Archivio per la categoria ‘Risarcimento danni’
Foto su Internet. Sfruttamento dell’immagine a fini commerciali senza il consenso dell’interessato
Accade spesso che si approfitti della facile reperibilità su Internet (in particolare sui profili di Facebook e di altri social network) delle immagini che ritraggono persone note e non note per acquisirle senza il consenso dell’interessato o dell’avente diritto ed utilizzarle per scopi diversi.
V’è giurisprudenza consolidata che affronta il tema dell’illiceità dell’utilizzazione dell’immagine altrui, senza il consenso dell’interessato, accordando il relativo risarcimento del danno.
Recentemente sul tema si è espresso anche il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha ribadito, per quanto di sua compentenza, il principio secondo cui l’utilizzazione per scopi commerciali dell’immagine di un personaggio noto presa da Internet senza il consenso dell’interessato è illecita, in quanto viola anche le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e pertanto va inibita.
Il caso riguardava l’utilizzazione, da parte di uno studio dentistico, di un’immagine di un personaggio noto, prelevata da Internet e riprodotta su 50.000 volantini pubblicitari distribuiti per scopi commerciali.
Ovviamente il Garante per la protezione dei dati personali non ha accordato il risarcimento del danno, in quanto, com’è noto, le decisioni in ordine alle richieste risarcitorie attengono alla compentenza dell’autorità giudiziaria, alla quale l’interessato potrà a tal fine rivolgersi ove intendesse ottenere il dovuto ristoro.
La condotta esaminata dal Garante, si noti, viola contemporaneamente sia le norme del codice civile dediate alla tutela dell’imagine, sia quelle contenute nella legge sul diritto d’autore, sia quelle del codice in materia di protezione dei dati personali.
Riporto di seguito il comunicato del Garante, contenuto nella Newsletter n. 333 dell’11 gennaio 2010:
Sfruttamento illecito dell’immagine: stop del Garante
Non è possibile sfruttare commercialmente l’immagine di una persona, anche se nota, senza il suo consenso.Lo ha stabilito il Garante affrontando il caso di una donna di spettacolo, impegnata anche in politica, che aveva casualmente scoperto la sua fotografia su alcuni volantini pubblicitari utilizzati per reclamizzare servizi odontoiatrici. L’interessata aveva diffidato il centro dentistico dal proseguire il volantinaggio ma, dopo aver scoperto che le pubblicità erano ancora in distribuzione presso una delle sedi dello studio, aveva chiesto l’intervento del Garante.
Dagli accertamenti avviati dall’Autorità è emerso che lo studio professionale aveva scaricato la fotografia della donna da un sito web e, senza il consenso dell’interessata, l’aveva poi stampata su 50.000 volantini.
L’Autorità – anche sulla base di quanto stabilito dalla disciplina sul diritto d’autore – ha sottolineato che la riproduzione e la divulgazione del ritratto di una persona nota senza il suo consenso, anche nel caso in cui si tratta di un’immagine liberamente reperibile su internet, è lecita soltanto se risponde a esigenze di “pubblica informazione” e non ad altre finalità, in particolare quelle commerciali.
Essendo stati violati i principi di liceità e correttezza fissati dal Codice privacy, il Garante ha dunque vietato allo studio dentistico l’ulteriore trattamento, in qualunque forma, della foto della donna, inclusa la distribuzione, presso le diverse sedi, dei volantini già stampati.
L’Autorità ha, inoltre, avviato un autonomo procedimento per l’eventuale contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alla normativa sulla privacy commesse dallo studio dentistico.
Qui, invece, è possibile scaricare il provvedimento del Garante, in versione integrale.
Fabio Bravo
Peer-to-Peer. Dopo l’epilogo del caso The Pirate Bay, la FAPAV (Federazione Anti Pirateria Audiovisiva) trascina in Tribunale la Telecom
Sul P2P (Peer-To-Peer), si profilano novità dopo l’epilogo del caso The Pirate Bay, nell’ambito del quale la Cassazione, con sentenza n. 49437/09, si è pronunciata affermando il principio secondo cui l’autorità giudiziaria può ordinare agli ISP (Internet Service Providers) di inibire agli utenti il traffico di rete verso determinati siti utilizzati per la commissione di illeciti penali.
