogna prestare attenzione per evitare equivoci interpretativi.
Per questo Vi ripropongo l’articolo di Stefano Rodotà dal titolo “Se si usa la privacy per difendere il potere“, di cui riporto di seguito i passaggi più significativi.
Con riguardo alle reazioni dell’opinione pubblica che manifestava contro il disegno di legge del Governo sulle intercettazioni, Rodotà dice:
Quando ho visto in piazza Montecitorio un cartello che proclamava “Non ho nulla da nascondere. Intercettatemi”, sono stato preso da un vero scoramento, mi sono chiesto il perché di quella protesta estrema e mi è sembrato subito evidente che la nostra fragile cultura della privacy è a rischio proprio a causa di una legge che proclama di volerla proteggere.
Ancora, si sofferma a riflettere sul perché:
Non è un esito paradossale. È il risultato di una riflessione sociale.
Un´opinione pubblica sempre più larga si è resa conto che quella non era una legge a tutela della riservatezza delle persone, ma uno scudo protettivo per un ceto di cui si scoprivano l´immoralità civile, i mille traffici, la corruzione come regola.
Da qui la reazione estrema, “intercettateci tutti”, che ricorda il grido disperato dei ragazzi di Locri dopo l´ennesimo delitto della ´ndrangheta, “ammazzateci tutti”.
Occorre stare attenti, perché da un eccesso si può giungere all’estremo opposto.
Rodotà prosegue così il suo attento ragionamento, ammonendo sul rischio che si percorrano strade che conducano nella direzione sbagliata:
Ma questa esasperazione ci porta nella direzione sbagliata.
Dico per l´ennesima volta che l´“uomo di vetro” è immagine nazista, è l´argomento con il quale tutti i regimi totalitari vogliono impadronirsi della vita delle persone.
Se non avete nulla da nascondere, non avete nulla da temere.
E così, appena qualcuno vuole rivendicare un brandello di intimità, diventa un “cattivo cittadino” sul quale lo Stato autoritario esercita le sue vendette.
Chi rivendica per sè la propria intimità diviene oggetto di sospetto. Per il solo fatto di volere la riservatezza o la discrezione della dimensione privata, lontana dagli occhi e dalel orecchie degli altri, un soggetto rischia di diventare sospettato o indiziato.
È un argomento, dunque, da non usare mai, così come mai si deve ricorrere al suo opposto, all´uso strumentale della difesa della privacy per occultare comportamenti illegali o socialmente inaccettabili, per negare la trasparenza e la controllabilità dell´esercizio d´ogni potere.
Entrambi questi atteggiamenti screditano la privacy agli occhi dei cittadini e occultano la realtà.
Ricorda Rodotà che la privacy dei cittadini ha subito duri colpi, senza che la realtà sia emersa in tutta la sua essenza.
Una realtà che, in questi anni, ha conosciuto gravi limitazioni della privacy dei dipendenti pubblici e il capovolgimento dell´impostazione con la quale si era cercato di mettere le persone al riparo dai disturbatori telefonici che invadono con pubblicità sgradite la sfera privata.
Pur a fronte della pesante limitazione della tutela della “privacy dei cittadini”, la forza politica di governo ora intende tutelare con rigore la “privacy del potere”.
Ecco come prosegue il nostro giurista:
Dopo aver ridotto la privacy di milioni di persone, ora la maggioranza si fa paladina di quella di un ceto indifendibile, cercando di cancellare quanto già è scritto nell´art. 6 del Codice sull´attività giornalistica: «La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilevo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica».
Per Stefano Rodotà, queste sono
Parole chiarissime, così come è chiara la ragione di questa ridotta “aspettativa di privacy” per tutti quelli che hanno ruoli pubblici.
In democrazia non bastano i controlli istituzionali (parlamentari, giudiziari, burocratici), serve il controllo diffuso di tutti i cittadini, dunque la trasparenza.
E la Corte europea dei diritti dell´uomo ha sottolineato con forza che questa essenziale esigenza democratica può rendere legittima anche la pubblicazione di notizie coperte dal segreto.
Insomma, occorre tener pretesente che
La privacy (…) conosce diversi livelli di protezione.
