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Google (YouTube) vs Viacom. Sulla responsabilità del provider per violazione del diritto d’autore in caso di video caricati dagli utenti
E’ stata resa la sentenza sulla nota vicenda giudiziaria che ha visto contrapposta Viacom a Google per la violazione del copyright dalla prima vantato sui video caricati on-line, nella piattaforma YuoTube.
In un articolo di Anna Masera per La Stampa si legge:
Viacom aveva intentato una maxi causa per violazione dei diritti di autore sui primi due anni di attività. Sommando tutti i filmati “incriminati”, circa 100 mila, Viacom pretendeva un risarcimento danni da ben un miliardo di dollari.Richieste respinte ieri sera da un tribunale di New York (…)
Così Anna Masera ripercorre le motivazioni che sarebbero a base della ssentenza:
Il Digital Millenium Copyright degli Usa mette infatti al riparo le società internet dalla violazione di diritti di autore quando, avvertite di possibili problemi dai titolari dei diritti, provvedano a rimuovere prontamente dai loro portali i contenuti oggetto di contenziosi. Ma la sua applicazione non era data per scontata e la sentenza, oltre a rappresentare una vittoria rilevante per la controllante Google – che evita così un salasso sul bilancio di YouTube – va anche oltre. Indirettamente risulta a favore anche di altre società internet e sgombera il campo dai timori sollevati da gruppi di attivisti, che ora tirano sospiri di sollievo, mentre precedentemente avevano avvertito che una sentenza di condanna avrebbe compromesso le normative base sulla libertà in rete.
E’ noto che in Italia una vicenda analoga ha interessato Google (YouTube) nel procedimento contro RTI e il Tribunale di Roma, nell’ordinanza del 24/11/2009, ha emanado un proccedimento cautelare che procede nella direzione opposta. Si trattava dei video relativi al Grande Fratello, il noto reality.
Il contrasto tra le decisioni dell’autorità giudiziaria italiana e quella newyorkese, per la verità, è meno forte di quanto possa pensarsi e, forse, addirittura apparente.
Sul caso Google (YouTube) vs. Viacom, infatti, da altre fonti (mi riferisco all’articolo apparso sul Corriere della Sera il 24 giugno 2010) si apprende che
Una delle cose che hanno convinto il giudice del tribunale di New York è stato il fatto Google è stata in grado di dimostrare che erano proprio alcuni dei dipendenti di Viacom a fornire sottobanco a You Tube video con contenuti coperti da copyright anche a causa in corso.
L’argomento si rinviene anche in alcune esternazioni (riportate in un articolo di Claudio Tamburrino per Punto Informatico) che Google aveva fatto in replica alle accuse di Viacom veicolate sul piano mediatico:
“I media come Viacom hanno caricato i loro stessi contenuti su YouTube, quindi non c’è alcun modo in cui possiamo distinguere tra contenuti autorizzati e non”.
Ancora, altri dettagli si rinvengono dalla ricostruzione offerta da un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore, da cui emerge che:
Un giudice federale di New York, Louis Stanton, ha stabilito ieri, infatti, che Mountain View non ha violato il copyright del colosso televisivo Viacom per le circa 24 ore di video pirata finiti su YouTube.
(…) questa vittoria è un risultato importante per Google e per chiunque faccia business con contenuti degli utenti sul web.
La denuncia di Viacom, risalente a tre anni fa, riguardava infatti video presi da canali Mtv e Comedy Central (su cui detiene il copyright) e caricati su YouTube da alcuni utenti internet.
Viacom aveva chiesto a Google, proprietaria di YouTube, un miliardo di dollari di risarcimento per violazione del copyright.
In tale articolo non si menziona la circostanza che i video erano stati caricati anche da dipendenti della Viacom, circostanza che mi pare importante, ad esempio ove dovesse risultare provato che le ipotesi di responsabilità fossero alimentate dal soggetto richiedente, secondo logiche di concorrenza sleale.
Si menziona altro principio, che fa leva sulla mancanza di una conoscenza specifica dei video in questione, ossia su una consapevolezza solo generica degli illeciti perpetrati dagli utenti tramite la piattaforma YouTube.
Così prosegue infatti l’articolo del Sole 24 Ore:
La posizione del colosso del web sembrava essersi aggravata poche settimane fa: erano emerse alcune lettere, da cui risultava che i gestori di YouTube sapevano di questo problema.