E’ notizia recente che la Federazione Anti Pirateria AudioVisiva (FAPAV) abbia avanzato presso il Tribunale di Roma un ricorso nei confronti di Telecom Italia per ottenere un provvedimento d’urgenza che, stando ad alcune fonti giornalistiche, se accolto costringerebbe la Telecom ad inibire il traffico dei propri utenti verso determinati siti che consentono lo scambio di file mediante P2P.
La FAPAV, secondo quanto riportato da Alessandro Longo per la Repubblica, sembrerebbe voler far valere anche la responsabilità della Telecom:
a) per non aver impedito la condotta illecita dei propri utenti, nonostante fosse stata tempestivamnte avvisata degli illeciti da parte della FAPAV;
b) per aver omesso di denunciare all’autorità giudiziaria gli utenti che abbiano scaricato o scambiato illecitamente file proteti da copyright.
Tuttavia, si precisa nell’articolo citato,
(…) Telecom si sta opponendo alle richieste. Non solo: nella propria difesa presentata al Tribunale, accusa a sua volta Fapav di aver monitorato le connessioni degli utenti Telecom, violandone la privacy. Soltanto con questi mezza la Federazione avrebbe potuto ottenere i dati sui film più scaricati. Secondo l’operatore, è una vicenda simile a quella di Peppermint (azienda discografica tedesca che aveva fatto incetta di dati degli utenti peer to peer italiani). Un caso che si era concluso nel 2007 con la condanna dei discografici, al Tribunale di Roma e da parte del Garante della Privacy. Non si sa in che modo Fapav abbia monitorato il traffico peer to peer, ma forse si è servita di un software ad hoc (Peppermint utilizzava quello di Logistep).
La fattispecie è assai complessa in quanto presenta molti aspetti in punto di diritto: la responsabilità dei providers, la normativa in materia di diritto d’autore e dei diritti di proptietà industriale, la disciplina del commercio elettronico e del risarcimento dei danni, la protezione dei dati personali su Internet, la disciplina del Peer-to-Peer, la disciplina delle investigazioni digitali e quella delle indagini difensive, e così via.
Seguiremo insieme, nei post di Information Society & ICT Law, anche questo caso, sciogliendo via via i nodi che si presenteranno.
Come di consueto cercherò di far confluire le riflessioni anche in sede scientifica, con i necessari approfondimenti.
Fabio Bravo
iPhone che “esplodono”: ecco le foto
Nel precedente post intitolato “iPhone e iPod che esplodono: tra ipotesi di reato, responsabilità del produttore e garanzia nella vendita dei beni di consumo” ponevo l’attenzione sugli episodi relativi alla “eplosione” di alcuni iPhone e iPod, così come evidenziato dalla stampa, ed accennavo alla disciplina applicabile.
Leggendo gli articoli non sembra si tratti di vere e proprie “esplosioni”, ma di eventi che portano alla frantumazione dell’ampio scermo touch screen e ad un surriscaldamento ecessivo, che può portare anche al rischio di incendio.
Le fotografie diffuse da Repubblica mi sembrano eloquenti.
Per il surriscaldamento mi ha colpito questa foto e quest’altra foto: (ma anche questa rende bene l’idea)
Per la frantumazione dello schermo, invece, si può vedere questa immegine, che apre la gallery di Repubblica a corredo della quale la testata ricorda che
La Commissione europea ha invitato la Apple a fornire chiarimenti sulla rottura dello schermo di un iPhone che ha ferito delle persone in Francia e in Gran Bretagna. All’incidente si starebbero interessando i Commissari per la tutela dei consumatori, della Salute e per l’Industria. A quanto si apprende, però, ad oggi la Apple non avrebbe ancora inviato alcuna risposta alla Commissione.
Cercheremo insieme di seguirne gli sviluppi.