Quindi, privacy dei cittadini e privacy di chi esercita ruoli di potere sono su piani diversi, dal momento che in democrazia sono i governanti a dover rendersi trasparenti ai cittadini e non vioceversa, giacché l’opposto è tipico dei regimi totalitari ed antidemocratici.
Servono, dunque, strategie adeguate per contrastare la bulimia informativa di poteri pubblici e privati, per sottrarsi allo “tsunami digitale” che si sta abbattendo sulle persone.
Tra le strategie in questione una campeggia sulle altre:
La prima mossa riguarda l´osservanza del principio che limita la raccolta delle informazioni personali a quelle strettamente necessarie per raggiungere una determinata finalità.
In ogni caso, conclude Rodotà,
(…) dobbiamo uscire dalla trappola allestita da chi vuole trasformare la privacy in difesa del nudo potere.
Tuttavia, non bisogna fare lo sbaglio di sacrificare la privacy dei cittadini per fronteggiare la privacy del potere, usata strumentalmente come scudo per negare all’opinione pubblica la trasparenza sull’operato dei pubblici poteri, trasparenza di cui uno stato democratico si alimenta.
Fabio Bravo
Google Street View intercettava su reti wireless private dati sensibili o particolarmente delicati (password, codici bancari, dati medici, stralci di e-mail)
Secondo gli accertamenti effettuati dalle autorità francesi (in particolare la CNIL, che ha funzioni analoghe al nostro Garante per la protezione dei dati personali), i dati intercettati “non intenzionalmente” dalle Google-Car usate per realizzare il servizio Google Street View sarebbero di natura sensibile o, comunque, conterrebbero informazioni particolarmente delicate, compreso password, codici bancari, dati medici, frammenti di e-mail, etc.
La notizia è stata diffusa da Repubblica in un articolo di Tiziano Toniutti (dal titolo “Si complica il caso Google Street View. Password tra i dati intercettati“), ove si legge che:
Tra i frammenti di informazione memorizzati dalle vetture che fotografano le strade di tutto il mondo per conto dell’azienda americana, ci sarebbero anche password, frammenti di e-mail e altri dati privati.
(…)
L’agenzia di sicurezza francese CNIL ha rilevato la presenza di queste informazioni esaminando i dati raccolti da Google. Gli elementi sensibili sarebbero stati “pescati a strascico” mentre le Google-car, le auto con la speciale macchina fotografica che realizza le immagini delle mappe 3D, assorbivano informazioni sulle reti wireless locali perché poi Google potesse sviluppare dei servizi basati sulla geolocalizzazione. Il CNIL è una delle organizzazioni che nel mondo hanno chiesto a Google copia dei dati raccolti in giro per il mondo e sta valutando se avviare azioni legali contro l’azienda.
(…)
Sulla natura e sui contenuti dei dati viene chiarito quanto segue:
Esaminando l’imponente mole di informazioni fornite da Mountain View, il CNIL ha dichiarato che all’esame dell’agenzia, parte di questi dati contiene dati sensibili. Nello specifico, dichiara Alex Turk, direttore dell’agenzia, “informazioni che comprendono codici bancari e dati medici, password e stralci di messaggi e-mail“. Insomma il massimo della sensibilità dei dati.
In Italia il caso è già da tempo sotto l’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali e della Procura.
Visto l’esito dell’indagine da parte delle autorità francesi, è prevedibile che non tarderanno ad arrivare i riscontri delle autorità italiane.
Il caso è esploso con un certo vigore anche in america. L’articolo di Toniutti precisa, al riguardo, che
Negli Usa, intanto, le Google-car sono all’attenzione del Congresso, e sono già diverse le azioni legali intraprese dai singoli stati contro Mountain View. Il Connecticut in particolare guida un’inziativa multi-stato, volta a fare luce sui comportamenti dell’azienda. Richard Blumenthal, senatore locale, denuncia l’invasione nella privacy personale di Google: “Street View non può significare visione completa”, dichiara Blumenthal. “Come non può significare la possibilità di entrare nelle reti private dei cittadini e risucchiare dati e informazioni personali. Gli individui hanno diritto di sapere che tipo di dati Google ha raccolto, e perché Google ha intercettato queste informazioni”. L’invito è esplicito: Google deve fare chiarezza su vari aspetti della vicenda rimasti oscuri, tra cui il motivo per cui ha salvato nei propri archivi informazioni che sarebbero state, nelle parole dell’azienda, raccolte non intenzionalmente.
