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Diffuse su Internet le nuove regole del Garante Privacy per i sistemi di videosorveglianza
Oggi 27 aprile 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha provveduto a diffondere on-line, sul proprio sito Internet:
a) il comunicato stampa con cui annuncia i contenuti delle nuove norme sulla videosorveglianza;
b) un vademecum che illustra sintetivamente i contenuti delle nuove norme sulla videosorveglianza;
c) il Provvedimento Generale dell’8 aprile 2010, non ancora pubblicato in G.U., contenente la nuova disciplina in tema di videosorveglianza, che sostituisce il provvedimento del 2004;
d) gli allegati contenenti i nuovi modelli di informativa semplificata sulla videosorveglianza.
Come presicato nel comunicato stampa,
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.
Ritenendo di fare cosa utile, riporto di seguito la parte del Comunicato stampa in cui vengono riassunti schematicamente i contenuti della nuova disciplina, raccomandando al contempo, però, l’attenta lettura dell’intero provvedimento generale.
Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell’interno e dall’Anci.
Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.
Principi generali
• Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
• Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
Settori di particolare interesse
• Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l’obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
• Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.
• Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza “intelligenti” dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (es. “riconoscimento facciale”) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. “motion detection”) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
• Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l’infrazione non devono essere inviati al domicilio dell’intestatario del veicolo.
• Deposito rifiuti: lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole” per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.
Settori specifici
• Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
• Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E’ ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
• Istituti scolastici: ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
• Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.
• Trasporto pubblico: lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).
• Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
Soggetti privati.
• Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.
Fabio Bravo
Videosorveglianza. Le nuove regole annunciate dal Garante per la Privacy
La videosorveglianza si pone in un delicato rapporto tra esigenza di sicurezza ed esigenza di tutela della privacy. Si tratta di un rapporto difficile, frutto di equilibri non chiari e talvolta non scontati o equivocati.
Fanno poi da sfondo al fenomeno le pressioni degli interessi commerciali di chi offre sicurezza, la paura della gente alimentata dai mass-media, la bramosia latente o palese di controllo, talvolta anche l’idea politica di offrire facili ed apparenti risposte a problemi (quello della sicurezza e del contrasto alla criminalità), per intercettare la risposta emotiva degli elettori.
La videosorveglianza prolifera in maniera spaventosa, incontrollata.
Si evolve in maniera altrettanto spaventosa. Sistemi intelligenti sono in grado di coordinare l’azione di migliaia di telecamere in un’unica centrale di controllo, rilevare in maniera automatica scene sospette, basate sulla logica del soggetto in movimento. Una persona che corre ed incrocia, nel campo visivo della telecamera, un’altra persona potrebbe essere automaticamente indicata dal sistema “intelligente” come un sospetto.
Il testo di riferimento per la disciplina della videosorveglianza è il provvedimento generale del Garante del 2004, reso a seguito di alcuni provvedimenti emanati a seguito di ricorsi o segnalazioni, su casi specifici, nonché a seguito di un’indagine conoscitiva effettuata nel 2000, in cui si prendeva atto della videosorveglianza visibile in 4 città italiane.
Le regole della videosorveglianza, però, meritavano un aggiornamento, per tener conto dell’evoluzione del fenomento e dell’aggravamento dei rischi in materia di protezione dei dati personali. In altre parole, quel difficile equilibrio doveva essere rimeditato, meglio bilanciato.
Segnalo al riguardo l’articolo di Raffaello Masci dal titolo “Ci spiano ovunque, ma cambieranno“, per La Stampa, in cui si precisa chiaramente che
L’Autorità ha così deciso di inasprire le norme del 2004 e di fissare paletti stringenti a tutto un sistema di videosorveglianza che, con la scusa della sicurezza, stava producendo un’invasione costante nella nostra vita. Il testo è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (…)
Interessante è poi l’intervista, sempre di Raffaello Masci, a Franco Pizzetti (Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali), che di seguito riporto nei passaggi più importanti.