Fabio Bravo
iPod e iPhone che esplodono: tra ipotesi di reato, responsabilità del produttore e garanzia nella vendita di beni di consumo
In questi giorni si stanno registrando anche in Italia casi di iPhone che «esplodono» o, per meglio dire, casi in cui tale strumento tecnologico riporta una frantumazione dello schermo (touch screen), senza apparenti sollecitazioni dall’esterno.
Alcuni episodi all’estero hanno fatto discutere.
Il Times Online riferisce il caso di una undicenne di Liverpool con l’iPod, ove la casa produttrice avrebbe cercato vanamente di ottenere il silenzio dietro la proposta di risarcimento del danno.
Altri numerosi casi, riportati anche da testate italiane, sono stati registrati in Francia, concernenti sia l’iPod che, in particolare, gli iPhone.
Ora gli episodi si registrano pure in Italia.
E’ notizia recente che sulla questione si sta interessando anche la Procura della Repubblica presso i lTribunale di Torino, che ipotizza reati relativi all’immissione in commercio di prodotti pericolosi.
Infatti, a seguito della frantumazione dello schermo dell’iPhone, alcune schegge avrebbero raggiunto l’occhio del suo utilizzatore.
I danni subiti dalle vittime, dunque, non sono solamente quelli relativi alla perdita patrimoniale, ma anche quelli relativi alla salute.
La casa produttrice avrebbe sostenuto, a quanto consta, che il prodotto non presenta vizi e che i danni riportati nei casi che hanno raggiunto l’onore della cronaca sarebbero dipesi dall’urto dell’apparecchio con agenti esterni.
La casistica nazionale ed estera, intanto, inizia a crescere ed a diventare significativa.
Sarebbe interessante seguirne gli sviluppi, per vedere l’evoluzione delle responsabilità e l’applicazione concreta della normativa, che in ambito civilistico può spaziare ampiamente, fino a ricomprendere non solo la disciplina sulla garanzia nelle vendite dei beni di condumo, ma anche quella sulla responsabillità del produttore, che assicura il risarcimento del danno secondo un regime speciale.
Fabio Bravo
Tutelare la propria immagine e la propria reputazione nel web 2.0
Ci sono dei casi in cui si vorrebbero eliminare i dati personali che l’interessato o altri abbiano diffuso su Internet.
Pensate al Web 2.0, ai blog ed ai social networks, a YouTube ed a GoogleVideo, per esempio, che consentono una profilazione dettagliata, senza precedenti, anche contro la volontà dell’interessato.
Ecco alcuni casi:
1) vecchie foto o video che non ci rappresentano più, soprattutto (ma non solo) in relazione ad esigenze lavorative o legate a nuovi legami sentimentali
In particolare si può pensare a chi ha diffuso o si è visto diffondere via Internet foto e/o video:
a) con i capelli lunghi, piercing, tatuaggi, etc., che non si vorrebbe far vedere al selezionatore delle risorse umane della prestigiosa società commerciale alla quale è stato inviato il CV e con la quale si vorrebbe fare il colloquio di lavoro, rigorosamente in giacca e cravatta, nella speranza di un’assunzione per una posizione dirigenziale;
b) «senza veli», che si vorrebbero dimenticare o far dimenticare con il passare del tempo, per il timore di un’immagine poco seria in ragione della posizione lavorativa o sociale ricoperta;
c) con ex fidanzato o fidanzata (etc.), che possono infastidire nuovi legami sentimentali;
d) e così via.
2) persecuzione digitale
Ricordate lo Human fresh search engine?
Il fenomeno registra un accanimento collettivo perpetrato tramite Internet, con gli strumenti più svariati (blog, forum, etc.), a danni di un soggetto, per l’attenzione che la gente finisce per avere nei suoi confronti. Il fenomeno finisce per degenerare, talvolta, in cyberviolenza ovvero in un accanimento collettivo di persone che, senza un coordinamento verticistico, finiscono:
a) per interessarsi collettivamente del medesimo caso, perché sulla rete la notizia colpisce l’opinione pubblica, rimbalzando da una fonte ad un altra;
b) partecipare attivamente, ciascuno con la propria opinione, alla generazione di un insieme di contenuti negativi ed ostili nei confronti di un soggetto, incapace di reagire individualmente all’insieme dei dati sul suo conto, che minano la sua reputazione.