Il giudice Stanton ne ha preso atto e ha aggiunto, nella sentenza, che secondo le prove i gestori del sito «non solo ne erano genericamente al corrente ma anche ne erano contenti, poiché il materiale pirata era interessante per gli utenti». E quindi permetteva di attirare più pubblico sul sito.
È in quel “genericamente” che c’è il motivo principale della sentenza.
Secondo il giudice, Google/YouTube aveva soltanto una «generica consapevolezza» che c’erano video pirata sulla piattaforma web, ma non sapeva quali fossero nello specifico.
Ogni volta che un detentore di copyright aveva segnalato i video pirata, Google/Youtube li aveva subito rimossi. Il giudice menziona, ad esempio, quando Google ha rimosso entro un giorno lavorativo 100mila video pirata segnalati in massa da Viacom a febbraio 2007.
Per questi motivi, il giudice ha valutato che l’operato di Google ricade sotto le protezioni del Digital Millenium Copyright Act (Dmca). È una normativa che, negli Usa, protegge un gestore di sito web per le violazioni al copyright fatte dai propri utenti, qualora intervenga in modo tempestivo dopo una segnalazione.
Una normativa analoga c’è, ovviamente, anche per i paesi di area UE: la direttiva 200/31/CE attuata in Italia con il d.lgs. 7o/2003 sul commercio elettronico, ove viene disciplinato il regime di responsabilità dei providers, prevedendo ipotesi di esonero a determinate condizioni, tra cui l’intervento immediato per la rimozione dei contenuti illeciti dietro segnalazione delle autorità competenti.
Per il caso italiano, relativo ai video del Grande Fratello, Google è stato soccombente in sede cautelare presso il Tribunale di Roma con la seguente motivazione, ben riassunta da Gaia Bottà su Punto Informatico:
Il tribunale ha però respinto le argomentazioni di Google: la condotta della piattaforma sarebbe “così palesemente e reiteratamente lesiva dei diritti” che “non è sostenibile la tesi delle resistenti sulla presunta assoluta irresponsabilità dei provider che si limiterebbe a svolgere l’unica funzione di mettere a disposizione gli spazi web (…) e sulla legittimità di avere un ritorno economico – escludendo il fine commerciale – connesso al proprio servizio in mancanza di un obbligo di controllarne i contenuti illeciti e di disabilitarne l’accesso”.
Google e YouTube, secondo il giudice, si preoccupano di “organizzare la gestione dei contenuti video, anche a fini di pubblicità“: per questo motivo già agiscono alla stregua di un editore, e dovrebbero agire alla stregua di un editore anche in materia di responsabilità sui contenuti.
Google e YouTube, aggiunge il tribunale, “nonostante le ripetute diffide e le azioni giudiziarie iniziate da RTI e la consapevolezza della sua titolarità dell’opera hanno continuato la trasmissione del Grande Fratello – visibile 24 ore su 24 accedendo al servizio a pagamento offerto da RTI – nei loro siti internet, programmandone e disciplinandone la visione ove si consideri che è possibile in tali siti anche scegliere le singole parti di trasmissione (un giorno, un episodio particolare) ad ulteriore, anche se non necessaria conferma, della consapevolezza della violazione dei diritti“
Le motivazioni su cui poggia la sentenza newyorkese sono probabilmente molteplici. Sarebbe interessante poter leggere il testo integrale per poter fare una comparazione più approfondita, che mi propongo di effettuare in altra occasione.
Fabio Bravo
Google Street View intercettava su reti wireless private dati sensibili o particolarmente delicati (password, codici bancari, dati medici, stralci di e-mail)
Secondo gli accertamenti effettuati dalle autorità francesi (in particolare la CNIL, che ha funzioni analoghe al nostro Garante per la protezione dei dati personali), i dati intercettati “non intenzionalmente” dalle Google-Car usate per realizzare il servizio Google Street View sarebbero di natura sensibile o, comunque, conterrebbero informazioni particolarmente delicate, compreso password, codici bancari, dati medici, frammenti di e-mail, etc.
La notizia è stata diffusa da Repubblica in un articolo di Tiziano Toniutti (dal titolo “Si complica il caso Google Street View. Password tra i dati intercettati“), ove si legge che:
Tra i frammenti di informazione memorizzati dalle vetture che fotografano le strade di tutto il mondo per conto dell’azienda americana, ci sarebbero anche password, frammenti di e-mail e altri dati privati.