Vedremo insieme gli sviluppi della vicenda e le ripercussioni nel nostro Paese.
Fabio Bravo
Elenchi telefonici e ricerca inversa: dal numero di telefono sarà di nuovo possibile risalire al titolare dell’utenza
Con la Newsletter del 28 maggio 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha diramato la precisazione secondo cui la c.d. “ricerca inversa“, che consente di risalire dal numero telefonico al nominativo del chiamante (rectius, al nominativo del soggetto intestatario dell’utenza a cui il numero si riferisce) è possibile, anche senza il consenso espresso dell’interessato, per i numeri telefonici già inseriti in elenco alla data del 01.02.2005, fatta salva la facoltà di opporre in diniego.
Varrà invece l’obbligo del consenso preventivo per i nuovi abbonati.
La ricerca inversa verrà riattivata, per i numeri dei vecchi abbonati, a decorrere dal 01.01.2011.
Di seguito riposto il testo diffuso dal Garante:
Elenchi telefonici: via libera alla “ricerca inversa”
Sarà di nuovo possibile risalire all’abbonato sulla base del suo numero telefonico
Dal 1° gennaio 2011 sarà di nuovo possibile risalire al nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, a meno che l’interessato non abbia espresso una volontà contraria al proprio operatore. La possibilità di “ricerca inversa” riguarda i “vecchi” abbonati, i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, e i nuovi abbonati che hanno espresso un esplicito consenso su questo punto.
Il Garante privacy, su richiesta di alcune società che offrono servizi di informazione sull’elenco abbonati, ha chiarito alcuni aspetti della normativa sugli elenchi telefonici. L’intervento del Garante (relatore Mauro Paissan) permette di sanare quello che da molti utenti era percepito come un disservizio. I fornitori, infatti, non offrivano più al pubblico la possibilità della “ricerca inversa” ritenendo di non essere legittimati ad effettuarla senza consenso. Interpretazione corretta, secondo il Garante, solamente riguardo ai nuovi abbonati.
Per questi ultimi, infatti, la normativa sugli elenchi telefonici prevede l’acquisizione di uno specifico consenso all’uso dei dati attraverso il questionario che ciascun operatore sottopone ai propri clienti.
Discorso diverso per i “vecchi” abbonati per i quali – ha spiegato il Garante – la ricerca inversa è ammessa, anche senza consenso, sulla base della direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche (2002/58/Ce), nel punto in cui prevede che i dati personali degli abbonati già presenti in un elenco telefonico al 1 febbraio 2005 possano restare inseriti anche in elenchi cartacei e elettronici che offrono questa funzione.
A seguito dell’intervento del Garante gli operatori telefonici che abbiano clienti i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico, dovranno però informare questi ultimi dell’attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti e consentire in tal modo di esprimere un’eventuale opposizione. L’informativa alla clientela dovrà essere inserita nella bolletta e pubblicata sui siti web dei gestori.
C’è però qualcosa che non torna.
Se la ricerca inversa è possibile ab initio per i vecchi abbonati presenti in elenco dal 01.02.2005 (anche in forza delle disposizioni riconducibili alla Direttiva 2002/58/CE) e se, come afferma il Garante, l’eliminazione della possibilità di ricerca inversa per tali abbonati è dipesa solamente da una errata interpretazione degli operatori telefonici, a fronte dell’introduzione delle nuove norme sui nuovi abbonati, perché rendere nuovamente operativa la ricerca inversa solamente dal 01.01.2011 e non da subito nei motori di ricerca on-line?
Se il trattamento era legittimo dal 01.02.2005, perché occorre un Provvedimento ad hoc del Garante ex art. 143, co . 1, lett. b), ed ex art. 154, co. 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali?