Gli effetti possono ripercuotersi negativamente su diversi piani:
a) quello lavorativo, perché può incidere sull’opinione del datore di lavoro fino al punto da determinare anche il licenziamento, come avvenuto nel precedente caso inglese riportato da Alessandra Carboni per il Corriere;
b) quello sociale, perché l’opinione negativa diffusa ad ampio raggio incide in senso peggiorativo sulla qualità delle relazioni sociali, nei confronti degli amici, dei vicini di casa, dei colleghi di lavoro, dei familiari, dei clienti, etc.;
c) quello personale, perché può determinare un senso di insoddisfazione profonda e di frustrazione, di perdita di autostima, di depressione, fino agli eccessi tragici di chi non tollera più l’esistenza vissuta in assenza di qualsivoglia positivo legame sociale, di fronte ad una incapacità di reagire per costruire nuovi legali, nuove relazioni, bilanciando il peso dell’ondata collettiva di giudizi negativi.
Questa volta la privacy (e con essa il diritto all’immagine, il diritto all’oblio, il diritto all’identità personale, il diritto alla riservatezza) deve fare i conti non tanto con le esigenze di sicurezza, quanto con quelle di libertà di manifestazione del pensiero e di espressione (da parte di chi le notizie le vuole diffondere e commentare), secondo una contrapposizione classica tra due opposte esigenze di tutela, entrambe costituzionalmente garantite dal nostro sistema giuridico.
3) immagine aziendale compromessa (concorrenza sleale; coinvolgimento in procedimenti penali)
Al di là dei casi di Human flesh search engine, possiamo pensare anche ai casi di una concorrenza sleale per notizie denigratorie che un’impresa subisce oppure semplicemente ad una compromissione della reputazione collegata al coinvolgimento in procedimenti di rilevanza penale.
4) cyberstalking
Spesso si registra, nei casi di cyberstalking, che l’azione dello stalker venga perpetrata diffondendo via Internet (su chat, forum, mailing list, siti web, etc.) il numero di telefono della vittima in annunci contenenti la pretesa disponibilità della medesima a rapporti sessuali, talvolta anche piuttosto trasgressivi; ma la fantasia, per la verità, in questi casi spesso non incontra limiti.
L’elenco dei casi in cui si vorrebbe far perdere le tracce dei propri dati personali potrebbe continuare a lungo.
La reazione per contrastare fenomeni del genere dovrebbe partire da:
a) una adeguata risposta sotto il profilo giuridico (risarcimento del danno; tutela della privacy; tutela penale)
In realtà in nostro ordinamento giuridico è abbastanza avanzato sotto questo profilo, sia per ciò che concerne il diritto di accesso e di rettifica dei dati personali, sia per ciò che attiene alla tutela risarcitoria, dato che la legge consente il risarcimento anche del danno non patrimoniale per l’ipotesi di trattamento illecito di dati personali, e ciò anche a prescindere dal verificarsi di illeciti penalmente rilevanti (in nostro sistema legislativo prevede anche adeguate norme di rilevanza penale che possono essere utilmente invocate nei casi più gravi, sulle quali però in questo post non intendo soffermarmi).
Si veda, ad esempio, il precedente in cui il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, ha accordato il risarcimento del danno, a carico di un operatore telefonico, per l’invio di SMS non richiesti a favore di un utente di telefonia mobile.
Agli strumenti civilistici si possono aggiungere quelli tipici della tutela penale contro le ipotesi di lesione dell’onore e della reputazione.
b) una adeguata risposta marketing-oriented, che coinvolga azioni mirate sotto il profilo tecnico/tecnologico e sociale
La compromissione dell’immagine e della reputazione, personale o aziendale, occorre che si provveda tecnicamente a ripulire, per quanto possibile, il materiale ritenuto pregiudizievole alla propria immagine e, per altro verso, ad immettere contenuti positivi che tentino di bilanciare in qualche modo quelli negativi.