(…)
L’agenzia di sicurezza francese CNIL ha rilevato la presenza di queste informazioni esaminando i dati raccolti da Google. Gli elementi sensibili sarebbero stati “pescati a strascico” mentre le Google-car, le auto con la speciale macchina fotografica che realizza le immagini delle mappe 3D, assorbivano informazioni sulle reti wireless locali perché poi Google potesse sviluppare dei servizi basati sulla geolocalizzazione. Il CNIL è una delle organizzazioni che nel mondo hanno chiesto a Google copia dei dati raccolti in giro per il mondo e sta valutando se avviare azioni legali contro l’azienda.
(…)
Sulla natura e sui contenuti dei dati viene chiarito quanto segue:
Esaminando l’imponente mole di informazioni fornite da Mountain View, il CNIL ha dichiarato che all’esame dell’agenzia, parte di questi dati contiene dati sensibili. Nello specifico, dichiara Alex Turk, direttore dell’agenzia, “informazioni che comprendono codici bancari e dati medici, password e stralci di messaggi e-mail“. Insomma il massimo della sensibilità dei dati.
In Italia il caso è già da tempo sotto l’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali e della Procura.
Visto l’esito dell’indagine da parte delle autorità francesi, è prevedibile che non tarderanno ad arrivare i riscontri delle autorità italiane.
Il caso è esploso con un certo vigore anche in america. L’articolo di Toniutti precisa, al riguardo, che
Negli Usa, intanto, le Google-car sono all’attenzione del Congresso, e sono già diverse le azioni legali intraprese dai singoli stati contro Mountain View. Il Connecticut in particolare guida un’inziativa multi-stato, volta a fare luce sui comportamenti dell’azienda. Richard Blumenthal, senatore locale, denuncia l’invasione nella privacy personale di Google: “Street View non può significare visione completa”, dichiara Blumenthal. “Come non può significare la possibilità di entrare nelle reti private dei cittadini e risucchiare dati e informazioni personali. Gli individui hanno diritto di sapere che tipo di dati Google ha raccolto, e perché Google ha intercettato queste informazioni”. L’invito è esplicito: Google deve fare chiarezza su vari aspetti della vicenda rimasti oscuri, tra cui il motivo per cui ha salvato nei propri archivi informazioni che sarebbero state, nelle parole dell’azienda, raccolte non intenzionalmente.
Vedremo insieme gli sviluppi della vicenda e le ripercussioni nel nostro Paese.
Fabio Bravo
Google Street View e le intercettazioni wi-fi. La procura di Milano avrebbe sollecitato il Garante dal 2008
Sull’indagine avviata dal Garante per la privacy relativamente alle captazioni delle conversazioni wi-fi da parte di Google nell’ambito delle attività di sopralluogo effettuata dalle Google Cars per l’acquisizione delle immagini da inserire nel servizio Google Street View, leggo con sopresa il lancio dell’ANSA che riporta le parole del PM milanese Robledo (noto per aver condotto con il suo collega Cajani l’accusa contro Google nel processo scaturente dalla pubblicazione on-line del video che riproduceva le vessazioni al minore disabile):
-’Meglio tardi che mai, fa piacere che alle parole del 2008 seguano fatti nel 2010′. Cosi’il pm milanese Robledo sull’istruttoria per Google.I pm Robledo e Cajani criticano cosi’ i tempi dell’inchiesta del garante per la privacy dopo che loro l’avevano chiesta 2 anni fa. Il garante dovra’ verificare liceita’ e correttezza del trattamento dati personali fatto da Google nel servizio Street View’. (…)
Stando alle parole di Robledo riportate dall’ANSA, il Garante si sarebbe mosso tardi, con due anni di distanza dalle segnalazioni dei PM. Si sarebbe mosso solamente ora, in coincidenza con l’esplosione mediatica del caso e le ammissioni di Google.
Pare di intuire che, se il caso era già da tempo all’attenzione dei PM, ci si può aspettare a breve l’avvio di ulteriori procedimenti penali a carico di Google.
Ci sarebbe da domandarsi, però, se la procura non stia aspettando l’esito delle indagini effettuate dal Garante per muoversi.
In fini dei conti, stando sempre a quanto riportato dall’ANSA, l’interessamento della procura risalirebbe a due anni fa e, disponendo la Procura di strumenti di indagine propri, si sarebbero dovuti vedere già degli esiti, nel senso dell’archiviazione o della richiesta di rinvio a giudizio, indipendentemente dalle scelte dell’Authority.
Oppure i fatti sarebbero stati ritenuti a monte privi di rilevanza penale?