Afferma Pizzetti:
«Abbiamo rilevato che il fenomeno della videosorveglianza è esploso e abbiamo stabilito un criterio: chi viene ripreso deve saperlo. Entrando in un negozio, attraversando una stazione, entrando in banca, se c’è una telecamera puntata, deve esserci anche una adeguata e visibile segnalazione della sua presenza».
E se la telecamera è collegata alla polizia?
«Ancora di più. Noi stessi abbiamo elaborato uno speciale cartello. Ma non è tutto: se la telecamera è connessa con un sistema intelligente che non solo osserva, ma interpreta le azioni, i gesti, allora occorre una specifica autorizzazione del Garante per valutare se tutto questo sia necessario, opportuno. E soprattutto proporzionato alla finalità che si vuole perseguire».
In altro passaggio richiama l’evoluzione degli strumenti di videosorveglianza:
«Ci sono dei sistemi intelligenti di monitoraggio in certe metropolitane che segnalano il flusso dei passeggeri e indicano la necessità di far partire più o meno convogli, a seconda del caso. Ma possono anche segnalare comportamenti “anomali”: qualcuno che corre, che fa un percorso più volte, che sbircia, che ha un atteggiamento, diciamo, equivoco. È un tipo di sorveglianza che può servire per individuare un ladro, un pazzo pericoloso, ma in questa rete può incappare anche l’innocuo cittadino che in realtà corre veloce, ma solo perché cerca una toilette. Ecco: per capire dove sia il limite tra il grande fratello e la tutela della sicurezza, noi prescriviamo in questi casi che il sistema venga prima sottoposto alla nostra valutazione».
Particolarmente importante per fugare numerosi equivoci è poi il chiarimento sul perché la videosorveglianza deve essere visibile:
Troppi limiti non rischiano di vanificare l’efficacia del monitoraggio?
«Torniamo al principio di finalità. A cosa serve monitorare? A prevenire un reato. Se cioè metto sotto controllo un negozio è per evitare che qualcuno rubi. Se quel qualcuno sa di essere monitorato sarà il primo ad evitare di commettere reato. E se mai lo commettesse saprebbe di essere facilmente identificabile. Quindi il controllo con telecamera, adeguatamente segnalato, mi aiuta a prevenire i furti, che è ciò che voglio. Altri tipi di controlli non rientrano in queste finalità. E quindi d’ora in avanti non saranno ammessi».
Proprio sulla videosorveglianza sto portando avanti un progetto di ricerca a Bologna, che si propone di aiutare a capire meglio l’evoluzione del fenomeno.
Non mancherò di rendere pubblici, nei prossimi mesi, i risultati della ricerca.
Fabio Bravo
Tecnologie di controllo usate dagli istituti scolastici per monitorare di nascosto gli studenti con webcam a casa propria
Un istituto scolastico americano, fornendo ai propri studenti dei computer portatili muniti di webcam, è riuscito a monitorare di nascosto il loro comportamento. La telecamera montata sul portatile acquisiva le immagini e le trasmetteva all’istituto scolastico all’insaputa degli studenti e delle loro famiglie.
La notizia, riportata dal Financial Times, è rimbalzata anche nelle testate giurnalistiche italiane. Si legga, ad esempio, l’articolo di Lorenzo Maira Falco per Repubblica dal titolo “Computer portatili agli studenti ma la scuola li spiava in casa“.
Chiarissimo, in tal senso, l’incipit di tale articolo:
Quella nota sul registro suonava strana: uno studente della Lower Marrion High School di Philadelphia veniva richiamato per i suoi “comportamenti inappropriati” non tra i banchi di scuola, ma nella sua cameretta, in casa. E come prova delle sue malefatte veniva fornita una foto dello studente scattata dalla webcam del computer portatile che la stessa scuola aveva fornito un anno fa all’alunno incriminato e a tutti gli altri suoi 1800 compagni di scuola. Era da allora che il distretto scolastico teneva sotto controllo gli allievi anche dentro le proprie case, attraverso un software di sicurezza che attivava in remoto la webcam dei laptop e consentiva di spiare le loro attività casalinghe.