Si noti che, in forza di tali articoli, il Garante può prescrivere ai titolari del trattamento le misure mecessarie o opportune per rendere i loro trattamenti conformi alla normativa vigente. In questo caso, però, la normativa vigente già consentiva di effettuare il trattamento in questione, volontariamente sospeso dagli operatori per un “malinteso interpretativo”.
Non sarebbe stato sufficiente un comunicato stampa con cui si avvertiva dell’errore interpretativo? C’è dell’altro?
Come esternato dal Garante nella newsletter e come si evince dai contenuti del provveimento, quest’ultimo è stato reso “su richiesta di alcune società che offrono servizi di informazione sull’elenco abbonati”.
Fabio Bravo
La disciplina delle intercettazioni, ovvero l’erosione lenta che cancella i principi fondativi del nostro sistema. L’appello di Stefano Rodotà e Milena Gabanelli
Così Stefano Rodotà si esprime sul disegno di legge destinato a modificare la disciplina delle intercettazioni:
Se la legge sulle intercettazioni verrà approvata nel testo in discussione al Senato, sarà fatto un passo pericoloso verso un mutamento di regime. I regimi non cambiano solo quando si è di fronte ad un colpo di Stato o ad una rottura frontale. Mutano pure per effetto di una erosione lenta, che cancella principi fondativi di un sistema.
Poi aggiunge:
Se quel testo diverrà legge della Repubblica, in un colpo solo verranno pregiudicati la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto di sapere dei cittadini, il controllo diffuso sull’esercizio dei poteri, le possibilità d’indagine della magistratura. Ci stiamo privando di essenziali anticorpi democratici. La censura come primo passo concreto verso l’annunciata riforma costituzionale, visto che si incide sulla prima parte della Costituzione, quella dei principi e dei diritti, a parole dichiarata intoccabile? Se così sarà, dovremo chiederci se viviamo ancora in uno Stato costituzionale di diritto.
La tutela della privacy, nella ricostruzione dell’insigne giurista, appare in realtà solo un pretesto per giungere ad obiettivi ben diversi, attuati con una operazione “sostanzialmente eversiva”:
Questa operazione sostanzialmente eversiva si ammanta del virtuoso proposito di tutelare la privacy. Ma, se questo fosse stato il vero obiettivo, era a portata di mano una soluzione che non metteva a rischio né principi, né diritti. Bastava prevedere che, d’intesa tra il giudice e gli avvocati delle parti, si distruggessero i contenuti delle intercettazioni relativi a persone estranee alle indagini o comunque irrilevanti; si conservassero in un archivio riservato le informazioni di cui era ancora dubbia la rilevanza; si rendessero pubblicabili, una volta portati a conoscenza delle parti, gli atti di indagine e le intercettazioni rilevanti.
Su questa linea vi era stato un largo consenso, che avrebbe permesso una approvazione a larga maggioranza di una legge così congegnata.
Ma l’obiettivo era diverso. La tutela della privacy è divenuta il pretesto per aggredire l’odiata magistratura, l’insopportabile stampa. Non si vuole che i magistrati indaghino sul “mostruoso connubio” tra politica e affari, sull’illegalità che corrode la società.
Rodotà prosegue con parole dure, che devono far riflettere.
Invito tutti a leggerle per intero.
All’appello accorato di Stefano Rodotà si aggiunge, tra tanti, anche quello di Milena Gabanelli (Report):
«Se non siete d’accordo con questo provvedimento, fatevi sentire nelle sedi competenti perchè presto sarà legge».
Si è concluso così un breve appello lanciato da Milena Gabanelli, prima della sigla di apertura della puntata di stasera di Report su Rai 3, in cui la conduttrice ha spiegato le possibili conseguenze del disegno di legge sulle intercettazioni in corso di approvazione da parte del Parlamento.
Qui è disponibile il testo completo del disegno di legge S.1611 (dal titolo “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”), nonché degli emendamenti proposti.
Per agevolarne la lettura riporto:
1) un Dossier preparato da “La Stampa”
2) un recente aggiornamento
3) un frammento della videointervista di Stefano Rodotà, in cui spiega perché la privacy è un pretesto.
Fabio Bravo
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