Spesso le azioni possono essere combinate, poiché una reazione legale, ove amplificata, può essere utilizzata anche per bilanciare in senso inverso la notizia relativa all’immagine denigratoria, come avviene ad esempio nel campo imprenditoriale, ove alla concorrenza sleale si reagisce spesso diffondendo notizie sull’illiceità della condotta subita, anche procedendo alla pubblicazione ed diffusione della sentenza positivamente ottenuta.
Le azioni volte a veicolare la nuova immagine dovrebbero seguire le logiche del marketing ed essere posizionate sui contesti sociali (target) su cui si è rimasti più colpiti.
Un’azione che in parte coglie questi aspetti viene esercitata, sotto il profilo tecnico, da una società che propone un servizio commerciale di difesa della propria reputazione (Reputation Defender).
Come riporta Anna Masera per La Stampa,
Per salvaguardare la privacy, o per rimediare a errori di gioventù o di…inesperienza da Internet, è nato ’ReputationDefender.com’, un sito che vende i suoi servizi agli utenti della Rete in primo luogo per difendere la loro reputazione virtuale.
(…)
Navigando sul Web a chiunque può succedere di incappare in una immagine di sè non gradita. Può essere un video scaricato di nascosto da qualche amico, oppure una foto scattata a nostra insaputa, o addirittura notizie che riguardano la nostra identità.
Il problema però è che, di fronte ai danni di immagine che possono derivare, gli strumenti giuridici oggi a disposizione sono inadeguati, non esiste o quasi una difesa della propria “reputazione virtuale”.
A tali parole occorre replicare con alcune riflessioni:
(i) in realtà gli strumenti giuridici ci sono e meritano di essere adeguatamente utilizzati, perché è proprio ricorrendo ai diritti di accesso e rettifica consentiti dal codice in materia di protezione dei dati personali (e, prima ancora, dalla legge 675/96) è possibile per l’interessato, o per chi agisca per proprio conto, richiedere l’aggiornamento di dati non corretti o non più attuali o l’eliminazione di quelli trattati non conformemente ai criteri ora indicati dall’art. 11 del d.lgs. 196/03. V’è poi la possibilità di richiedere il risarcimento del danno o di agire in sede penale, ove la lesione dell’immagine, dell’onore e della reputazione sia avvenuta illecitamente, ovvero sia illecito anche solamente il trattamento dei dati personali;
(ii) v’è poi da considerare che il servizio non opera necessariamente in via preventiva, per cui, ove sia stato invocato quando l’immagine è stata già compromessa, il danno subito potrà essere risarcito solamente attraverso gli strumenti giuridici a nostra disposizione, che tra l’altro garantiscono una posizione di particolare vantaggio alla vittima dell’illecito, grazie alle garanzie offerte dall’art. 15 del Codice della privacy, in combinato disposto con l’art. 2050 e dell’art. 2059 c.c.;
(iii) tra l’altro, occorre tener presente che il servizio tecnico di salvaguardia della reputazione deve essere ben coordinato con l’azione legale e ciò fin dall’inizio, senza che questo preceda le scelte legali da azionare. Il rischio, infatti, è che l’azione volta a ripulire il materiale illecito per eliminarlo dalla rete produca danni irreversibili alla stessa vittima, che potrebbe rischiare di non contare più su un quadro probatorio efficace, ove non sia stato previamente cristallizzato secondo i crismi dettati dalla computer forensics.
Ciò non toglie, ovviamente, che il servizio segnalato da Anna Masera possa rivelarsi particolarmente efficace.