Ed ancora, Lorenzo Maria Falco nota come in realtà il caso non sia isolato:
La scuola di Philadelphia non è l’unica ad aver cercato di estendere fin dentro le case degli studenti i propri strumenti di controllo. La South Bronx di New York City ha fornito i computer dei suoi alunni di un software che permette di visualizzare a distanza tutto ciò che appare sul desktop dei loro computer. Una funzionalità che consente quindi di ritrasmettere anche il volto degli studenti, quello che fanno e quello che dicono in videochat, quando la webcam del computer viene avviata, e sullo schermo si apre la finestra del video. Due settimane fa nel programma televisivo della Pbs Digital Nation, il vicepreside della scuola, Dan Ackerman, ha mostrato come riusciva a usare quel programma proprio come lo specchio oscurato degli interrogatori, e vedere senza essere visto.
Le tecnologie di controllo sociale sono sempre più invasive. Occorre prestare attenzione a tali tendenze, evitando che i sistemi di controllo, generalmente introdotti per motivi di sicurezza, possano travalicare oltre misura anche i più ragionevoli paletti a difesa dei diritti fondamentali della persona.
E’ appena il caso di ricordare che nell’ordinamento italiano, oltre alle norme in materia di protezione dei dati personali (che, tra l’altro, esigono che il trattamento avvenga non solo in maniera lecita, ma anche secondo correttezza) vi sono anche le disposizioni del codice penale, prime tra tutte quelle che prevedono il reato di “Interferenza illecita nella vita privata” (art. 615 bis c.p.):
Art. 615 bis – Interferenze illecite nella vita privata
1. Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 [Violazione di domicilio, n.d.r.], e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato.
Fabio Bravo
Il caso Mesiano. Interviene il Garante per la privacy
Poco meno di due settimane fa veniva resa dal giudice Mesiano la famosa sentenza civile di condanna al risarcimento danni, per un importo elevatissimo, nella controversia che ha visto contrapposta la Cir alla Fininvest.
La reazione della Fininvest si è fatta sentire su Mattino 5 (sulla rete televisiva ”Canale 5″), con un servizio apparso discutibile sotto molti punti di vista.
Il servizio riprendeva di nascosto il giudice Mesiano in normali comportamenti di vita pivata. Le riprese sono andate in onda accompagnate da commenti che pretendevano di mettere in evidenza asseriti atteggiamenti “stravaganti” del magistrato, assonciandoli in qualche modo all’attività lavorativa svolta, senza che vi sia in realtà alcun nesso. Veniva poi artatamente ricollegata la promozione avuta dal giudice di recente con la sentenza resa nel giudizio Cir-Fininvest, quando in realtà il sistema di avanzamento di carriera è per anzianità e non in relazione al merito delle pronunce emesse.
I dettagli possono essere appresi nell’articolo di Repubblica e in quello de La Stampa.
La vicenda è singolare per le implicazioni relative alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Il Garante, infatti, ricevuta una segnalazione dall’Associazione Nazionale Magistrati, ha emanato proprio oggi un comunicato stampa, in cui si legge:
Caso Mesiano: Garante privacy sta valutando l’apertura di una possibile istruttoria
L’Autorità garante per la privacy sta valutando la segnalazione dell’Anm, relativa ai servizi di alcune testate giornalistiche riguardanti la persona del giudice Raimondo Mesiano, anche al fine di aprire una possibile istruttoria.
Roma, 16 ottobre 2009
Vita privata, privacy, attenzione mediatica, giornalismo, politica, giustizia, stanno vivendo un connubio forte, che fa da eco con nuova forza alla situazione che ha dato vita, nel 1890, alla prima teorizzazione del diritto ad essere lasciato in pace (the right to be let alone) portata avanti da Warren e Brandeis allorché costruirono l’impalcatura teorica per il diritto alal privacy.
Vedremo l’esito dell’interessamento del Garante, che nelle sue esternazioni darà sicuramente un contributo prezioso.
Fabio Bravo
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