Oltre alla normativa penalistica a tutela delle comunicazioni, incluso quelle telematiche, potrebbe ritornare in considerazione il reato di trattamento illecito di dati personali di cui all’art. 167 d.lgs. 196/2003.
Attendiamo insieme gli sviluppi, senza allentare l’attenzione.
Fabio Bravo
Ecco la lettera dei 10 Garanti Privacy indirizzata a Google
Ecco il testo in PDF della lettera indirizzata a Google dall’Autorità italiana Garante per la protezione dei dati personali unitamente ad altre nove autorità Garanti di altri Paesi (Canada, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Olanda, Nuova Zelanda, Spagna, Gran Bretagna).
Il contenuto, in inglese (accompagnato da una versione in francese), è riassunto nel comunicato stampa del 20 aprile 2010.
Fabio Bravo
FAPAV contro Telecom. La decisione del Tribunale di Roma del 15 aprile 2010
Il caso FAPAV contro Telecom mette in discussione responsabilità e ruoli degli Internet Service Providers, con riferimento specifico al fornitore di connettività alla rete Internet.
Ricorderete che FAPAV (la Federazione Anti-Pirateria AudioVisiva), ha intentato un procedimento cautelare contro Telecom Italia lamentando l’inerzia di quest’ultima a fronte delle diffide con cui la prima contestava l’illecita attività degli utenti del provider italiano ai danni dei titolari dei diritti di sfruttamento economico su opere protette da diritto d’autore.
Sulla vicenda rinvio a quanto ho già avuto modo di rimarcare su Information Society & ICT Law (cfr. 1 – 2 – 3 – 4).
Il 15 aprile 2010 il Tribunale di Roma si è pronunciato, emanando l’ordinanza con cui rigetta in gran parte le pretese della FAPAV medesima.
La notizia è stata diffusa dagli organi di stampa, tra cui Il Sole 24 Ore, in un articolo di oggi, nel quale si legge:
L’ordinanza precisa che, a confutazione di quanto sostenuto da Fapav, Telecom non aveva alcun obbligo di sospendere il servizio di accesso ai siti per essere stata informata di fatti o circostanze che rendevano evidente l’illiceità dell’attività in corso. Si tratta, infatti, di una previsione che è «applicabile solo al prestatore dei servizi di hosting, ossia di memorizzazione permanente di informazioni, consistente nella messa a disposizione di una parte delle risorse di spazio e di memoria digitale contenute all’interno di un server al fine di rendere visibile su internet materiale informativo del destinatario del servizio, mentre Telecom fornisce solamente il servizio di connessione, come è pacifico».
In presenza della sola diffida presentata da Fapav, Telecom non solo, osserva il giudice, non avrebbe dovuto, ma nemmeno potuto interrompere il servizio «non essendo responsabile delle informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 14, comma 1, ed essendo obbligata contrattualmente alla prestazione».
L’unico obbligo di cui fare carico all’azienda, che non ha comunque ricevuto richiesta di informazioni dalla magistratura, è relativo all’obbligo di informare senza esitazione l’autorità giudiziaria.Solo se nell’ambito delle attività di accertamento delle violazioni descritte nella diffida di Fapav l’autorità giudiziaria chieda a Telecom informazioni ulteriori o la solleciti a interrompere il servizio di accesso ai siti implicati nelle violazioni, Telecom sarà tenuta a fornire informazioni ulteriori o a sospendere il servizio di accesso ai siti, e sarà ulteriormente responsabile verso i titolari dei diritti lesi in caso di mancata risposta a questi ordini.
Sarà interessante leggere con attenzione il testo del provvedimento, appena verrà reso disponibile nella sua versione integrale.
Anche su tale pronuncia non mancherò di intervenire con ulteriori specifici commenti.
E’ chiaro che stiamo attraversando un periodo in cui le norme in materia di responsabilità dei providers stanno subendo un assestamento ad opera della giurisprudenza. Come ricordato più volte (da ultimo anche nella relazione che ho tenuto al Congresso Nazionale di Aggiornamento Forense del CNF e nella lezione di ieri che ho svolto, proprio in materia di Responsabilità degli Internet Service Providers, al Master in Diritto delle Nuove Tecnologie e Informatica Giuridica all’Università di Bologna), pare sia giunto il momento, non più differibile, di procedere ad un più accurato intervento normativo, in sede comunitaria e nazionale, al fine di far fronte alle numerose questioni che il progresso tecnologico sta sollevando in tema di responsabilità civile e penale dei providers.
Fabio Bravo
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