Riporto di seguito il passaggio in cui vengono citate le parole di Fertik, l’ideatore del servizio commerciale di «Reputation Defender», che tuttavia, almeno per ciò che concerne i riferimenti agli strumenti di difesa dal punto di vista giuridico, commette palesi errori dettati, forse, dalle necessità legate all’esigenza di commercializzazione del prodotto e, comunque, dal palese riferimento ad un ordinamento giuridico diverso da quello italiano (americano):
Ecco spiegato il successo del Reputation Defender, come lo stesso Fertik ha spiegato in un’intervista all’emittente Cbs: oggi l’identità virtuale di una persona, quella cioè che ci si costruisce negli anni ogni volta che si accede a Internet, può avere ricadute più che concrete nel mondo reale, perché l’identità virtuale può incidere in modo significativo sulla reputazione di una persona. Ma in caso di potenziali danni alla propria immagine non si hanno strumenti di difesa dal punto di vista giuridico. La legge non li ha ancora creati, è decisamente in ritardo rispetto alla velocità con cui il web si sta sviluppando dentro la società reale. “Perché può bastare un video messo in rete a nostra insaputa per rovinare in modo grave la nostra immagine” ha spiegato Fertik.
Negli Stati Uniti si stima che almeno il 70 per cento delle persone che lavorano abbiano compilato un apposito modulo via Internet per essere assunte. Ma più della metà o non sono stati assunti, oppure hanno rischiato di non esserlo perché non avevano una buona ‘reputazione virtuale’.
Tali parole, nonostante l’errore di valutazione sugli strumenti giuridici, evidenziano bene il problema attuale, di dimensioni macroscopiche, della tutela dell’ «identità virtuale» (rectius: «dell’identità sociale veicolata attraverso strumenti telematici») di una persona o di un’impresa.
Fabio Bravo
Bancomat e prelievi illegittimi. La banca è tenuta a rimborsare i clienti
Un’interessante sentenza del Tribunale di Milano, resa il 16 marzo 2009, è intervenuta nello stabilire su chi grava il danno relativo ad illeciti prelievi di denaro effettuati tramite Bancomat da soggetti terzi.
Nelle due distinte fattispecie analizzate dal Tribunale di Milano, i clienti dell’istituto di credito, avevano tentato di effettuare il prelievo di denaro presso i dispositivi ATM (c.d. Bancomat) collocati presso una filiale. La tessera, tuttavia, non veniva restituita dal sistema.
Ritenendo che la tessera bancomat fosse stata trattenuta dall’istituto di credito, tramite il dispositivo bancomat, i clienti, dopo ripetuti tentativi inutilmente esperiti per ottenere la restituzione della tessera, abbandonavano il dispositivo riproponendosi di recarsi presso l’isituto di credito il primo giorno lavorativo utile, al fine di ottenere la restituzione della tessere madesima, senza attivarsi per richiedere il blocco della carta.
Recatisi presso l’istituto di credito, i clienti apprendevano che la tessera bancomat era stata utilizzata nei giorni festivi immediatamente precedenti, con prelievo di somme di denaro attraverso la digitazione del PIN, con uso apparentemente regolare del servizio bancomat.
Dopo aver sporto querela, i clienti richiedevano stragiudizialmente all’istituto di credito il rimborso delle somme illecitamente prelevate dal proprio conto.
A fronte del rifiuto da parte della banca, è stato attivato, per entrambi i casi, il giudizio culminato nella sentenza che in questa sede si segnala, con cui viene stabilito il principio secondo cui l’istituto di credito, ove non provi di aver adottato misure idonee per la sicurezza del servizio da manomissioni, è tentuo a rimborsare al cliente i prelievi di denaro illegittimamente eseguiti, senza che possa aver rilievo il fatto che il cliente non gli abbia immediatamente comunicato la mancata restituzione della tessera bancomat da parte dello sportello automatico.
Riporto di seguito la massima.
«Il fatto che il cliente non abbia immediatamente comunicato alla banca la mancata restituzione della tessera bancomat da parte dello sportello automatico non integra la fattispecie della “estrema negligenza” quale prevista dal paragrafo 8.3 della raccomandazione CEE 88/590 del 17 novembre 1988, per cui la banca, ove non provi di aver adottato misure idonee per la sicurezza del servizio da manomissioni, è tenuta a rimborsare al cliente prelievi illegittimamente eseguiti» (Trib. Milano, 16-3-09).
Si consiglia di leggere la sentenza in versione integrale (pubblicata su “ilcaso.it”).
Fabio Bravo
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